Art. 178 c.p.c. — Controllo del collegio sulle ordinanze

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[1]((Le parti, senza bisogno di mezzi d'impugnazione, possono proporre al collegio quando la causa e' rimessa a questo a norma dell'art. 189, tutte le questioni risolute dal giudice istruttore con ordinanza revocabile.

[2]Tuttavia, le ordinanze del giudice istruttore, che risolvono questioni relative all'ammissibilita' e alla rilevanza di mezzi di prova proposti dalle parti o ammissibili d'ufficio, possono essere impugnate dalle parti con reclamo immediato al collegio.

[3]Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla pronuncia della ordinanza se avvenuta in udienza, o altrimenti decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza medesima.

[4]Il reclamo e' presentato con semplice dichiarazione nel verbale d'udienza, o con ricorso al giudice istruttore.

[5]Se il reclamo e' presentato in udienza, il giudice assegna nella stessa udienza, ove le parti lo richiedano, il termine per la comunicazione di una memoria, e quello successivo per la comunicazione di una replica. Se il reclamo e' proposto con ricorso, questo e' comunicato a mezzo della cancelleria alle altre parti, insieme con decreto, in calce, del giudice istruttore, che assegna un termine per la comunicazione dell'eventuale memoria di risposta.

[6]Scaduti i termini previsti dal comma precedente, il collegio, entro i quindici giorni successivi, provvede in camera di consiglio con ordinanza, alla quale si applicano le disposizioni dell'art. 279 quarto comma, e dell'art. 280.

[7]Il provvedimento del collegio e' limitato all'ammissibilita' e alla rilevanza del mezzo di prova, e pertanto le parti non possono sottoporgli conclusioni di merito, ne' totali ne' parziali. Tuttavia il collegio, su richiesta di parte o d'ufficio, puo' limitarsi a rimettere con l'ordinanza le parti al giudice istruttore per gli adempimenti previsti dagli articoli 189 e 190.

[8]L'esecuzione dell'ordinanza e' sospesa durante il termine per proporre reclamo e durante il giudizio su questo, salvo che il giudice istruttore, nei casi d'urgenza, l'abbia dichiarata esecutiva nonostante reclamo)).

Testo in vigore dal 1 gennaio 1951 al 1 gennaio 1993

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 199/1990

    Questione inammissibile
    12 aprile 1990

    Va ribadito che la legittimazione del giudice istruttore civile a sollevare questione di legittimità costituzionale sussiste solo quando la questione concerna disposizioni di legge che lo stesso debba applicare per provvedimenti di sua competenza e negata, invece, quando l'applicazione della norma censurata attenga - come nel caso di specie - alla competenza del Collegio. (Manifesta inammissibilità - perché sollevata da giudice istruttore - della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 Cost., dell'art. 178, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo comma cod. proc. civ., nella parte in cui prevede il reclamo al collegio contro le ordinanze emesse dal giudice istruttore in ordine all'ammissibilità e alla rilevanza dei mezzi di prova).

    Art. 178 c.p.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1951

Confronto con la versione in vigore dal 4 giugno 1948 al 1 gennaio 1951. 176 parole tolte, 240 parole aggiunte in 8 capoversi.

Le parti, senza bisogno di mezzi d'impugnazione, possono proporre al collegiotolto: , quando la causa e' rimessa a questo aggiunto: a norma dell'art. 189, tutte le questioni risolute dal giudice istruttore con ordinanza revocabile.

Tuttavia tolto: la parte interessata puo' proporre immediatamente la questione al collegio, mediante reclamo avverso l'ordinanzaaggiunto: , le ordinanze del giudice istruttore, che risolvono questioni relative all'ammissibilita' e alla rilevanza di mezzi di prova proposti dalle parti o ammissibili d'ufficio, possono essere impugnate dalle parti con reclamo immediato al collegio.

aggiunto: Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di tolto: giorni cinque aggiunto: dieci giorni, decorrente dalla pronuncia della ordinanzatolto: , o dalla comunicazione se la pronuncia e' avvenuta fuori dell'udienza. L'esecuzione dell'ordinanza e' sospesa durante il termine per proporre reclamo e durante il giudizio su questo, salvo che il giudice istruttore, nei casi d'urgenza, l'abbia dichiarata esecutiva nonostante reclamo. aggiunto: se avvenuta in udienza, o altrimenti decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza medesima.

Il reclamo e' presentato con tolto: ricorso diretto aggiunto: semplice dichiarazione nel verbale d'udienza, o con ricorso al giudice istruttore. tolto: Questi fissa con decreto l'udienza davanti a lui, per gli adempimenti previsti dagli articoli 189 e 190. Di tale decreto il cancelliere da' comunicazione alle parti costituite. Il reclamo puo' essere proposto anche con semplice dichiarazione nel verbale di udienza innanzi al

aggiunto: Se il reclamo e' presentato in udienza, il giudice assegna nella stessa udienza, ove le parti lo richiedano, il termine per la comunicazione di una memoria, e quello successivo per la comunicazione di una replica. Se il reclamo e' proposto con ricorso, questo e' comunicato a mezzo della cancelleria alle altre parti, insieme con decreto, in calce, del giudice istruttore, tolto: sempre che tale udienza ricada nel termine stabilito per proporlo; ed anche in tal caso il giudice istruttore fissa, aggiunto: che assegna un termine per la comunicazione dell'eventuale memoria di risposta.

aggiunto: Scaduti i termini previsti dal comma precedente, il collegio, entro i quindici giorni successivi, provvede in camera di consiglio con ordinanza, tolto: l'udienza innanzi a lui aggiunto: alla quale si applicano le disposizioni dell'art. 279 quarto comma, e dell'art. 280.

aggiunto: Il provvedimento del collegio e' limitato all'ammissibilita' e alla rilevanza del mezzo di prova, e pertanto le parti non possono sottoporgli conclusioni di merito, ne' totali ne' parziali. Tuttavia il collegio, su richiesta di parte o d'ufficio, puo' limitarsi a rimettere con l'ordinanza le parti al giudice istruttore per gli adempimenti tolto: prescritti aggiunto: previsti dagli articoli 189 e 190. tolto: Il collegio provvede sul reclamo a norma dell'art. 279. Il reclamo previsto dai due commi precedenti non e' ammesso contro le ordinanze che regolano lo svolgimento del processo a norma dell'art. 175 secondo comma e contro quelle con cui

aggiunto: L'esecuzione dell'ordinanza e' sospesa durante il termine per proporre reclamo e durante il giudizio su questo, salvo che il giudice istruttore tolto: provvede, a norma dell'art. 205, sulle questioni relative alla assunzione dei mezzi di provaaggiunto: , nei casi d'urgenza, l'abbia dichiarata esecutiva nonostante reclamo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art178 · fonte del testo

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