Art. 313 c.p.c. — Querela di falso

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 giugno 1948 al 1 gennaio 1949. Leggi il testo vigente →

[1]La domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto.

[2]Tra il giorno della notificazione di cui all'articolo precedente e quello della comparizione debbono intercorrere almeno tre giorni, se la notificazione avviene nella circoscrizione territoriale del giudice adito.

[3]Negli altri casi si applicano i termini di cui all'articolo 166 ((di cui all'art. 163-bis)), ridotti a meta'. Inoltre il pretore o il conciliatore puo' ulteriormente abbreviare fino alla meta' i termini cosi' ridotti, su istanza dell'attore stesa in calce alla citazione o proposta verbalmente nel caso di cui al secondo comma dell'articolo precedente. 3

[4]Il convenuto puo' controcitare a un'udienza piu' vicina, osservati i termini sopra determinati.

[5]Se la citazione indica un giorno in cui non si tiene udienza presso l'ufficio giudiziario o la sezione di esso al quale il capo ha destinato la causa, la comparizione deve avvenire all'udienza successiva.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483

3

Il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Fino alla revisione generale del codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 e coordinato col codice civile con regio decreto 20 aprile 1942, n. 504, sono ad esso apportate le modificazioni e le aggiunte risultanti dagli articoli seguenti". Ha inoltre disposto (con l'art. 38, comma 1) che la presente modifica avra' esecuzione a cominciare dal primo gennaio 1949. La L. 29 dicembre 1948, n. 1470, nel modificare il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'entrata in vigore del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile e' sospesa fino al 31 marzo 1949". La L. 31 marzo 1949, n. 92, nel modificare il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'entrata in vigore del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile, gia' sospesa fino al 31 marzo 1949 per effetto della legge 29 dicembre 1948, n. 1470, resta ulteriormente sospesa fino al 30 giugno 1949". La L. 5 luglio 1949, n. 341, nel modificare il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La sospensione del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni ed aggiunte al Codice di procedura, civile, gia', disposta con la legge 31 marzo 1949, n. 92, e' ulteriormente prorogata sino all'entrata in vigore della legge di ratifica del decreto legislativo medesimo".

Testo in vigore dal 4 giugno 1948 al 1 gennaio 1949

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 214/1991

    Ha colpito questo articolo
    24 maggio 1991

    Viola l'art. 24 Cost., restando assorbito l'ulteriore profilo in relazione all'art. 3 Cost., la disciplina del c.d. riconoscimento tacito della scrittura privata nei confronti della parte contumace, quando a questa non sia offerta la possibilità di conoscere la produzione, ex adverso effettuata, della scrittura stessa. Pertanto è costituzionalmente illegittimo l'art. 313 cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che l'atto introduttivo del giudizio davanti al pretore o al giudice conciliatore debba contenere (così come è invece pevisto per lo atto introduttivo davanti al tribunale) l'indicazione specifica dei documenti offerti in comunicazione dalla parte attrice o comunque delle scritture private suscettibili di tacito riconoscimento ai sensi dell'art. 215 n. 1 dello stesso codice nei confronti della controparte contumace. - V., riguardo all'ipotesi di deposito di documenti in corso di causa innanzi al Pretore la sent. n. 250/1986 e innanzi al Tribunale la n. 317/1989.

    Art. 313 c.p.c. · Art. 215 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 350/1987

    Questione inammissibile
    29 ottobre 1987

    La mancata prospettazione, da parte del giudice a quo, di ragioni tali da far deflettere dai motivi già esposti nel rigettare analoga questione, rende inammissibile la questione sollevata (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - degli artt. 140, 313, 663 del codice procedura civile; in combinato disposto in quanto si interpretino nel senso che il momento perfezionativo della notifica dell'intimazione di sfratto, in caso di irreperibilità del destinatario, è quello della spedizione dell'avviso, senza che abbia rilievo la consegna della raccomandata al destinatario o l'allegazione dell'avviso di ricevimento all'originale dell'atto). - cfr. S. 121/1984

    Art. 140 c.p.c. · Art. 313 c.p.c. · Art. 633 c.p.c. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 271/1984

    Questione infondata
    6 dicembre 1984

    Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 121/1984.

    Art. 660 c.p.c. · Art. 140 c.p.c. · Art. 313 c.p.c. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 giugno 1948

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 4 giugno 1948. 5 parole aggiunte.

Negli altri casi si applicano i termini di cui all'articolo 166 aggiunto: di cui all'art. 163-bis, ridotti a meta'. Inoltre il pretore o il conciliatore puo' ulteriormente abbreviare fino …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483

    Il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Fino alla revisione generale del codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 e coordinato col codice civile con regio decreto 20 aprile 1942, n. 504, sono ad esso apportate le modificazioni e le aggiunte risultanti dagli articoli seguenti". Ha inoltre disposto (con l'art. 38, comma 1) che la presente modifica avra' esecuzione a cominciare dal primo gennaio 1949. La L. 29 dicembre 1948, n. 1470, nel modificare il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'entrata in vigore del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile e' sospesa fino al 31 marzo 1949". La L. 31 marzo 1949, n. 92, nel modificare il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'entrata in vigore del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile, gia' sospesa fino al 31 marzo 1949 per effetto della legge 29 dicembre 1948, n. 1470, resta ulteriormente sospesa fino al 30 giugno 1949". La L. 5 luglio 1949, n. 341, nel modificare il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La sospensione del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni ed aggiunte al Codice di procedura, civile, gia', disposta con la legge 31 marzo 1949, n. 92, e' ulteriormente prorogata sino all'entrata in vigore della legge di ratifica del decreto legislativo medesimo".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art313 · fonte del testo

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