Corte costituzionale

Sentenza n. 121/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/04/1984 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 313,

comma secondo, cod. proc. civ. e del combinato disposto del predetto

art. 313 e degli artt. 660 e 140 stesso codice promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 21 dicembre 1978 dal Pretore di Mestre nel

procedimento civile vertente tra Zuppati Gastone e Ligoratti Giuseppe,

iscritta al n. 266 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 147 dell'anno 1979;

2) ordinanza emessa il 22 dicembre 1979 dal Pretore di Bologna nel

procedimento civile vertente tra Ramina Pietro e Famiglietti Vittorio,

iscritta al n. 173 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 131 dell'anno 1980;

3) ordinanza emessa il 6 novembre 1980 dal Pretore di Bologna nel

procedimento civile vertente tra Braschi Brese Rita e Buccilli Fulvia,

iscritta al n. 8 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 77 dell'anno 1981;

4) due ordinanze emesse il 25 gennaio e 1 luglio 1982 dal Pretore

di Martina Franca nei procedimenti civili vertenti tra Montanaro Vito e

Fedele Vincenzo ed altra, Caforio Martino e Caforio Angela, iscritte ai

nn. 134 e 562 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 213 dell'anno 1982 e n. 39 del 1983.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri:

udito nell'udienza pubblica del 15 novembre 1983 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli;

udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1.1. - Con ordinanza emessa il 21 dicembre 1978 (comunicata l'8

gennaio e notificata il 12 febbraio 1979; pubblicata nella G. U. n.147

del 30 maggio 1979 ed iscritta al n. 266 R.O. 1979) sulla citazione per

convalida di sfratto notificata, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. su

istanza di Zuppati Gastone a Ligoratti Giuseppe, il Pretore di Mestre

giudicò rilevante e, in riferimento all'art. 24 Cost., non

manifestamente infondata la questione d'illegittimità dell'art. 313

comma secondo c.p.c., per il quale nel procedimento avanti il pretore e

il conciliatore "tra il giorno della notificazione di cui all'articolo

precedente e quello della comparizione debbono intercorrere almeno tre

giorni, se la notificazione avviene nella circoscrizione territoriale

del giudice adito", sul riflesso che in casi limite, come quello

sottoposto al suo esame in cui nei tre giorni intercorrenti vi erano

stati un sabato e una domenica e l'intimato, non comparso né

costituitosi, aveva sottoscritto l'avviso di ricevimento della

raccomandata il sabato e, pertanto, non era stato posto in grado di

difendersi validamente.

1.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto,

depositato il 18 giugno 1979, con il quale l'Avvocatura generale dello

Stato ha concluso per la declaratoria d'irrilevanza della proposta

questione osservando che la congruità di un termine deve scrutinarsi

sulla base dell'id quoti plerumquue accidit e richiamando l'art. 663,

comma primo c.p.c., il quale, se nel procedimento di convalida di

sfratto, l'intimato non compare o comparendo non si oppone facoltizza

il giudice a ordinare la rinnovazione della citazione se risulta o

appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza della

citazione stessa o non sia potuto comparire per caso fortuito o forza

maggiore.

2.1. - Con citazione, notificata il 6 luglio 1979, Pietro Ramina

aveva proposto opposizione ex art. 668 c.p.c. avverso ordinanza,

pronunciata l'11 giugno 1979 dal Pretore di Bologna, di convalidità

dell'intimazione di sfratto per morosità da parte di Vittorio

Famiglietti assumendo che l'intimazione gli era stata irregolarmente

notificata e pertanto aveva potuto, anche per caso fortuito, acquisirne

conoscenza sol a seguito della notificazione della successiva ordinanza

di convalida; si era costituito il Famiglietti obiettando che lo

sfratto era stato regolarmente intimato e che l'avviso di deposito

presso la Casa comunale era rimasto giacente presso l'ufficio postale e

il destinatario era stato avvisato della giacenza prima il 21 maggio e

poi il 2 giugno 1979. Con ordinanza emessa il 22 dicembre 1979

(notificata il 7 e comunicata l'8 gennaio 1980; pubblicata nella G. U.

n. 131 del 14 maggio 1980 e iscritta al n. 173 R.O. 1980) l'adito

Pretore giudicò rilevante e non manifestamente infondata, in

riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione d'illegittimità del

combinato disposto degli artt. 660, 140 e 313 comma secondo c.p.c.

