Art. 654 c.p.c. — Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 21 marzo 1998. Leggi il testo vigente →
[1]L'esecutorieta' non disposta con la sentenza o con l'ordinanza di cui all'articolo precedente e' conferita con decreto del conciliatore, del pretore o del presidente scritto in calce all'originale del decreto d'ingiunzione.
[2]Ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo; ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorieta' e dell'apposizione della formula.
Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 21 marzo 1998
