Art. 178 c.p.c. — Controllo del collegio sulle ordinanze

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Le parti, senza bisogno di mezzi d'impugnazione, possono proporre al collegio, quando la causa e' rimessa a questo, tutte le questioni risolute dal giudice istruttore con ordinanza revocabile.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 4 giugno 1948

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 199/1990

    Questione inammissibile
    12 aprile 1990

    Va ribadito che la legittimazione del giudice istruttore civile a sollevare questione di legittimità costituzionale sussiste solo quando la questione concerna disposizioni di legge che lo stesso debba applicare per provvedimenti di sua competenza e negata, invece, quando l'applicazione della norma censurata attenga - come nel caso di specie - alla competenza del Collegio. (Manifesta inammissibilità - perché sollevata da giudice istruttore - della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 Cost., dell'art. 178, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo comma cod. proc. civ., nella parte in cui prevede il reclamo al collegio contro le ordinanze emesse dal giudice istruttore in ordine all'ammissibilità e alla rilevanza dei mezzi di prova).

    Art. 178 c.p.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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