argomentando da ciò che a) il procedimento di convalida di sfratto

può diventare una trappola per il conduttore intimato sol che il

locatore abbia l'accortezza di richiedere la notificazione ex art. 140

c.p.c. in determinati periodi dell'anno o approfittare della temporanea

assenza del conduttore per un viaggio di pochi giorni e, pertanto, dava

vita ad una sorta di "diritto vivente" la cui contrarietà agli artt. 3

e 24 Cost. poteva formare oggetto di non manifestamente infondati dubbi

specie in considerazione del termine di tre giorni di solito

applicabile alle controversie in materia di locazioni immobiliari

urbane, b) né giovava far richiamo alle possibilità di spiegare

l'opposizione ex art. 688 c.p.c., vuoi per la scarsa, anche a seguito

della C. Cost. 89/1973, esperibilità ditale rimedio, vuoi perché

renderebbe necessario un onere dispendioso, che non può sanare

l'eventuale illegittimità già perpretata con l'applicazione degli

artt. 140 e 313 c.p.c., c) l'esclusione della notificazione al

domicilio eletto della intimazione di sfratto, che forse assicura

maggiori garanzie di difesa al conduttore, pone in evidenza la

necessità della conoscenza effettiva dell'atto da parte di questo, d)

la questione, se giudicata fondata, potrebbe giustificare la

sostituzione, al termine di tre giorni, del termine di trenta giorni,

di cui agli artt. 163 bis, 415 comma quinto c.p.c. e 30 e 46 l.

392/1978.

2.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto

depositato il 3 giugno 198O, con il quale l'Avvocatura generale dello

Stato ha concluso per l'irrilevanza e, in ipotesi, per la infondatezza

della proposta questione argomentando da ciò che a) la ipotizzata

incongruità del termine di comparizione dell'intimato - una volta

accertata la regolarità della notificazione della intimazione -

sarebbe priva di rilevanza nel successivo giudizio di opposizione

tardiva, b) l'individuazione dell'oggetto della questione nel combinato

disposto dei tre articoli del c.p.c. non consentirebbe di coglierne la

relazione con gli invocati parametri di costituzionalità, c) comunque,

la questione sarebbe infondata in riferimento all'art. 24 Cost. perché

soccorrono a favore del conduttore, il quale non abbia avuto notizia

dell'intimazione non per sua colpa, le numerose salvaguardie

predisposte dal legislatore (avviso ai sensi dell'art. 660 comma terzo

c.p.c.) in tutti i casi di notificazione non in mani proprie; potere -

dovere, per il giudice, di ordinare la rinnovazione della citazione

anche in caso di semplice probabilità di non conoscenza, nell'intimato

non comparso, dell'atto introduttivo (art. 883 c.p.c.); differimento,

per trenta giorni dalla esecutorietà della ordinanza di convalida

pronunciata in assenza dell'intimato, prevista dal comma secondo

aggiunto all'art. 663 con la l. 841/1973; possibilità a seguito della

C. Cost. 89/1972, di esperire il rimedio dell'opposizione tardiva nei

casi di impedimento del conduttore a comparire nonostante l'acquisita

conoscenza dell'atto, d) del pari sarebbe la questione infondata in

riferimento all'art. 3 Cost. perché il complesso normativo assicura ad

ambo le parti l'esercizio del diritto di difesa, né gioverebbe il

richiamo degli artt. 30 e 46 l. 392/1978 sia perché tale normativa non

diverge dalla disciplina comune in materia di notificazione alle

persone irreperibili, sia perché " la configurazione del procedimento

di convalida come procedimento speciale a configurazione sommaria basta

a costituire ragionevole giustificazione della diversa disciplina del

termine a comparire e dagli effetti della mancata comparizione del

convenuto".

3.1. - Con ordinanza emessa il 6 novembre 1980 (notificata il 17 e

comunicata il 21 dello stesso mese; pubblicata nella G. U. n. 77 dei 18

marzo 1981 e iscritta al n. 8 R.O. 1981) sulla opposizione a ordinanza

di convalida di sfratto per morosità emessa il 4 luglio 1973, proposta

dalla inquilina Braschi Brese Rita, la quale assumeva di non aver

tempestivamente ricevuto notizia dell'intimazione della locatrice

Buccilli Fulvia sia per essere stato il deposito della stessa

effettuato il 21 giugno 1979 in tempo in cui per ragioni di lavoro

viveva in Cervia, sia per caso fortuito in quanto avevano omesso di

avvertirla persone incaricate di farlo, il Pretore di Bologna - a

seguito dell'assunzione di prova testimoniale e di deposito di

documenti nel contraddittorio della locatrice - ha giudicato rilevante

per essere mancata la prova del caso fortuito e, in riferimento agli

artt. 3 e 24 Cost., non manifestamente infondata la questione

d'illegittimità degli artt. 660, 140 e 313 comma secondo c.p.c., nel

loro combinato disposto, richiamando la motivazione in diritto della

precedente ordinanza del 22 dicembre 1979 (supra 2.1.) e, in parte,

della ordinanza 21 dicembre 1978 del Pretore di Mestre (supra 1.1.) e

sottolineando i passi salienti della prima.

