Corte costituzionale

Sentenza n. 54/1968

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/05/1968 · relatore Giuseppe Branca

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 293 e 294

del Codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 13

luglio 1966 dal pretore di Livorno nel procedimento civile vertente tra

Romano Aldo e Caserta Vincenzo, iscritta al n. 172 del Registro

ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 239 del 24 settembre 1966.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 22 aprile 1968 la relazione del

Giudice Giuseppe Branca;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni

Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso d'un giudizio per risarcimento danni da scontro di

autoveicoli il pretore di Livorno, con ordinanza 13 luglio 1966, ha

denunciato gli artt. 293 e 294 del Codice di procedura civile in

riferimento agli artt. 24, comma secondo, e 3 della Costituzione.

L'art. 293 sarebbe sospetto perché non consente al contumace di

costituirsi oltre "l'udienza di precisazione delle conclusioni, ossia

nella fase che potrebbe dirsi di discussione". Dopo quell'udienza non

si chiuse il primo grado del procedimento, ma si instaura un nuovo

stato del giudizio, per cui la norma che ne preclude l'accesso al

contumace comprometterebbe il diritto di difesa e non avrebbe adeguata

giustificazione. Infatti, anche ammettendo la costituzione tardiva,

l'esigenza d'un ordinato e rapido svolgimento del processo sarebbe

garantita ugualmente dalle preclusioni segnate negli artt. 294, 184 e

perfino 293, terzo comma; né, secondo il pretore di Livorno, è

assolutamente necessario che la discussione orale sia preceduta da

conclusioni già precisate nella apposita udienza: tanto è vero che il

P.M., anch'esso parte nel giudizio, può costituirsi dopo

quest'udienza, il che tra l'altro dà luogo a una disparità di

trattamento rispetto al convenuto.

Anzi, siccome nella discussione orale proprio il contraddittorio

può suggerire una riapertura della istruzione, anche per un altro

motivo la norma impugnata sarebbe illegittima ex art. 3: infatti essa

toglie ogni possibilità di difesa perfino al contumace che non si sia

potuto costituire in tempo per causa impeditiva estranea alla sua

volontà.

Quest'ultimo, inoltre, non potendosi costituire in prima istanza,

non ha modo di chiedervi la rimessione in termini prevista dallo stesso

art. 294: cosicché perde un grado del giudizio, non potendo ottenere

in appello la rimessione al primo giudice (art. 354 del Codice di

procedura civile) e, senza alcuna giustificazione, è trattato

diversamente dal contumace che invece riesca a provare la causa di

impedimento prima dell'udienza di precisazione.

2. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri è intervenuto con

atto depositato il 14 ottobre 1966.

In esso l'Avvocatura dello Stato risponde che le norme denunciate

riconoscono al contumace ogni possibilità di difesa compatibile con la

tutela delle altre parti costituite; che anche a costoro del resto,

dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, è precluso

richiedere nuovi mezzi di prova, produrre nuovi documenti, proporre

nuove eccezioni; che la loro attività processuale, dopo tale udienza,

è vincolata dall'attività svolta prima, proprio come per il

contumace; che perciò quelle norme non contrastano all'art. 24 della

Costituzione poiché sono "coerenti alle caratteristiche" del processo

di primo grado (v. Corte costituzionale sentenze 1957 n. 46; 1962 n.

63; 1963 n. 113; 1964 nn. 2, 47, 91).

Inoltre la disparità di trattamento fatta al P. M. si

giustificherebbe con la posizione di quest'ultimo, diversa da quella

delle altre parti nel giudizio e disciplinata da un titolo distinto del

Codice con precetti in parte analoghi a quelli che si riferiscono ai

giudici.

Infine, secondo la difesa dello Stato, l'esistenza d'un termine

produce necessariamente una diversità di trattamento fra chi l'abbia

osservato e chi comunque non l'abbia osservato. Perciò si giustificano

pienamente le norme impugnate quando consentono o meno la costituzione

del contumace a seconda che provi la causa impeditiva prima o dopo

l'udienza di precisazione delle conclusioni e quando nel secondo caso

gli tolgono, in appello, il rimedio previsto dall'art. 354 del Codice

di procedura civile. Considerato in diritto :

1. - Si sono denunciati gli artt. 293 e 294 del Codice di procedura

civile perché, non consentendo al contumace di costituirsi dopo la

rimessione della causa al collegio, ne comprometterebbero il diritto di

difesa e violerebbero il principio d'eguaglianza (artt. 24 e 3 della

Costituzione).

