Corte costituzionale

Sentenza n. 214/1991

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 24/05/1991 · relatore Renato Granata

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 313, comma

primo, del codice di procedura civile in relazione all'art. 215, n. 1

dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1990

dal Pretore di Udine nel procedimento civile vertente tra Dal Fabbro

Giuseppe e S.r.l. AS.CO.MALL. iscritta al n. 101 del registro

ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1991 il Giudice

relatore Renato Granata;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel giudizio civile promosso da Dal Fabbro Giuseppe contro la

società AS.CO.MALL. S.r.l., rimasta contumace, il Pretore di Udine -

rilevato che l'attore, nel costituirsi, aveva depositato in

Cancelleria la scrittura privata sulla quale fondava la sua pretesa,

ma che di tale produzione documentale non aveva fatto menzione

nell'atto di citazione - ha sollevato, con ordinanza in data 18

giugno 1990, questione incidentale di legittimità costituzionale

dell'art. 313, primo comma, cod. proc. civ., in relazione all'art.

215 n.1 dello stesso codice per violazione degli artt. 3 e 24,

secondo comma, della Costituzione.

Il giudice rimettente - premesso che la Corte costituzionale (con

sentenze n. 250 del 1986 e n. 317 del 1989) ha dichiarato la parziale

illegittimità costituzionale dell'art. 292 cod. proc. civ., in

relazione al medesimo art. 215 n.1, cit., per contrasto con l'art. 24

Cost. nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace

del verbale in cui si dà atto della produzione della scrittura

privata nei procedimenti di cognizione ordinaria - ritiene che anche

nel caso di deposito, in un giudizio innanzi al Pretore o al

Conciliatore, di una scrittura privata sin dal momento della

costituzione - senza che però di tale documento sia fatta menzione,

come è possibile che sia ex art. 313 cod. proc. civ., nell'atto di

citazione - non risulta garantita l'effettiva conoscibilità, da

parte del contumace, delle scritture private contro di lui prodotte. Considerato in diritto

1. - È stata sollevata questione di legittimità costituzionale

dell'art. 313, primo comma, cod. proc. civ. - in relazione agli artt.

3 e 24, primo comma, della Costituzione - nella parte in cui non

prevede che l'atto introduttivo del giudizio di cognizione innanzi al

Pretore ed al Conciliatore debba contenere (così come invece

dispongono gli artt. 163 e 414 c.p.c. per l'atto introduttivo innanzi

al Tribunale o al Pretore del lavoro) l'indicazione dei documenti che

la parte offre in comunicazione o comunque delle scritture private

suscettibili di tacito riconoscimento ai sensi dell'art. 215 n.1

dello stesso codice nei confronti della controparte contumace.

2. - La questione è fondata.

È consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio -

affermato in relazione all'art. 292 cod. proc. civ. riguardo

all'ipotesi di deposito della scrittura in corso di causa davanti al

pretore (sent. n. 250 del 1986) e davanti al tribunale (sent. n. 317

del 1989) - secondo il quale viola l'art. 24 Cost. la disciplina del

c.d. riconoscimento tacito della scrittura privata nei confronti

della parte contumace, quando a questa non sia offerta la

possibilità di conoscere la produzione, ex adverso effettuata, della

scrittura stessa.

Orbene, nel giudizio ordinario davanti al pretore ed al

conciliatore l'art. 313, primo comma, (tuttora vigente nell'attuale

formulazione fino all'entrata in vigore della riforma di cui alla

legge 26 novembre 1990 n. 353) non prescrive, a differenza dell'art.

163, terzo comma, n. 5 quanto al giudizio in tribunale, che l'atto

introduttivo debba, tra l'altro contenere "la indicazione specifica..

.. .. dei documenti che (l'attore) offre in comunicazione" ed è

quindi, per questa parte, costituzionalmente illegittimo per

violazione dell'art. 24 Cost. in quanto non garantisce alla

controparte convenuta la conoscibilità della scrittura privata che

l'attore deposita al momento della sua costituzione in giudizio.

3. - Resta assorbito il profilo di incostituzionalità

prospettato in relazione all'art. 3 Cost.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 313, primo

comma, del codice di procedura civile nella parte in cui non prevede

che l'atto introduttivo del giudizio debba contenere, tra l'altro,

l'indicazione della scrittura privata che l'attore offre in

comunicazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:214 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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