3.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

4.1. - Con ordinanza emessa il 25 gennaio 1982 (notificata il

successivo 28 e comunicata il 1 febbraio, pubblicata nella G. U. n. 213

del 4 agosto 1982 e iscritta al n. 134/1982) nel giudizio di

opposizione ad ordinanza 25 agosto 1981 di convalida di sfratto, resa

in assenza dell'inquilino Vito Montanaro, nel contraddittorio dei

locatori coniugi Fedele - Seme - raro, il Pretore di Martina Franca ha

dichiarato rilevante e, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., non

manifestamente in - fondata la questione di illegittimità degli artt.

660, 140 e 313 comma secondo c.p.c. nel loro combinato disposto,

riproducendo la motivazione in diritto della ordinanza 22 dicembre 1979

del Pretore di Bologna (supra 2.1.).

4.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

5.1. - Con ordinanza emessa il 1 luglio 1982 (notificata il 5 e

comunicata il 7 dello stesso mese; pubblicata nella G. U. n. 39 del 9

febbraio 1983 e iscritta al n. 562 R.O. 1982) nel giudizio di

opposizione ad ordinanza 25 luglio 1982 di convalida di sfratto, resa

in assenza dell'inquilino Martino Caforio, il quale ebbe nell'atto di

opposizione a dichiarare che l'intimazione - citazione gli era stata

notificata, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., l'11 febbraio 1982 per

l'udienza del 16 dello stesso mese e che l'avviso, come dalla cartolina

in atti, era stato da lui ritirato soltanto il 19, e nel

contraddittorio della locatrice Angela Caforio, il Pretore di Martina

Franca ha giudicato rilevante e, in riferimento agli artt. 3 e 24

Cost., la questione d'illegittimità degli artt. 660, 140 e 313 comma

secondo c.p.c. nel loro combinato disposto, riproducendo la motivazione

in diritto della ordinanza 22 dicembre 1979 del Pretore di Bologna

(suora 2.1.).

5.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto

depositato il 24 febbraio 1983, con il quale l'Avvocatura generale

dello Stato ha riprodotto argomentazioni svolte e conclusioni formulate

nell'atto d'intervento depositato nell'incidente iscritto al n.

173/1980 (supra 2.2.).

6. - Nella pubblica udienza, alla quale sono stati con decreto

presidenziale 5 ottobre 1983 assegnati i cinque incidenti, il giudice

Andrioli ha svolto la relazione e l'avv. dello Stato Carafa ha

illustrato le formulate conclusioni. Considerato in diritto :

7. - La circostanza che, mentre il Pretore di Mestre ha sospettato

d'incostituzionalità il solo art. 313 comma secondo c.p.c. in

riferimento all'art. 24 Cost., gli altri giudici a quibus hanno

ritenuto non manifestamente infondata la questione

d'incostituzionalità del combinato disposto degli artt. 140, 313 comma

secondo e 660 c.p.c. in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., anche se

non induce a ravvisare tra le due questioni un rapporto di continenza,

consente di cogliervi una relazione di connessione, che è sufficiente

a giustificare la riunione dei cinque incidenti.

8. - Vero è che la questione d'incostituzionalità dell'art. 313

comma secondo è stata dalla Corte giudicata in - fondata con sent.

213/1975 (ribadita con ord. 57/1978) ma non men vero è che non tanto

le argomentazioni di cui il Pretore di Mestre si è giovato, quanto la

res deducta avanti questo magistrato esibisce circostanze di fatto che

non consentono di trarre dai due precedenti - ai quali non è lecito

affiancare la sent. 226/1975 d'inammissibilità per difetto di

rilevanza né la ord. 339/1983 di manifesta inammissibilità per

irrilevanza della questione d'incostituzionalità dell'art. 313 comma

secondo, sollevata con due ordinanze 2 luglio 1981 del Pretore di

Tolmezzo - motivi in qualche guisa utilizzabili nel presente incontro:

mentre la C. Cost. 213/1975 ha reputato infondata la questione sul

riflesso che il diverso trattamento riservato a notificazione, del cui

meccanismo faceva parte la spedizione di avviso con raccomandata nelle

due diverse specie disegnate negli artt. 140 e 149 c.p.c., non suonasse

offesa agli artt. 3 e 24 Cost., il Pretore di Mestre inserisce l'art.

140 nell'art. 313 comma secondo per inferirne che le quante volte uno o

più di uno dei tre giorni che debbono scorrere tra il giorno in cui

vanno perfezionate le attività descritte nell'art. 140 e il giorno

fissato per la comparizione avanti al pretore o al conciliatore, non

sarebbe garantito il diritto di difesa del convenuto, il quale più non

avrebbe a sua disposizione tre giorni utili per predisporre la propria

comparizione.

