Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 122, primo comma, cod. proc. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 6 e 10 della Costituzione e 3 dello Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, in quanto non consentirebbe al cittadino italiano appartenente alla minoranza linguistica slovena, nel processo di esecuzione davanti al giudice competente su un territorio dove sia insediata tale minoranza, di usare, su sua richiesta, la propria lingua negli atti da esso compiuti, usufruendo della traduzione in lingua italiana, nonché di ricevere gli atti dell'Autorità giudiziaria o della controparte tradotti nella sua lingua, perché, invece, tali garanzie, non incompatibili con la prescrizione della lingua italiana come lingua ufficiale del processo civile, contenuta nell'impugnato art. 122, primo comma, cod. proc. civ., costituiscono le regole della "tutela minima" che, in difetto di espresse disposizioni dettate dal legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità, come nel caso del processo penale, sono immediatamente operative nel processo civile (e, quindi, non soltanto nella fase dell'esecuzione a cui si riferisce la questione di costituzionalità in oggetto) e vanno rinvenute nell'art. 8 del Trattato di Osimo che richiama l'art. 5 dello Statuto speciale allegato al Memorandum d'intesa del 1954, norme che appartengono al nostro ordinamento e che, seppure non dispongono, per la loro derivazione pattizia, dell'efficacia rafforzata che l'art. 10 della Costituzione - indebitamente invocato in questo caso - accorda alle norme generalmente riconosciute dal diritto internazionale, tuttavia, rendono concreto e attuale il principio costituzionale di tutela delle minoranze linguistiche che, così come consacrato negli artt. 6 della Costituzione e 3 dello Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, consente all'appartenente alla minoranza slovena, in quanto "minoranza riconosciuta", lo speciale diritto a mantenere, anche all'interno del processo civile e indipendentemente dalla garanzia della difesa fondata sull'art. 24 della Costituzione, la sua identità culturale e linguistica, usando nei propri atti la lingua slovena per comunicare, tanto con l'Autorità giudiziaria tanto con la controparte, ed usufruendo a tale fine dell'ausilio adeguato di traduttori ed interpreti. - Sulla tutela della minoranza slovena, v. sentt. n. 14/1965, 28/1982 e 62/1992. red.: F. Mangano
Art. 122 c.p.c. · Art. 6 cost. · Art. 10 cost. · Art. 3 Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia