Corte costituzionale

Ordinanza n. 116/1984

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/04/1984 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 48 R.D. 30

gennaio 1941, n. 12 e art. 187 codice procedura civile, promosso con

ordinanza emessa il 25 maggio 1982 dal G. I. del tribunale di Firenze

nel procedimento civile vertente tra ditta F.lli Mazzoni e Ditta

Ventura, iscritta al n. 371 del registro ordinanze 1983 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 260 dell'anno 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 marzo 1984 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il giudice istruttore del Tribunale di Firenze,

dovendo rimettere le parti davanti al collegio in base all'art. 187

c.p.c., ha impugnato la norma stessa nonché l'art. 48 del R.D. 30

gennaio 1941, n. 12 (sulla "costituzione del collegio giudicante"), in

riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.; che infatti - secondo l'ordinanza

indicata in epigrafe - "tutte le norme che prevedono l'istituto del

collegio decidente" (anziché "l'istituto del giudice monocratico") "nel

giudizio di primo grado e di merito" sarebbero viziate per

irragionevolezza e per violazione della "garanzia giurisdizionale";

e che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte dichiari "inammissibili

o non fondate" le impugnative predette.

Considerato che il giudice a quo non è chiamato ad applicare

l'art. 48 dell'"ordinamento giudiziario", ma deve soltanto "rimettere

le parti al collegio", qualunque ne sia la composizione; che, d'altra

parte, il giudice stesso non propone vere e proprie censure di

legittimità costituzionale, neanche per quanto riguarda l'art. 187

c.p.c.: ma si limita a sostenere l'opportunità di "riservare le

manifeste garanzie del collegio solo a giudizi non di merito oppure

d'impugnazione", onde evitare ingiustificati ritardi quanto alla durata

dei procedimenti; che, anzi, il dichiarato scopo dell'ordinanza in

esame consiste nel realizzare la riforma di "alcune fasi del vigente

processo civile, contrarie alla sua efficienza e, quindi, molto

antiquate": sicché il solo possibile destinatario di simili richieste

è rappresentato - se mai - dal Parlamento e non da questa Corte.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 187 del codice di procedura

civile e 48 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, in riferimento agli artt.

3 e 24 Cost., sollevata dal giudice istruttore del Tribunale di

Firenze, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORA SANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:116 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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