Va in linea preliminare osservato che l'art. 313 comma secondo,

dettato per l'ipotesi di notificazione effettuata nella circoscrizione

territoriale del giudice adito, risponde alla stessa ratio cui si

informa il comma terzo dell'art. 313 il quale "negli altri casi" riduce

a metà i termini dell'art. 163 bis fissati per i giudizi avanti i

giudici collegiali: posto che la tecnica della dimidiazione non poteva

essere adoperata per l'ipotesi di notificazione eseguita nella

circoscrizione dell'organo singolo di giustizia, il legislatore non

poteva non dar vita al comma secondo fissando in tre giorni lo spatium

temporis nell'esercizio di quella discrezionalità che questa Corte non

potrebbe sindacare se non sostituendo a quel tempas altra durata la cui

determinazione compete al legislatore. Legislatore al quale spetta

altresì il compito di fissare l'incidenza sui tempi del processo di

altri eventi che, come le festività, possono incidere sul concreto

funzionamento della giustizia (si pensi alla proroga dei termini di

decadenza in conseguenza del mancato funzionamento di unici giudiziari;

oppure ai terremoti e, in genere, alle calamità naturali).

Il giudice a quo non si è domandato perché i termini di

comparizione siano in più o meno ampia misura ridotti nel rito

ordinario avanti i giudici singoli, ma se a tale indagine si fosse

dedicato sarebbe emerso in primo luogo che l'accesso delle parti al

giudice singolo nel rito ordinario risponde a principi - cui si

informano poteri del giudice e facoltà, oneri e diritti delle parti -

ben diversi da quelli vigenti quando l'organo di giustizia sia

collegiale, e in secondo luogo che i tempi di accesso al giudice del

lavoro e, sicut et in quantum, dell'equo canone divergono dai tempi di

accesso nel rito ordinario avanti organi monocratici per essere le

normative delle ll. 533/1973 e 392/1978 informate a quelle direttive di

concentrazione e di immediatezza cui i corpi di legge, da ultimo

menzionati, intendevano ispirarsi.

La questione d'incostituzionalità dell'art. 313 comma secondo, pur

nel quadro in cui il Pretore di Mestre la ha inserita, non può non

giudicarsi infondata.

9. - Meno ampio discorso è da svolgere per giustificare la

declaratoria d'infondatezza della questione d'incostituzionalità del

combinato disposto degli artt. 140, 313 comma secondo e 660 c.p.c.,

che i Pretori di Bologna e di Martina Franca hanno sottoposto all'esame

della Corte assumendo a parametri gli artt. 3 e 24 Cost., inducendo a

riflettere che la esiguità del termine di tre giorni, ove incida sul

suo scorrere l'art. 140, suonerebbe offesa del principio di eguaglianza

e della garanzia del diritto di difesa più cruda nel campo dell'art.

660 c.p.c., che disciplina la forma della intimazione di licenza o di

sfratto.

In disparte che l'art. 660 comma terzo può affiancarsi all'art.

140 nel procedimento per convalida di sfratto, non sono da lasciare in

ombra, in riferimento all'art. 24 Cost., a) l'art. 663 comma primo, il

quale attribuisce al giudice il potere - dovere di disporre la

rinnovazione della citazione intimazione non solo se l'intimato non sia

potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore o se risulti che il

medesimo non abbia avuto conoscenza della citazione, ma anche se

apparisca probabile che non ne abbia avuto conoscenza (probabilità

nella quale traspare il richiamo della comune esperienza di cui fa

parola l'art. 115 comma secondo c.p.c.), e b) la sent. 89/1972, con la

quale la Corte ebbe a giudicare illegittimo l'art. 668 comma secondo

c.p.c. nella parte in cui non consentiva la tardiva opposizione

dell'intimato che, pur avendo avuto conoscenza della citazione, non

fosse potuto comparire all'udienza per caso fortuito o forza maggiore.

Onde, infine, negare fondamento all'art. 3 quale parametro

d'incostituzionalità è da osservare che nel tema che ne occupa il

principio di eguaglianza assume rilievo ed è di converso non invocato

a proposito a seconda che sia offeso oppure no l'art. 24 Cost., e che i

rilievi già svolti (supra 8.) sulla relazione corrente tra il rito

ordinario avanti i giudici singoli e i riti speciali introdotti con le

ll. 533/1973 e 392/1978 persuadono della inopportunità di far leva

sulle ripetute leggi per dire iniquo il trattamento riservato

all'intimato dagli artt. 657 a 669 del codice di rito civile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i cinque incidenti (266 R.O. 1979, 173 R.O. 1980, 8 R.O.

1981, 134 e 562 R.O. 1982)

1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 313 comma secondo c.p.c. in riferimento all'art. 24 Cost.,

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

del combinato disposto degli artt. 140, 313 comma secondo e 660 c.p.c.

in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost..

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Piazza

della Consulta, il 18 aprile 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

- ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN

- ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:121 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari