Art. 294 c.p.c. — Rimessione in termini

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1951. Leggi il testo vigente →

[1]Il contumace che si costituisce puo' chiedere al giudice istruttore di essere ammesso a compiere attivita' che gli sarebbero precluse, se dimostra che la nullita' della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione e' stata impedita da caso fortuite o forza maggiore.

[2]Il giudice, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette, quando occorre, la prova dell'impedimento, e quindi provvede sulla rimessione in termini delle parti.

[3]I provvedimenti previsti nel comma precedente sono pronunciati con ordinanza non impugnabile.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1951

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 294 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 13824/2026

    12 maggio 2026

    Nel caso di nullità della citazione di primo grado per vizi inerenti alla vocatio in ius, ove il vizio non sia stato rilevato dal giudice ai sensi dell'art. 164 c.p.c. e il processo sia proseguito in assenza di costituzione in giudizio del convenuto, alla deduzione della nullità in sede di gravame consegue che il giudice di appello, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, deve ordinare la rinnovazione degli atti compiuti nel grado precedente, mentre l'appellante dichiarato contumace può chiedere di essere rimesso in termini se dimostra che la nullità della citazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo, ai sensi dell'art. 294 c.p.c.

    Art. 294 c.p.c. · Art. 162 c.p.c. · Art. 164 c.p.c. · Art. 156 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 144 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 54/1968

    Questione infondata
    29 maggio 1968

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 293 e 294 del cod. proc. civ. che consentono al contumace di costituirsi dopo la rimessione della causa al collegio, in riferimento agli artt. 24, comma secondo e 3 della Costituzione. Non è rilevante la circostanza che la contumacia, anche fuori dai casi della nullità della citazione e della notificazione, possa essere involontaria, determinata da un fatto non imputabile al soggetto. Il contumace, che non si sia potuto costituire in primo grado, può difendersi in appello opponendo eccezioni, producendo documenti e chiedendo l'ammissione di altri mezzi probatori; anzi può farlo, secondo una recente giurisprudenza, senza eccezioni avanzate dalla controparte: compenso, questo, alla perdita d'un grado del giudizio, in un sistema costituzionale che non garantisce i due gradi. Dopo ciò neanche in vista della contumacia involontaria si può negare l'aderenza delle norme alle caratteristiche strutturali del giudizio o scorgervi la violazione del diritto di difesa o ingiustificate disparità di trattamento.

    Art. 293 c.p.c. · Art. 294 c.p.c. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art294 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari