Art. 131 c.p.c. — Forma dei provvedimenti in generale
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[1]La legge prescrive in quali casi il giudice pronuncia sentenza, ordinanza o decreto.
[2]In mancanza di tali prescrizioni, i provvedimenti sono dati in qualsiasi forma idonea al raggiungimento del loro scopo.
Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 16 aprile 1988
