Art. 661 c.p.c. — Giudice competente
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Quando si intima la licenza o lo sfratto, la citazione a comparire deve farsi, osservate le regole della competenza per valore, inderogabilmente davanti al conciliatore o al pretore del luogo in cui si trova la cosa locata.
Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 29 novembre 1984
