Art. 313 c.p.c. — Querela di falso
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[1]((La domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre la indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto.
[2]Tra il giorno della notificazione di cui all'articolo precedente e quello della comparizione debbono intercorrere almeno tre giorni, se la notificazione avviene nella circoscrizione territoriale del giudice adito.
[3]Negli altri casi si applicano i termini di cui allo art. 13-bis, ridotti a meta'. Inoltre il pretore o il conciliatore puo' ulteriormente abbreviare fino alla meta' i termini cosi' ridotti, su istanza dell'attore stesa in calce alla citazione o proposta verbalmente nel caso di cui al secondo comma dell'articolo precedente.
[4]Se la citazione indica un giorno in cui non si tiene udienza presso l'ufficio giudiziario o la sezione di esso al quale il capo ha destinato la causa, la comparizione deve avvenire all'udienza successiva)).
Testo in vigore dal 1 gennaio 1951 al 30 maggio 1991
