Corte costituzionale

Sentenza n. 336/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/07/2002 · relatore Francesco Amirante

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 612 del codice

di procedura civile promosso, con ordinanza del 21 agosto 2001, dal

Tribunale di Treviso nel procedimento civile vertente tra Zambon Anna

e Zambon Maria Luigia, iscritta al n. 930 del registro ordinanze 2001

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47,

1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2002 il giudice

relatore Francesco Amirante.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento di opposizione all'esecuzione

promosso dalla signora Anna Zambon avverso la procedura esecutiva

iniziata dalla signora Maria Luigia Zambon per l'esecuzione di

obblighi di fare sulla base di un verbale di conciliazione

giudiziale, nel quale veniva contestato che fosse possibile nel

nostro ordinamento considerare il verbale di conciliazione giudiziale

titolo esecutivo idoneo a consentire l'esecuzione di obblighi di

fare, il Tribunale di Treviso ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3, 10, 24, 111 e 113 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 612 del codice di procedura

civile, nella parte in cui secondo il "diritto vivente" non prevede

l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare sulla base di un

verbale di conciliazione giudiziale sotto il controllo del giudice

dell'esecuzione.

Il remittente osserva, in primo luogo, che il diritto vivente sul

quale si fonda la questione - e che, a suo avviso, è vincolante per

il giudice di merito, provenendo dalla Corte di cassazione cui è

assegnata la funzione di nomofilachia - poggia su argomenti molto

deboli.

Il primo - che è costituito dal dato letterale (secondo cui il

termine "sentenza" non potrebbe estendersi al verbale di

conciliazione) - è superato dalla stessa Corte di cassazione che ha

ritenuto di estendere il termine sentenza a qualsiasi provvedimento

di condanna. Al riguardo il remittente precisa che il verbale di

conciliazione, ancorché non sia assimilabile quanto agli effetti ad

una sentenza passata in giudicato, è da considerare un titolo

esecutivo contrattuale simile agli atti notarili, al quale il

legislatore può attribuire effetti ulteriori e non limitati a quelli

di semplice titolo contrattuale esecutivo valido solo per le somme di

denaro in esso contenute (come accade per gli atti notarili e simili

ex art. 474, secondo comma, numero 3, cod. proc. civ.). Del resto, al

verbale di conciliazione si attribuisce titolo anche per l'esecuzione

per consegna e rilascio, secondo quanto affermato dalla stessa Corte

di cassazione nella sentenza n. 1135 del 1950 ed in conformità a

quanto stabilito per l'esecuzione degli sfratti nelle regioni

Basilicata e Campania dall'art. 10, decimo comma, del d.l. 23 gennaio

1982, n. 9, convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 94.

Altro argomento con cui si nega l'idoneità del verbale di

conciliazione quale titolo ai sensi dell'art. 612 cod. proc. civ. è

rappresentato dal rilievo che solo un provvedimento del giudice può

contenere l'accertamento positivo della fungibilità - e quindi della

coercibilità - dell'obbligo di fare; tale argomento, osserva il

remittente, porta ad escludere in modo assoluto la liceità di

fondare una esecuzione di obblighi di fare o non fare sulla base di

un verbale di conciliazione.

Il Tribunale di Treviso osserva che l'art. 612 cod. proc. civ.,

come emerge dal suddetto diritto vivente, si pone in contrasto con

numerosi principi costituzionali.

Il primo e fondamentale principio che viene violato è quello di

razionalita-uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, per

l'irragionevole disparità di trattamento che ne deriva tra il

soggetto che ha ottenuto un verbale di conciliazione, evitando il

giudizio, e colui che preferisce affrontare il giudizio ed aspettare

la sentenza, dovendo il primo fare affidamento sulla controparte per

quanto riguarda l'esecuzione degli accordi presi o rivolgersi

nuovamente al giudice, oltretutto senza una effettiva ragione che

giustifichi tale disparità; non trovando la denunciata diversità di

trattamento una motivazione ragionevole neppure nell'argomento

dinanzi citato del necessario accertamento circa l'eseguibilità da

effettuare da parte del giudice solo con la sentenza. Tale argomento,

infatti, si pone in contraddizione con altra giurisprudenza della

Corte di cassazione, altrettanto consolidata, con cui si sostiene che

il giudice dell'esecuzione può sempre dichiarare la non

eseguibilità per i fatti sopravvenuti del titolo esecutivo, anche

dopo la sua emanazione, sul principale rilievo che la parte esecutata

potrebbe fare opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.

per contestare l'eseguibilità del titolo per fatto sopravvenuto.

