Corte costituzionale

Sentenza n. 178/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/12/1970 · relatore Costantino Mortati

Norme in gioco

usata come parametro

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 301, terzo

comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il

27 gennaio 1969 dal pretore di Pietrasanta nel procedimento civile

vertente tra Pellegrini Pellegrino e Ciambelli Guido, iscritta al n.

186 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 145 dell'11 giugno 1969.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 novembre 1970 il Giudice

relatore Costantino Mortati;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un giudizio civile promosso da Pellegrini Pellegrino

contro Ciambelli Guido e nel quale si era avuta la rinuncia al mandato

da parte del procuratore del convenuto senza che questi avesse

provveduto alla sostituzione e senza che risultasse in modo certo che

dell'avvenuta rinuncia era stata data comunicazione alla parte, il

pretore di Pietrasanta ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 301, terzo comma, del codice di procedura

civile, nella parte in cui esclude come causa d'interruzione del

processo la rinuncia al mandato alla lite, in riferimento all'art. 24,

secondo comma, della Costituzione.

Nell'ordinanza, pronunciata il 27 gennaio 1969, il pretore osserva

che tale disciplina appare in contrasto col precetto costituzionale

poiché consente che la parte rinunciata dal suo difensore possa

rimanere nella pratica impossibilità di esercitare il suo diritto di

difesa, in quanto nessun obbligo vi è per il giudice di assicurarsi,

prima di procedere oltre nella causa, che la parte medesima sia stata

posta in grado di procurarsene un altro.

Ricordata la sentenza di questa Corte n. 46 del 1957, per la quale

il diritto alla difesa deve essere inteso come potestà effettiva di

assistenza tecnica e professionale nello svolgimento di qualsiasi

procedimento, in modo che venga assicurato il contraddittorio e venga

rimosso qualsiasi ostacolo a far valere le ragioni delle parti, il

pretore rileva che l'eventuale dichiarazione d'illegittimità

costituzionale della norma denunciata determinerebbe l'effetto di

riportare il caso in esame al trattamento generale, previsto per le

altre ipotesi di perdita del difensore nel primo comma dell'art. 301

del codice, e concretantesi nell'obbligo del giudice di dichiarare

l'interruzione del processo. Dandosi carico dell'obiezione che tale

regolamentazione procedurale potrebbe prestarsi ad un illecito giuoco

delle parti (specie se convenute) per rendere possibile il rinnovarsi

indefinito di rinunce di successivi difensori, onde paralizzare

praticamente l'attività delle altre parti, il pretore afferma che, a

tacere la considerazione che anche altre norme procedurali si prestano

ad attività dilatorie delle parti, questa eventuale conseguenza

negativa non regge al paragone con il superiore precetto costituzionale

della inviolabilità del diritto alla difesa e che, comunque,

all'inconveniente può sempre ovviarsi con diversa regolamentazione

legislativa del caso in esame.

Dopo che l'ordinanza è stata a sensi di legge comunicata,

notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 dell'11 giugno

1969, è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale

conclude perché la questione sia dichiarata infondata.

Ricordata la distinzione fra le cause involontarie di estinzione

del rapporto di mandato alle liti e quelle volontarie, tra le quali

rientra la rinuncia, l'Avvocatura osserva che la diversa disciplina in

base alla quale le prime determinano interruzione del processo e le

altre no trova la sua giustificazione nell'esigenza di non accordare

alla parte o al suo procuratore uno strumento mediante il quale creare

con le proprie mani una causa di interruzione del processo.

Anche a prescindere da tale considerazione, nessuna violazione del

diritto di difesa può essere vista nella disciplina di legge, dal

momento che l'art. 85 del codice di procedura civile stabilisce che la

revoca e la rinuncia al mandato alle liti non hanno effetto, nei

confronti dell'altra parte, finché non sia avvenuta la sostituzione

del difensore e che il rapporto fra difensore e cliente è regolato

dalle norme sul mandato, con conseguente natura recettizia della

rinuncia, che deve comunque avvenire in modo tale da non arrecare

nocumento alla parte.

In conclusione, secondo l'Avvocatura, l'assistenza tecnica e

professionale nel processo non potrà mai venir meno per effetto

diretto della rinuncia del difensore, ma solo in conseguenza della

negligenza della parte che non provveda tempestivamente alla nomina di

un nuovo patrono, ovvero della infedeltà del difensore che,

rinunciando alla procura in modo od in tempo tali da causare danno al

cliente, si renda così inadempiente agli obblighi derivantigli dal

mandato ricevuto e si assoggetti, quindi, alle conseguenti

responsabilità contrattuali. Ma contro la negligenza della parte o la

infedeltà del difensore l'art. 24, secondo comma, della Costituzione

non appresta garanzia alcuna. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza di rinvio viene denunciata la violazione

dell'art. 24, comma secondo, della Costituzione che si addebita al

terzo comma dell'art. 301 del codice di procedura civile pel fatto che

la rinuncia al mandato alla lite nel corso del giudizio, ivi prevista,

non ne produce l'interruzione, pur in assenza di ogni obbligo, sia del

rinunciante di documentare l'avvenuto invito alla parte perché si

munisca di altro procuratore, e sia del giudice di assicurarsi che la

parte stessa sia messa in grado di provvedere alla propria difesa.

2. - La questione è infondata. Non è contestabile, come la Corte

ha statuito nella sentenza n. 46 del 1957, ricordata nell'ordinanza,

nonché in altre successive, che il diritto inviolabile alla difesa,

garantito in ogni stato e grado del procedimento dall'art. 24, debba

implicare l'effettiva assistenza tecnica e professionale, così da

consentire alle parti di far valere, attraverso un regolare

contraddittorio, le proprie ragioni. Ed è appunto in applicazione di

tale principio che il primo comma dell'art. 301 dispone l'interruzione

del processo nei casi di morte, radiazione o sospensione del

procuratore costituito in giudizio.

Ma è chiaro che analogo effetto interruttivo non potrebbe

ammettersi nelle ipotesi di cui al terzo comma dello stesso articolo:

certamente non in quello della revoca della procura poiché la mancata

tempestiva costituzione del nuovo procuratore si deve addebitare alla

negligenza della stessa parte interessata; ma neppure nell'altro della

rinuncia del mandatario, dato che essa è regolata dai principi

generali dai quali è retto il rapporto di mandato, secondo cui la

rinuncia, in quanto atto recettizio, deve essere portata a conoscenza

del mandante, in modo ed in tempo tali che quest'ultimo possa

provvedere altrimenti, secondo precisa l'art. 1727 del codice civile, e

non ha effetto se non quando tale conoscenza si sia verificata. La

ratio della norma denunciata quindi deve ritrovarsi non tanto né

principalmente nell'esigenza pratica di impedire l'eventualità del

rinnovarsi indefinito di rinunzie da parte di successivi difensori,

allo scopo di paralizzare l'attività delle altre parti litiganti,

quanto nell'applicazione al caso della menzionata disciplina propria

dell'istituto del mandato, di cui quello alle liti costituisce una

sottospecie.

È certo prospettabile l'ipotesi di inadempienza dell'obbligo

gravante sul procuratore costituito in giudizio di dare tempestiva

notizia dell'avvenuta rinuncia, ma da siffatti possibili inconvenienti

pratici non può farsi derivare un vizio di incostituzionalità della

norma, la quale ha riguardo all'id quod plerunque accidit, mentre, a

prevenire e reprimere gli inconvenienti stessi, appaiono sufficienti,

oltre alle sanzioni comminabili in seguito a giudizio disciplinare da

parte degli ordini forensi, l'obbligo del risarcimento del danno che

risulti arrecato al mandante.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione sollevata dal pretore di

Pietrasanta con ordinanza 27 gennaio 1969 relativa alla legittimità

costituzionale dell'art. 301, ultimo comma, del codice di procedura

civile, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:178 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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