Art. 660 c.p.c. — Forma dell'intimazione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 21 dicembre 1995. Leggi il testo vigente →
[1]Le intimazioni di licenza o di sfratto indicate negli articoli precedenti debbono essere notificate a norma degli articoli 137 e seguenti, esclusa la notificazione al domicilio eletto.
[2]Il locatore deve dichiarare nell'atto la propria residenza o eleggere domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito, altrimenti l'opposizione prevista nell'articolo 668 e qualsiasi altro atto del giudizio possono essergli notificati presso la cancelleria.
[3]Se l'intimazione non e' stata notificata in mani proprie, l'ufficiale giudiziario deve spedire avviso all'intimato dell'effettuata notificazione a mezzo di lettera raccomandata, e allegare all'originale dell'atto la ricevuta di spedizione.
Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 21 dicembre 1995