Un altro principio che viene violato, seppure in via indiretta,

è quello costituzionalizzato dall'art. 10 della Costituzione secondo

cui pacta sunt servanda che è da combinare con il principio della

ragionevolezza della durata dei processi di cui all'art. 6 della

Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali, adottata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in

Italia con la legge 4 agosto 1950, n. 848 (recte: legge 4 agosto

1955, n. 848). Il suddetto principio che ha come corollario la

necessità che il legislatore non imponga inutili carichi processuali

che impediscano una effettiva tutela in tempi ragionevoli trova nel

processo civile italiano un pendant nel principio secondo cui il

processo non deve andare a danno della parte che ha ragione, il

quale, a sua volta, si collega con il principio di cui all'art. 113

della Costituzione, combinato con quello generale di ragionevolezza

di cui all'art. 3 della Costituzione.

Viene, inoltre, leso il principio di cui all'art. 24 della

Costituzione, che garantisce la tutela giurisdizionale "effettiva" e

che impone, quindi, un controllo su quelle procedure che ritardano o

ostacolano inutilmente l'esercizio dell'azione, senza essere

finalizzate alla tutela di interessi di ordine generale (cfr.

sentenza n. 276 del 2000). Non si comprende quale sarebbe l'interesse

di carattere generale sotteso al divieto di avvalersi del verbale di

conciliazione giudiziale come titolo per eseguire gli obblighi di

fare e non fare, il vaglio della cui eseguibilità sarebbe sempre

comunque demandato al giudice dell'esecuzione mediante l'opposizione

all'esecuzione proponibile dalla parte, il cui esito sarebbe poi

oggetto di possibile appello o del ricorso per cassazione, atteso che

verterebbe sul diritto a procedere all'esecuzione.

Osserva, infine, il remittente che lo stesso legislatore

costituzionale ha voluto esplicitare il principio della ragionevole

durata del processo modificando l'art. 111 Cost., che, quindi,

sarebbe anch'esso violato.

Da ultimo il Tribunale di Treviso riporta alcuni principi che

sarebbero stati affermati da questa Corte nella sentenza n. 276 del

2000 in merito alla utilità del tentativo di conciliazione ed

osserva che "l'istituto della conciliazione, sebbene trascurato da

troppo tempo da una prassi che tuttora non sembra aver colto la sua

importanza, può costituire il fondamento su cui far sorgere un

processo civile che sia in grado di dare le risposte che la società

chiede, a patto che non ci sia disparità di trattamento quanto alla

tutela offerta dall'ordinamento tra chi sceglie la conciliazione e

chi preferisce aspettare la sentenza".

Il remittente conclude affermando che, per quel che riguarda la

rilevanza, essa risulta ictu oculi dal fatto che la norma impugnata

regola la fattispecie dedotta in giudizio.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, che ha concluso chiedendo che la questione sia

dichiarata inammissibile.

La difesa erariale osserva che, mostrando il remittente di

dissentire dall'interpretazione giurisprudenziale assunta a

presupposto della sollevata questione di legittimità costituzionale,

egli, ritenendosi vincolato alla suddetta interpretazione che non

condivide, ha "rinunziato ad esercitare l'opzione ermeneutica di sua

competenza e ha obliterato il canone fondamentale che vuole

privilegiata, se ritenuta possibile, una interpretazione conforme a

Costituzione".