La questione è infondata.

Il procedimento contumaciale è disciplinato in modo che la tutela

del diritti del contumace non vada a danno dell'altra parte e della

speditezza del giudizio. Se, da un lato, dopo la dichiarazione della

contumacia si permette all'assente di purgarla, dall'altro, gli si pone

un limite di tempo entro cui costituirsi, cioè l'udienza che chiude

l'istruzione. La costituzione in giudizio è perciò configurata come

una facoltà che il contumace deve esercitare entro quel termine se

vuol partecipare al processo: in verità la legge non gli nega il

diritto di difendersi nella seconda fase del giudizio, ma glielo

riconosce purché egli si costituisca nella fase precedente.

Certo al pari del Codice di procedura civile del 1865 avrebbe

potuto ammettere anche la costituzione in udienza; ma se non lo ha

fatto è per un motivo tutt'altro che arbitrario, com'è quello di

stimolarlo a una presenza tempestiva nella fase che più richiede il

contraddittorio, dovendosi precisare la controversia e svolgere le

prove: dimodocché non si può consentire una discussione orale a chi

non ha partecipato a quell'istruzione che ne è il presupposto. Del

resto un'analoga norma è dettata per l'intervento volontario (art. 268

Codice procedura civile) e dimostra la coerenza del sistema. E, se

invece il P. M. può spiegare il suo intervento anche dopo

l'istruzione, la giustificazione sta in ciò che esso agisce per una

migliore attuazione della legge, poco importando se sia o meno da

considerare parte nella causa: infatti nel giudizio sulla razionalità

di una certa disciplina non si deve guardare soltanto alla posizione

formale di chi ne è destinatario ma anche alla funzione od allo scopo

a cui essa è preordinata.

2. - Si assume che la contumacia, anche fuori dai casi della

nullità della citazione o della notificazione, può essere

involontaria, determinata da un fatto non imputabile al soggetto:

poiché il giudice d'appello che accerti l'involontarietà non può

rimettere la causa al primo grado (art. 354) sarebbe ingiusto negare la

purgazione della contumacia dopo l'istruttoria. Ma le norme impugnate,

anche per chi le esamini sotto questo profilo, conservano la

giustificazione che s'è ricordata più sopra: e ciò non tanto perché

si tratti d'un caso marginale, quanto perché una diversa normazione

sviserebbe la struttura del processo con danno della sua economia: ché

il convenuto, per potersi costituire nella seconda fase del giudizio di

primo grado, dovrebbe chieder di provare l'involontarietà della

contumacia, sì che la causa normalmente finirebbe per essere rimessa

al giudice istruttore. Il che accadrebbe assai più spesso di quanto

non si creda, poiché si infittirebbero le richieste, fondate o non

fondate, di provar la contumacia involontaria. Inoltre, siccome la

prova della involontarietà potrebbe anche non riuscire, in tali casi

il giudizio sarebbe rallentato inutilmente; conseguenza che fra l'altro

urterebbe contro la natura e gli scopi di questo tipo di procedimento

giudiziale.

Piuttosto c'è da ricordare come il contumace, che non si sia

potuto costituire in primo grado, possa difendersi in appello opponendo

eccezioni, producendo documenti e chiedendo l'ammissione di altri mezzi

probatori; anzi può farlo, secondo una recente giurisprudenza, senza

incontrare quei limiti che l'art. 345 pone invece alle nuove eccezioni

avanzate dalla sua controparte: compenso, questo, alla perdita d'un

grado del giudizio, in un sistema costituzionale che non garantisce i

due gradi. Dopo ciò neanche in vista della contumacia involontaria si

può negare l'aderenza delle norme alle caratteristiche strutturali del

giudizio o scorgervi la violazione del diritto di difesa o

ingiustificate disparità di trattamento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 293 e 294 del Codice di procedura civile proposta, in

riferimento agli artt. 24, comma secondo, e 3 della Costituzione, dal

pretore di Livorno con l'ordinanza citata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 maggio 1968.

ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO -

LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI.

ECLI:IT:COST:1968:54 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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