Art. 473-bis.11 c.p.c. — Competenza per territorio
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[1]((Per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, e' competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Se vi e' stato trasferimento del minore non autorizzato e non e' decorso un anno, e' competente il tribunale del luogo dell'ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento.
[2]In tutti gli altri casi si applicano le disposizioni generali, ove non derogate da quanto previsto alla sezione II del capo III del presente titolo.)) 171
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
171con decorrenza dal 30 giugno 2023
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Testo in vigore dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023