D'altra parte, qualora si volessero considerare le indicazioni

fornite dal remittente non come elementi di una possibile diversa

interpretazione della norma impugnata, ma come prospettazioni di una

auspicata ridefinizione di questa, la questione sarebbe comunque

inammissibile sotto il profilo che il quesito sottoposto all'esame di

questa Corte "impingerebbe in scelte riservate al legislatore - non

arbitrarie né altrimenti violative di canoni costituzionali - tra

quelle astrattamente configurabili in ordine alla disciplina delle

procedure esecutive e alla strutturazione del sistema di tutela per

l'adempimento coattivo degli obblighi di fare o non fare

(accertamento giudiziale sulla loro coercibilità preventiva rispetto

alla formazione del titolo esecutivo ovvero successiva in sede di

opposizione all'esecuzione)". Considerato in diritto

1. - Il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Treviso dubita

della legittimità costituzionale dell'art. 612 del codice di

procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 10, 24, 111 e 113

Cost., in quanto esclude che il verbale di conciliazione possa

costituire titolo esecutivo efficace ai fini dell'esecuzione degli

obblighi di fare o non fare.

2. - La questione non è fondata ai sensi delle considerazioni

che seguono.

Si osserva anzitutto che il giudice remittente non ha fornito una

propria interpretazione della norma censurata, ma ha richiamato il

diritto vivente, costituito da alcune sentenze della Corte di

cassazione, a suo avviso sostanzialmente vincolanti per gli altri

interpreti.

A ben vedere, però, l'asserito diritto vivente si sostanzia in

poche pronunce del giudice di legittimità, delle quali quelle più

recenti (Cass., n. 10713 del 1994; Cass., n. 258 del 1997) fanno

propri in modo acritico principi enunciati in sentenze risalenti a

circa mezzo secolo (Cass., n. 3637 del 1954; Cass., n. 1531 del

1955).

Il primo argomento, di carattere letterale, viene dedotto

dall'incipit della norma censurata, il quale recita: "chi intende

ottenere l'esecuzione forzata di una sentenza di condanna per

violazione di un obbligo di fare o di non fare". La disposizione,

facendo riferimento espressamente soltanto all'esecuzione di una

sentenza, escluderebbe la possibilità di esperire l'esecuzione di

obblighi di fare o di non fare sulla base di titoli esecutivi diversi

dalle sentenze ed in particolare del verbale di conciliazione.

L'argomento, come del resto rileva lo stesso remittente, è

debole, tanto che la norma viene generalmente intesa come idonea a

disciplinare l'esecuzione non soltanto delle sentenze, ma anche di

altri provvedimenti che di queste non hanno forma e contenuto, quali,

ad esempio, le ordinanze emesse in sede di procedimenti per denuncia

di nuova opera o di danno temuto, nonché, secondo un indirizzo

giurisprudenziale, dei provvedimenti concernenti l'affidamento dei

minori (Cass., n. 292 del 1979; Cass., n. 5374 del 1980).

3. - Parimenti non inoppugnabili sono le ragioni di ordine

sistematico che vengono portate per giustificare l'interpretazione

fornita.

A suo sostegno viene addotto anzitutto il divieto di procedere

alla distruzione della cosa fabbricata in violazione dell'obbligo di

non fare qualora ciò sia di pregiudizio all'economia nazionale

(art. 2933, secondo comma, cod. civ.).

In secondo luogo, si prospetta l'ipotesi che l'obbligo abbia ad

oggetto una prestazione infungibile.

Nell'un caso e nell'altro, secondo coloro che propugnano

l'opinione in esame, sarebbe necessaria la valutazione da parte del

giudice.

A tali argomentazioni si può replicare che l'art. 183, primo

comma, cod. proc. civ., stabilisce che alla conciliazione si può

pervenire se la natura della causa lo consente. È quindi non

illogico ritenere che nelle situazioni prospettate pregiudizio

all'economia nazionale derivante dalla distruzione dell'opera,

infungibilità della prestazione sia la stessa conciliazione ad

essere impedita.

4. - L'interpretazione diversa da quella del giudice a quo è

rafforzata da una pluralità di convergenti riflessioni.

