Corte costituzionale

Sentenza n. 15/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/01/1996 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 122 del codice

di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 2 marzo 1995 dal

Pretore di Trieste nel procedimento esecutivo promosso dal Servizio

riscossione tributi - Concessionario per la Provincia di Trieste

c/Pahor Samo ed altra, iscritta al n. 444 del registro ordinanze 1995

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima

serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di costituzione di Pahor Samo;

Udito nella camera di consiglio del 22 novembre 1995 il Giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - In un giudizio per pignoramento di crediti tributari presso

terzi, promosso dal concessionario del Servizio di riscossione

tributi per la provincia di Trieste nei confronti di Samo Pahor

(debitore principale) e della Direzione provinciale del tesoro di

Trieste (terzo pignorato), il Pretore di Trieste, con ordinanza del 2

marzo 1995, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 122 del codice di procedura civile, in riferimento agli

artt. 6 e 10 della Costituzione e 3 della legge costituzionale 31

gennaio 1963, n. 1 (statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia

Giulia), nella parte in cui detta norma non consente a un cittadino

italiano appartenente alla minoranza linguistica slovena - quale è

il debitore principale Samo Pahor - di usare, nel processo di

esecuzione civile che si svolge davanti a giudice avente competenza

sul territorio di insediamento di quella stessa minoranza, e su

richiesta dell'interessato, la lingua materna nei propri atti,

usufruendo per questi della traduzione in lingua italiana, nonché di

ricevere gli atti dell'autorità giudiziaria o della controparte

tradotti nella propria lingua.

2. - Il rimettente premette che il debitore principale Samo Pahor,

cittadino italiano "pacificamente appartenente" alla minoranza

slovena, ha presentato una memoria scritta, redatta nella

madrelingua, con la quale si è opposto all'esecuzione deducendo la

nullità del pignoramento, nonché della cartella esattoriale e

dell'avviso di mora in precedenza a lui notificati, perché non

tradotti in lingua slovena, formulando altresì, in detta memoria,

eccezione di incostituzionalità delle norme sulla riscossione dei

tributi per violazione dei diritti delle minoranze linguistiche; che,

inoltre, all'udienza fissata per la dichiarazione del terzo

pignorato, il debitore ha chiesto la traduzione in lingua slovena del

verbale del processo esecutivo.

Premette ancora il giudice a quo che, conformemente alle esigenze

del pur peculiare "contraddittorio" che si esplica nel processo

esecutivo, in cui è prevista l'audizione degli interessati, essendo

stato prodotto il documento in lingua non italiana ne è stata

ritenuta necessaria e dunque disposta, da parte dello stesso

rimettente, la traduzione, a norma dell'art. 123 cod. proc. civ.

Ciò rilevato, il Pretore esamina, anche in riferimento alla citata

memoria, i principi di tutela della minoranza linguistica slovena sul

piano del processo, quali enucleati dalla Corte costituzionale nelle

sentenze n. 28 del 1982 e n. 62 del 1992.

Entrambe queste pronunce hanno qualificato le norme dell'art. 6

della Costituzione e dell'art. 3 dello statuto speciale per il

Friuli-Venezia Giulia come norme "direttive ad applicazione

differita", la cui effettiva realizzazione richiede un intervento del

legislatore; ciò che non è avvenuto, se non per aspetti specifici.

Con le ricordate decisioni, peraltro, la Corte costituzionale ha

riconosciuto una "tutela minima" della lingua della minoranza

slovena.

Con la prima sentenza la Corte ha escluso l'applicabilità di

qualsiasi sanzione (come quella stabilita dall'art. 137, terzo comma,

cod. proc. pen. del 1930) per l'uso della lingua materna nel

processo, ed ha individuato un livello di tutela immediatamente

operativo, richiamando al riguardo la disciplina positiva in tema di

conferimento dell'incarico di traduttore e di interprete presso gli

uffici giudiziari (legge 14 luglio 1967, n. 568). Il tema è stato

poi risolto, nell'ambito del processo penale, dall'art. 109 del nuovo

codice di rito.

Con la seconda sentenza, la Corte ha dichiarato

l'incostituzionalità degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre

1981, n. 689, in combinato disposto con l'art. 122 cod. proc. civ.,

dunque in riferimento alla facoltà di usare la lingua materna nei

propri atti e di ricevere quelli dell'autorità giudiziaria o della

controparte tradotti in sloveno solo nell'ambito dei procedimenti di

opposizione ad ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni

amministrative; una facoltà, ha aggiunto la Corte, concretamente

azionabile grazie alla utilizzazione di traduttori ed interpreti nel

giudizio, in base alla legge n. 568 del 1967 già evocata dalla

precedente decisione. Nella sentenza in discorso - prosegue il

giudice a quo - la Corte costituzionale ha comunque escluso la

possibilità di riconoscere una completa parificazione della

madrelingua minoritaria con quella ufficiale del processo civile,

essendo necessaria a tal fine una disciplina articolata e complessa,

necessariamente affidata al legislatore.

