Art. 171 c.p.c. — Ritardata costituzione delle parti
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[1]Se nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti, il processo si estingue.
[2]Se una delle parti si e' costituita nel termine assegnatole, l'altra puo' costituirsi successivamente fino alla prima udienza davanti al giudice istruttore.
[3]La parte che non si costituisce neppure nella prima udienza e' dichiarata contumace con ordinanza del giudice istruttore, salva la disposizione dell'articolo 291.
Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 4 giugno 1948
