Art. 662 c.p.c. — Mancata comparizione del locatore
Gli effetti dell'intimazione cessano, se il locatore non comparisce all'udienza fissata nell'atto di citazione.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940
Gli effetti dell'intimazione cessano, se il locatore non comparisce all'udienza fissata nell'atto di citazione.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940
Intimazione al conduttore che non paga il canone, con la contestuale citazione per la convalida, l’ingiunzione per i canoni, procura in calce e formula per l’udienza.
Intimazione al conduttore prima della scadenza del contratto, con la contestuale citazione per la convalida, il diritto scritto secondo il regime della locazione, l’indennità di avviamento per gli usi diversi, procura in calce e relata.
Intimazione al conduttore che non rilascia l’immobile dopo la scadenza, quando la tacita riconduzione è esclusa, con la contestuale citazione per la convalida, procura in calce e relata.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art662 · fonte del testo
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