Art. 225 c.p.c. — Decisione sulla querela

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[1]Sulla querela di falso pronuncia sempre il collegio.

[2]Il giudice istruttore puo' rimettere le parti al collegio per la decisione sulla querela indipendentemente dal merito. In tal caso, su istanza di parte, puo' disporre che la trattazione della causa continui davanti a lui relativamente a quelle domande che possono essere decise indipendentemente dal documento impugnato.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 10 giugno 1942

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 225 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 10428/2026

    20 aprile 2026

    Il giudice di appello, davanti al quale sia stata proposta querela di falso, ex art. 355 c.p.c., non può, sulla base degli elementi probatori acquisiti al processo, decidere direttamente in merito all'incidente di falso, ma deve limitarsi ad accertare la sussistenza dei presupposti che ne giustificano l'introduzione - ossia se la querela sia stata ritualmente proposta a norma dell'art. 221 c.p.c. e se il documento impugnato di falsità sia rilevante per la decisione della causa - e, ove detta indagine abbia esito positivo, deve sospendere il procedimento di appello, per consentire la riassunzione della causa di falso davanti al tribunale in guisa che il relativo giudizio possa svolgersi con la garanzia del doppio grado di giurisdizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza che aveva ritenuto ammissibile l'appello proposto avverso l'ordinanza con la quale il tribunale, in primo grado, aveva dichiarato inammissibile la querela di falso, e la aveva decisa nel merito, dichiarando la falsità delle sottoscrizioni, senza rilevare la carenza di decisorietà del provvedimento gravato e la mancata rimessione al collegio, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione).

    Art. 225 c.p.c. · Art. 221 c.p.c. · Art. 355 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 269 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 28719/2025

    30 ottobre 2025

    La mancata produzione dell'originale del documento nel giudizio incidentale di falso non integra una manifestazione tacita della volontà del querelato di non volersi avvalere dello stesso nel giudizio principale, con la conseguenza che, ove la querela sia dichiarata improcedibile, il giudice di quest'ultimo può legittimamente fondare la sua decisione su tale documento.

    Art. 225 c.p.c. · Art. 2699 c.c. · Art. 2703 c.c. · Art. 221 c.p.c.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 72 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 28752/2025

    30 ottobre 2025

    Nell'ipotesi di querela di falso proposta in via incidentale, una volta intervenuta la corrispondente decisione del collegio, il giudizio sulla causa di merito, sospeso ex lege, deve riprendere e, se la sentenza sul falso viene impugnata, il giudice ha la facoltà di disporre la sospensione di quel giudizio ex art. 337, comma 2, c.p.c., atteso che tra il processo di falso e la causa di merito rilevante ai fini della sospensione sussiste un rapporto di pregiudizialità, riconosciuto dal legislatore nella forma tipica della pregiudizialità-dipendenza prevista dall'art. 225, comma 2, c.p.c., riconducibile all'area della sospensione necessaria, cui consegue, in assenza di norme specifiche che impongano la permanenza della sospensione sino al passaggio in giudicato della sentenza sulla causa pregiudicante, l'applicabilità della sospensione facoltativa, ove ricorrano le condizioni previste al comma 2, dell'art. 337 citato.

    Art. 225 c.p.c. · Art. 337 c.p.c. · Art. 295 c.p.c.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 73 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 13118/2025

    16 maggio 2025

    Nel giudizio introdotto con querela di falso in via principale non possono essere proposte domande nei confronti di terzi, pur ove dipendenti da detto accertamento, in quanto l'unico legittimato passivo e titolare di un interesse a contraddire è il soggetto che intende avvalersi del documento di cui si assume la falsità, tenuto altresì conto che l'eventuale accertamento della dedotta falsità produce effetti erga omnes. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, nel giudizio relativo alla querela di falso promossa in via principale in relazione ad alcune relate di notifica, aveva ritenuto sussistente la legittimazione passiva dell'operatore postale privato al quale Agenzia delle Entrate - Riscossione aveva appaltato i servizi di notificazione dei propri atti e nei cui confronti intendeva agire in manleva).

    Art. 225 c.p.c. · Art. 221 c.p.c. · Art. 269 c.p.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 219 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, ottobre 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art225 · fonte del testo

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