Corte costituzionale

Ordinanza n. 572/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/12/1990 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 654 e 647 del

codice di procedura civile e dell'art. 1 delle norme integrative per

i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 16 marzo 1956,

promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1990 dal Presidente del

Tribunale di Firenze nel ricorso proposto da S.p.a. CITICORP

Finanziaria CITIFIN contro Bianco Patrizio iscritta al n. 541 del

registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 36, prima serie speciale dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, il Presidente del

Tribunale di Firenze, chiamato a dichiarare l'esecutività di un

decreto ingiuntivo non opposto, ai sensi dell'art. 647 cod. proc.

civ., ha sollevato d'ufficio, in riferimento all'art. 97 Cost.,

questione di legittimità:

a) della predetta norma e del successivo art. 654 stesso codice

a motivo dell'asserita superfluità del chiesto provvedimento

giudiziale di esecutività, a suo avviso "meramente ripetitivo

dell'attestazione di cancelleria" in ordine alla notificazione e

mancata opposizione del decreto ingiuntivo;

b) dell'art. 1 delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale, approvate il 16 marzo 1956, in ragione

dell'addotta inutilità di tutte le notifiche e comunicazioni

dell'ordinanza di remissione indiscriminatamente prescritte a carico

della cancelleria del giudice a quo, e della ritenuta opportunità di

limitare, invece, tali notificazioni, "a cura della Cancelleria della

Corte", alle sole ordinanze concernenti questioni non dichiarate

inammissibili a seguito di preventiva delibazione in camera di

consiglio;

e che, innanzi alla Corte, è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, che ha concluso per la manifesta

inammissibilità delle riferite questioni;

Considerato che la prima impugnativa - a prescindere dalla sua

immotivata estensione all'art. 654 c.p.c. (estraneo al thema

decidendum) - non contiene una vera e propria censura di

costituzionalità, mirando, in un'ottica di riforma, a "stabilire che

la formula (dell'esecutività) è solo responsabile atto del

Cancelliere e della parte richiedente", al fine di liberare i giudici

dall'incombenza di cui al citato art. 647, per una loro

"utilizzazione al meglio... in tempi di emergenza giustizia". Di modo

che - risolvendosi, la correlativa questione, in una proposta che ha

come destinatario, se mai, il Parlamento e non la Corte - essa è

manifestamente inammissibile;

che del pari manifestamente inammissibile è la seconda

impugnativa, perché le norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale approvate il 16 marzo 1956, cui appartiene la

disposizione che ne è unico oggetto, non hanno valore di legge e

sono quindi estranee al sindacato di costituzionalità affidato a

questa Corte;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 647, 654 cod. proc. civ. e 1

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte, sollevate, in

riferimento all' art. 97 Cost., dal Presidente del Tribunale di

Firenze, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1990:572 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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