Codice della navigazione

Art. 595 c.nav. — Trattazione della causa

[1]Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione, e, quando occorre, la procura, ovvero facendo redigere processo verbale della comparizione volontaria; possono altresi' presentare la citazione e la procura al comandante di porto in udienza.

[2]Se alcuna delle parti citate non si costituisce e si ravvisano irregolarita' nell'atto di citazione, ovvero se il contraddittorio fra le parti anche se volontariamente comparse non e' integro, il comandante di porto assegna, con ordinanza, alle parti un termine per provvedere, e fissa altra udienza di trattazione.

[3]Se tutte le parti citate si sono costituite e se il contraddittorio fra le parti anche se volontariamente comparse e' integro, il comandante di porto deve tentare di indurre le parti ad un amichevole componimento.

[4]Se il componimento non riesce, il comandante di porto verifica, a seconda dei casi, su istanza di parte o d'ufficio, la propria competenza e, se si ritiene incompetente, lo dichiara con sentenza.

[5]La trattazione si svolge, senza formalita' e possibilmente in unica udienza, sotto la direzione del comandante di porto, il quale fissa le modalita' di esperimento dei mezzi istruttori, dispone l'acquisizione agli atti dei processi verbali di sommarie indagini nonche' dei processi verbali e delle relazioni di inchiesta formale, e puo' chiedere in ogni momento chiarimenti alle parti, assegnando un termine per provvedervi.

[6]Se e' stata proposta querela di falso in via incidentale, il comandante di porto, qualora ritenga il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti avanti il tribunale per il relativo procedimento. Puo' anche disporre a norma del secondo comma dell'articolo 225 del codice di procedura civile.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art595 · fonte del testo

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