3. - La medesima problematica si pone, ad avviso del rimettente,

con riguardo al processo esecutivo, operando in questo la regola

generale dettata dall'art. 122 cod. proc. civ.; in sede di esecuzione

civile devono essere riconosciute le stesse facoltà accordate in

sede di opposizione a ordinanza-ingiunzione, e dunque è necessaria -

prosegue il Pretore - una nuova pronuncia della Corte costituzionale

che dichiari l'illegittimità costituzionale della norma impugnata,

relativamente al processo esecutivo civile.

Anche in questo processo, infatti, può darsi partecipazione

personale delle parti, e segnatamente del debitore, che può e in

certi casi deve essere sentito dal giudice, anche se ciò non

comporta vere e proprie opposizioni in senso tecnico. Il diritto

all'utilizzo della propria lingua, quale affermato con la richiamata

sentenza n. 62 del 1992 per i giudizi di opposizione a

ordinanza-ingiunzione, in cui l'interessato può stare in giudizio

personalmente, deve essere del pari riconosciuto, alla luce delle

norme costituzionali già indicate nonché dei trattati

internazionali (trattato di Osimo del 10 novembre 1975, e "G.N.U."

(Patto internazionale per i diritti civili e politici) 16 dicembre

1966) e delle leggi statali e regionali in materia, nell'ambito del

processo esecutivo; un diritto, osserva il Pretore, in sé

considerato (non dunque come esplicazione del diritto di difesa), che

non si risolve nella parificazione della madrelingua a quella

ufficiale, bensì nella possibilità di usare la propria lingua nei

rapporti con l'autorità giudiziaria e come diritto di ricevere

risposte da questa nella medesima lingua.

La rilevanza della questione, aggiunge il Pretore, è nella

preclusione all'ulteriore corso del procedimento - vale a dire nella

impossibilità di procedere all'assegnazione del credito pignorato

richiesta dall'esattore/creditore procedente - se non previa

traduzione degli atti del processo esecutivo in lingua slovena.

4. - A diverso esito conduce l'"opposizione" formulata dal debitore

nella memoria depositata e tradotta: osserva sul punto il giudice a

quo che nella materia dell'esecuzione esattoriale le opposizioni ex

artt. 615 e 617 cod. proc. civ. non sono ammissibili, e che comunque

attraverso di esse si introdurrebbe un diverso tipo di giudizio,

cioè una causa di cognizione, non assimilabile né al giudizio di

opposizione a ordinanza-ingiunzione né al processo di esecuzione.

Di qui la formulazione, nello stesso contesto dell'ordinanza di

rinvio, di un capo di inammissibilità dell'eccezione di

incostituzionalità prospettata dalla parte, nella memoria in

discorso, in riferimento alla specifica disciplina della riscossione

dei tributi.

5. - A conclusione dell'ordinanza, il giudice a quo sottolinea la

necessità dell'intervento della Corte, non essendo consentito

all'interprete superare il dato normativo esplicito, alla luce

proprio della qualificazione dei diritti di tutela delle minoranze

linguistiche nel processo come diritti "condizionati" dalla

necessaria interposizione normativa del legislatore ovvero dalla

statuizione del giudice delle leggi; le "pretese soggettive (sono)

effettive ed azionabili" - conclude il rimettente, citando la

sentenza n. 62 del 1992 - soltanto nella misura in cui siano state

adottate adeguate norme di attuazione e siano state predisposte le

necessarie strutture organizzative o istituzionali", il che è

avvenuto nei rapporti tra cittadino e autorità giudiziaria,

attraverso l'istituzione degli uffici di traduttore e interprete, ma

non è avvenuto "... con riferimento agli atti del concessionario per

la riscossione dei tributi".

6. - Nel giudizio così instaurato il debitore principale Samo

Pahor ha depositato atto di costituzione e memoria oltre il termine

previsto dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dall'art. 3

delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale sottoposta dal

Pretore di Trieste all'esame di questa Corte è se sia conforme agli

articoli 6 e 10 della Costituzione e 3 della legge costituzionale 31

gennaio 1963, n. 1 (statuto speciale della Regione Friuli-Venezia

Giulia) l'art. 122, primo comma, del codice di procedura civile, in

quanto, stabilendo in generale che "in tutto il processo è

prescritto l'uso della lingua italiana", non consente al cittadino

italiano appartenente alla minoranza linguistica slovena, nel

processo di esecuzione davanti al giudice avente competenza su un

territorio dove sia insediata tale minoranza, di usare, su sua

richiesta, la propria lingua negli atti da esso compiuti, usufruendo

per questi della traduzione in lingua italiana, nonché di ricevere

gli atti dell'autorità giudiziaria o della controparte tradotti

nella sua lingua.

