Art. 187 c.p.c. — Provvedimenti del giudice istruttore

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[1]Il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, rimette le parti davanti al collegio.

[2]Puo' rimettere le parti al collegio affinche' sia decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare, solo quando la decisione di essa puo' definire il giudizio.

[3]Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali, ma puo' anche disporre che siano decise unitamente al merito.

[4]Se ritiene che siano ammissibili e rilevanti, ammette i mezzi di prova proposti dalle parti, ordina gli altri che puo' disporre d'ufficio, tranne quelli riservati al collegio, e da' ogni altra disposizione relativa al processo.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1951

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 187 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 32950/2025

    17 dicembre 2025

    L'ordinanza con cui il giudice, dopo aver invitato le parti alla precisazione delle conclusioni ex art. 187 c.p.c. e trattenuto la causa in decisione, disponga la prosecuzione dell'istruttoria sul merito della causa, senza pronunciarsi sull'eccezione di incompetenza ritualmente sollevata, integra una decisione implicita affermativa della stessa, suscettibile di passare in giudicato ove non impugnata immediatamente con regolamento necessario ex art. 42 c.p.c.; ovvero, nel caso in cui il giudice si sia pronunciato anche su questioni di merito, avverso tale provvedimento sarà esperibile il regolamento facoltativo o l'appello, a seconda che le contestazioni riguardino, rispettivamente, le statuizioni sulla competenza o pure quelle sul merito. (Nella specie, la S.C. ha riformato la decisione della Corte di appello dichiarativa dell'incompetenza in favore degli arbitri, giacché il giudice di prime cure aveva emesso un'ordinanza non impugnata che, affrontato inequivocamente il tema dell'inefficacia di una clausola arbitrale, disponeva istruttoria per la quantificazione del credito litigioso).

    Art. 187 c.p.c. · Art. 42 c.p.c. · Art. 47 c.p.c. · Art. 279 c.p.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 68 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 27483/2025

    15 ottobre 2025

    In caso di reiterazione, in sede di gravame, delle istanze istruttorie già avanzate in primo grado, non è sufficiente un generico rinvio agli atti di tale ultimo giudizio ma è necessario che esse siano specificamente riproposte, dovendo, peraltro, compiersi la valutazione dell'assolvimento di tale onere attraverso l'esame dell'intero atto di impugnazione, mediante la verifica se i contenuti delle istanze istruttorie possano ritenersi ugualmente riconoscibili, in modo oggettivo e inequivoco, anche se riprodotti in luogo diverso dalle conclusioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto inammissibili le istanze istruttorie indicate nelle conclusioni dell'atto di appello, mediante rinvio a quelle richieste in primo grado, nonostante l'appellante avesse trascritto l'articolato della prova orale per la cui ammissione aveva conclusivamente insistito).

    Art. 187 c.p.c. · Art. 342 c.p.c. · Art. 346 c.p.c.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 90 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 18603/2025

    8 luglio 2025

    Per stabilire se un provvedimento costituisce sentenza o ordinanza endoprocessuale è necessario avere riguardo non alla sua forma esteriore o all'intestazione adottata, bensì al suo contenuto e, conseguentemente, all'effetto giuridico che esso è destinato a produrre, sicché hanno natura di sentenze - come tali, soggette agli ordinari mezzi di impugnazione e suscettibili, in mancanza, di passare in giudicato - i provvedimenti che, ai sensi dell'art. 279 c.p.c., contengono una statuizione di natura decisoria (sulla giurisdizione, sulla competenza, ovvero su questioni pregiudiziali del processo o preliminari di merito), anche quando non definiscono il giudizio.

    Art. 187 c.p.c. · Art. 131 c.p.c. · Art. 134 c.p.c. · Art. 189 c.p.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 189 ↗

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗, ottobre 2025 ↗ e dicembre 2025 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 116/1984

    Questione inammissibile
    18 aprile 1984

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 187 c.p.c. e 48 r.d. 30 gennaio 1941 n. 12, sul rilievo che tali norme, col prevedere l'istituto del collegio decidente anziché del giudice monocratico sarebbero viziate per contrasto con i citati precetti costituzionali; ciò in quanto, essendo lo scopo dell'ordinanza di rimessione diretto a realizzare la riforma di alcune fasi del processo civile, il solo possibile destinatario di simili richieste è rappresentato, semmai, dal Parlamento e non dalla Corte.

    Art. 187 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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