Art. 171 c.p.c. — Ritardata costituzione delle parti

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[1]Se nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti, il processo si estingue.

[2]Se una delle parti si e' costituita nel termine assegnatole, l'altra puo' costituirsi successivamente fino alla prima udienza davanti al giudice istruttore.

[3]La parte che non si costituisce neppure nella prima udienza e' dichiarata contumace con ordinanza del giudice istruttore, salva la disposizione dell'articolo 291.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 4 giugno 1948

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 461/1997

    Questione infondata
    30 dicembre 1997

    Manifesta infondatezza della questione, non potendosi configurare la prospettata violazione del principio di eguaglianza, in quanto le fattispecie di rinvio della prima udienza di comparizione considerate nel quarto e nel quinto comma dell'art. 168-'bis' cod. proc. civ. non sono riconducibili ad una 'ratiò comune e non può dirsi irragionevole la previsione di una deroga alla disciplina del termine di costituzione in giudizio del convenuto. Deve altresì escludersi l'asserita lesione del diritto di difesa, poiché, come la Corte ha più volte affermato, <<la garanzia del diritto di difesa non può implicare che sia illegittimo imporre all'esercizio di facoltà o poteri limitazioni temporali, al fine di accelerazione del corso della giustizia>> (ordinanza n. 900 del 1988). - Cfr., pure, S. n. 471/1992, in cui si sottolinea che <<la imposizione di una disciplina generale relativa alla costituzione del convenuto risponde ad evidenti ragioni di certezza, nelle quali si individua quello specifico interesse pubblico che giustifica l'adozione da parte del legislatore di limitazioni temporali immutabili e irreversibili nell'esercizio di facoltà e di poteri processuali>>. red.: G. Leo

    Art. 166 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 167 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 168/1997

    Questione inammissibile
    4 giugno 1997

    È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 171, comma secondo, cod. proc. civ., nella parte in cui prevede un regime di preclusioni e decadenze solo per il convenuto tardivamente costituitosi e non anche per l'attore tardivamente costituitosi, sollevata con riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost., sia perché la questione stessa, con riferimento agli artt. 3 e 24, è stata prospettata in via meramente ipotetica, sia perché, con riferimento all'art. 97 Cost., il principio di buon andamento della pubblica amministrazione è assolutamente estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso. - O. nn. 18/1996, 147/1996 e 275/1996, 7/1997. red.: S. Di Palma

    Art. 171 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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