Art. 171 c.p.c. — Ritardata costituzione delle parti

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 giugno 1948 al 1 gennaio 1951. Leggi il testo vigente →

[1]((Se una delle parti si e' costituita non oltre il termine stabilito dall'art. 166, l'altra puo' costituirsi fino alla prima udienza davanti al giudice istruttore.

[2]La parte che non si costituisce neppure in tale udienza e' dichiarata contumace con ordinanza del giudice istruttore, salva la disposizione dell'art. 291)). 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483

3

Il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Fino alla revisione generale del codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 e coordinato col codice civile con regio decreto 20 aprile 1942, n. 504, sono ad esso apportate le modificazioni e le aggiunte risultanti dagli articoli seguenti". Ha inoltre disposto (con l'art. 38, comma 1) che la presente modifica avra' esecuzione a cominciare dal primo gennaio 1949. La L. 29 dicembre 1948, n. 1470, nel modificare il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'entrata in vigore del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile e' sospesa fino al 31 marzo 1949". La L. 31 marzo 1949, n. 92, nel modificare il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'entrata in vigore del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile, gia' sospesa fino al 31 marzo 1949 per effetto della legge 29 dicembre 1948, n. 1470, resta ulteriormente sospesa fino al 30 giugno 1949". La L. 5 luglio 1949, n. 341, nel modificare il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La sospensione del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni ed aggiunte al Codice di procedura, civile, gia', disposta con la legge 31 marzo 1949, n. 92, e' ulteriormente prorogata sino all'entrata in vigore della legge di ratifica del decreto legislativo medesimo".

Testo in vigore dal 4 giugno 1948 al 1 gennaio 1951

ImpugnazioniVersione 0.1

Comparsa di costituzione e risposta in appello

Costituzione dell’appellato davanti alla corte d’appello o al tribunale: difese motivo per motivo, inammissibilità ex art. 342, riproposizione delle domande ex art. 346, appello incidentale anche tardivo, opposizione alla sospensione, conclusioni e procura in calce.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 461/1997

    Questione infondata
    30 dicembre 1997

    Manifesta infondatezza della questione, non potendosi configurare la prospettata violazione del principio di eguaglianza, in quanto le fattispecie di rinvio della prima udienza di comparizione considerate nel quarto e nel quinto comma dell'art. 168-'bis' cod. proc. civ. non sono riconducibili ad una 'ratiò comune e non può dirsi irragionevole la previsione di una deroga alla disciplina del termine di costituzione in giudizio del convenuto. Deve altresì escludersi l'asserita lesione del diritto di difesa, poiché, come la Corte ha più volte affermato, <<la garanzia del diritto di difesa non può implicare che sia illegittimo imporre all'esercizio di facoltà o poteri limitazioni temporali, al fine di accelerazione del corso della giustizia>> (ordinanza n. 900 del 1988). - Cfr., pure, S. n. 471/1992, in cui si sottolinea che <<la imposizione di una disciplina generale relativa alla costituzione del convenuto risponde ad evidenti ragioni di certezza, nelle quali si individua quello specifico interesse pubblico che giustifica l'adozione da parte del legislatore di limitazioni temporali immutabili e irreversibili nell'esercizio di facoltà e di poteri processuali>>. red.: G. Leo

    Art. 166 c.p.c. · Art. 167 c.p.c. · Art. 171 c.p.c. · Art. 269 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 168/1997

    Questione inammissibile
    4 giugno 1997

    È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 171, comma secondo, cod. proc. civ., nella parte in cui prevede un regime di preclusioni e decadenze solo per il convenuto tardivamente costituitosi e non anche per l'attore tardivamente costituitosi, sollevata con riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost., sia perché la questione stessa, con riferimento agli artt. 3 e 24, è stata prospettata in via meramente ipotetica, sia perché, con riferimento all'art. 97 Cost., il principio di buon andamento della pubblica amministrazione è assolutamente estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso. - O. nn. 18/1996, 147/1996 e 275/1996, 7/1997. red.: S. Di Palma

    Art. 171 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 4 giugno 1948

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 4 giugno 1948. 20 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.

Se tolto: nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti, il processo si estingue.

tolto: Se una delle parti si e' costituita tolto: nel termine assegnatole aggiunto: non oltre il termine stabilito dall'art. 166, l'altra puo' costituirsi tolto: successivamente fino alla prima udienza davanti al giudice istruttore.

La parte che non si costituisce neppure tolto: nella prima aggiunto: in tale udienza e' dichiarata contumace con ordinanza del giudice istruttore, salva la disposizione tolto: dell'articolo aggiunto: dell'art. 291.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483

    Il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Fino alla revisione generale del codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 e coordinato col codice civile con regio decreto 20 aprile 1942, n. 504, sono ad esso apportate le modificazioni e le aggiunte risultanti dagli articoli seguenti". Ha inoltre disposto (con l'art. 38, comma 1) che la presente modifica avra' esecuzione a cominciare dal primo gennaio 1949. La L. 29 dicembre 1948, n. 1470, nel modificare il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'entrata in vigore del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile e' sospesa fino al 31 marzo 1949". La L. 31 marzo 1949, n. 92, nel modificare il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'entrata in vigore del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile, gia' sospesa fino al 31 marzo 1949 per effetto della legge 29 dicembre 1948, n. 1470, resta ulteriormente sospesa fino al 30 giugno 1949". La L. 5 luglio 1949, n. 341, nel modificare il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La sospensione del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni ed aggiunte al Codice di procedura, civile, gia', disposta con la legge 31 marzo 1949, n. 92, e' ulteriormente prorogata sino all'entrata in vigore della legge di ratifica del decreto legislativo medesimo".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art171 · fonte del testo

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