La conciliazione è da sempre inquadrata tra gli strumenti

predisposti ad finiendas lites. Qualora si escludesse l'efficacia

esecutiva del verbale di conciliazione avente ad oggetto gli obblighi

di cui all'art. 612 cod. proc. civ., si costringerebbe la parte a

ripercorrere la strada di un processo di cognizione, così negando il

valore di accelerazione della definizione della controversia che

costituisce la principale caratteristica della conciliazione.

Ma è proprio a siffatta caratteristica che si deve il favore

accordato alla conciliazione dagli interventi legislativi più

recenti. A riguardo vanno ricordate le modifiche apportate agli

artt. 183 e 185 cod. proc. civ. con gli artt. 17 e 89 della legge

26 novembre 1990, n. 353, ed in particolare le disposizioni che

prevedono la possibilità di rinnovare il tentativo di conciliazione

in qualunque momento dell'istruzione.

Ad attestare il favore che gli interventi legislativi più

recenti accordano alla conciliazione possono anche essere menzionate

le norme che la disciplinano in alcuni procedimenti speciali quali

quelli davanti al giudice di pace (artt. 320 e 322 cod. proc. civ.),

al giudice onorario aggiunto (legge 22 luglio 1997, n. 276, art. 13),

nonché, di particolare rilievo, le norme che regolano il tentativo

di conciliazione in materia di lavoro (legge 11 maggio 1990, n.108,

art. 5, comma 1; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 65).

Ritiene questa Corte che l'art. 612, primo comma, cod. proc. civ.

possa essere letto nel senso che esso consenta il procedimento di

esecuzione disciplinato dalle disposizioni che lo seguono anche se il

titolo esecutivo sia costituito dal verbale di conciliazione, in

quanto le eventuali ragioni ostative devono essere valutate non ex

post, e cioè nel procedimento di esecuzione, bensì, se esse

preesistono, in sede di formazione dell'accordo conciliativo da parte

del giudice che lo promuove e sotto la cui vigilanza può concludersi

soltanto se la natura della causa lo consente.

In presenza di un verbale di conciliazione, cui il codice di rito

attribuisce in linea di principio efficacia di titolo esecutivo

(art. 185, secondo comma, e art. 474, secondo comma, numero 1), si

deve ritenere che le eventuali ragioni di ineseguibilità in forma

specifica dell'obbligo siano state già considerate ed escluse, ferma

restando la possibilità di far valere quelle sopravvenute.

Non è superfluo soggiungere che i provvedimenti emessi dal

giudice dell'esecuzione ai sensi degli artt. 612 e seg. cod. proc.

civ. possono essere oggetto di opposizione per motivi sopravvenuti in

caso di conciliazioni giudiziali, per motivi anche preesistenti in

ipotesi di conciliazioni conclusesi al di fuori del controllo del

giudice.

Tale lettura esclude il denunciato contrasto con gli artt. 3, 24

e 111, secondo comma, Cost. (i parametri di cui agli artt. 10 e 113

Cost. sono evidentemente non pertinenti rispetto alla questione

proposta), contrasto che potrebbe profilarsi sul rilievo che

escludere l'efficacia esecutiva del verbale di conciliazione avente

ad oggetto gli obblighi di fare o non fare costituirebbe un

irragionevole seppur parziale sacrificio del diritto di difesa, del

quale gli strumenti per ottenere in concreto "il bene della vita"

conteso costituiscono aspetto essenziale, nonché una protrazione dei

tempi del processo altrettanto irragionevole.

E poiché, come questa Corte ha più volte affermato (cfr., ex

plurimis, sentenze n. 307 e n. 312 del 1996), tra diverse

interpretazioni di una norma deve preferirsi quella conforme a

Costituzione, dovendo pervenirsi alla dichiarazione di illegittimità

costituzionale non perché della norma in questione si possa adottare

un'interpretazione che ne determinerebbe la incostituzionalità, ma

soltanto se della medesima non sia possibile fornire

un'interpretazione conforme ai precetti costituzionali, ai sensi

delle considerazioni svolte la questione va dichiarata infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 612 del codice di

procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10, 24, 111

e 113 della Costituzione, dal Tribunale di Treviso con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Amirante

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:336 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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