Art. 171 c.p.c. — Ritardata costituzione delle parti
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[1]((Se nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti, si applicano le disposizioni dell'art. 307, primo e secondo comma.
[2]Se una delle parti si e' costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra puo' costituirsi successivamente fino alla prima udienza davanti al giudice istruttore.
[3]La parte che non si costituisce neppure in tale udienza e' dichiarata contumace con ordinanza del giudice istruttore, salva la disposizione dell'art. 291)).
Testo in vigore dal 1 gennaio 1951 al 1 gennaio 1993
