Art. 125 c.p.p. — Forme dei provvedimenti del giudice

La legge stabilisce i casi nei quali il provvedimento del giudice assume la forma della sentenza, dell'ordinanza o del decreto. La sentenza e' pronunciata in nome del popolo italiano. Le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullita'. I decreti sono motivati, a pena di nullita', nei casi in cui la motivazione e' espressamente prescritta dalla legge. Il giudice delibera in camera di consiglio senza la presenza dell'ausiliario designato ad assisterlo e delle parti. La deliberazione e' segreta. Nel caso di provvedimenti collegiali, se lo richiede un componente del collegio che non ha espresso voto conforme alla decisione, e' compilato sommario verbale contenente l'indicazione del dissenziente, della questione o delle questioni alle quali si riferisce il dissenso e dei motivi dello stesso, succintamente esposti. Il verbale, redatto ((in forma di documento analogico)) dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti, e' conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio. ((Non si applicano le disposizioni degli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 3.)) Tutti gli altri provvedimenti sono adottati senza l'osservanza di particolari formalita' e, quando non e' stabilito altrimenti, anche oralmente.

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 247/2022

    Questione infondata
    9 dicembre 2022

    Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 2, 13, 14 e 111, sesto comma, Cost. - dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che la nullità, per difetto di motivazione, del decreto del PM, di convalida della perquisizione, sia assoluta e rientri tra quelle considerate dall'art. 179, comma 2, cod. proc. pen. La previsione di una nullità di carattere relativo non rende impossibile o eccessivamente difficoltoso l'esercizio del diritto di difesa della parte interessata poiché - intervenendo di regola la perquisizione nella fase delle indagini preliminari - essa è posta in grado di eccepire l'eventuale nullità della convalida fino alla chiusura della discussione nell'udienza preliminare o, se questa manchi, nella fase degli atti introduttivi del dibattimento, entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1, cod. proc. pen. (art. 181, comma 2, cod. proc. pen.). Diversamente, accogliendo le questioni, si perverrebbe all'incongruo risultato di attribuire all'obbligo di motivazione del decreto di convalida della perquisizione uno "statuto rafforzato" persino rispetto all'obbligo di motivazione delle sentenze.

    Art. 191 c.p.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost.

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  • Ordinanza n. 68/1981

    Questione infondata
    15 aprile 1981

    dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 125, primo comma, e 128, primo comma, c.p.p., sollevata in relazione agli artt. 24, secondo comma, e 21, primo comma, Cost. dalla Corte di Assise di Torino con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,…

    Art. 125 c.p.p. · Art. 128 c.p.p. · Art. 24 cost. · Art. 21 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 188/1980

    Questione infondata
    22 dicembre 1980

    1) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 125 e 128 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 2 e 24 Cost. sollevata dal Pretore di Torino con l'ordinanza 30 novembre 1978; 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 125 e 128 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 11, 21 e 24 Cost…

    Art. 125 c.p.p. · Art. 128 c.p.p. · Art. 2 cost. · Art. 24 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 31 ottobre 1989 al 30 dicembre 2022. 20 parole aggiunte.

… si riferisce il dissenso e dei motivi dello stesso, succintamente esposti. Il verbale, redatto aggiunto: in forma di documento analogico dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti, e' conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficioaggiunto: . Non si applicano le disposizioni degli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 3. Tutti gli altri provvedimenti sono adottati senza l'osservanza di particolari formalita' e, quando non e' stabilito altrimenti, anche oralmente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art125 · fonte del testo

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