Per ragioni di rilevanza, la portata della questione proposta è

circoscritta all'uso della lingua nel processo civile di esecuzione,

trattandosi nel caso specifico di un giudizio per pignoramento di

crediti tributari presso terzi, come esposto nella narrazione del

fatto. È peraltro evidente che - non esistendo ragioni

differenziatrici della tutela delle minoranze linguistiche e, nella

specie, di quella di lingua slovena, in questa o quella fase del

processo civile, sia esso di cognizione o sia di esecuzione - gli

argomenti posti a fondamento della presente decisione sono destinati

ad assumere una portata più ampia, con riguardo al diritto degli

appartenenti alla minoranza slovena di far uso della propria lingua,

in generale, nelle controversie di fronte al giudice, nelle quali

trovi applicazione l'art. 122, primo comma, del codice di procedura

civile.

2. - La tutela delle minoranze linguistiche è uno dei principi

fondamentali del vigente ordinamento che la Costituzione stabilisce

all'art. 6, demandando alla Repubblica il compito di darne attuazione

"con apposite norme". Tale principio, che rappresenta un superamento

delle concezioni dello Stato nazionale chiuso dell'Ottocento e un

rovesciamento di grande portata politica e culturale, rispetto

all'atteggiamento nazionalistico manifestato dal fascismo, è stato

numerose volte valorizzato dalla giurisprudenza di questa Corte,

anche perché esso si situa al punto di incontro con altri principi,

talora definiti "supremi", che qualificano indefettibilmente e

necessariamente l'ordinamento vigente (sentenze nn. 62 del 1992, 768

del 1988, 289 del 1987 e 312 del 1983): il principio pluralistico

riconosciuto dall'art. 2 - essendo la lingua un elemento di identità

individuale e collettiva di importanza basilare - e il principio di

eguaglianza riconosciuto dall'art. 3 della Costituzione, il quale,

nel primo comma, stabilisce la pari dignità sociale e l'eguaglianza

di fronte alla legge di tutti i cittadini, senza distinzione di

lingua e, nel secondo comma, prescrive l'adozione di norme che

valgano anche positivamente per rimuovere le situazioni di fatto da

cui possano derivare conseguenze discriminatorie.

Con queste sue norme, la Costituzione italiana partecipa

dell'attuale movimento sovranazionale a favore della convivenza di

gruppi umani dalla diversa identità entro le medesime organizzazioni

politiche statali, un movimento gravido di possibili conseguenze sul

diritto pubblico interno e di cui è espressione il Patto

internazionale per i diritti civili e politici adottato il 16

dicembre 1966 dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle

Nazioni Unite e ratificato dall'Italia con la legge 25 ottobre 1977,

n. 881. Dopo aver proclamato il principio dell'uguaglianza, senza

distinzioni di lingua, origine nazionale e nascita, nel godimento dei

diritti riconosciuti dal Patto medesimo, nonché l'impegno degli

Stati ad agire secondo le loro procedure costituzionali per renderli

effettivi, l'art. 27 stabilisce che "dans les Etats où il existe des

minorites ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes

appartenant à ces minorites ne peuvent etre privees du droit

d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur

propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre

religion, ou d'employer leur propre langue".

Tuttavia, il richiamo che l'ordinanza di rimessione, attraverso

l'art. 10, primo comma, della Costituzione, fa a questa norma non è

conferente, ai fini della presente questione di legittimità

costituzionale.

In primo luogo, per motivi formali, non si può dire, che in

questo, come in altri casi del medesimo genere, si abbia a che fare

fin da ora con il diritto internazionale generalmente riconosciuto,

al quale l'art. 10, primo comma, della Costituzione rinvia per

incorporarlo nell'ordinamento italiano, attribuendo a esso un valore

di norme costituzionali, pur escludendo la possibilità di derogare

ai principi fondamentali del nostro ordinamento (sent. n. 48 del

1979). Per quanto all'origine vi sia una deliberazione dell'Assemblea

generale delle Nazioni Unite, consegnata a un testo che esprime un

accordo internazionale che ha da tempo ricevuto numerose adesioni e

che è perciò efficace come trattato multilaterale, e sebbene i

principi ivi proclamati abbiano portata universale per la loro stessa

intrinseca natura, l'adesione a quel patto e la sua vigenza in Italia

derivano pur sempre da un atto di volontà sovrana individuale dello

Stato espresso in forma legislativa. E ciò - se non impedisce di

attribuire a quelle norme grande importanza nella stessa

interpretazione delle corrispondenti, ma non sempre coincidenti,

norme contenute nella Costituzione - impedisce però di assumerle in

quanto tali come parametri nel giudizio di costituzionalità delle

leggi (ex pluribus, sentenze nn. 323 del 1989, 153 del 1987 e,

specificamente, sentenza n. 188 del 1980, nonché ordinanza di questa

Corte in composizione integrata per i procedimenti d'accusa, 6

febbraio 1979). Cosicché, una loro eventuale contraddizione da parte

di norme legislative interne non determinerebbe di per sé - cioè

indipendentemente dalla mediazione di una norma della Costituzione -

un vizio d'incostituzionalità. Un rilievo, questo, che vale ancor

più chiaramente per le norme contenute nel Trattato di Osimo del 10

novembre 1975, anch'esso sinteticamente evocato dal giudice a quo,

unitamente al Patto internazionale sui diritti civili e politici, con

riguardo all'art. 10 della Costituzione.

In secondo luogo, il richiamo contenuto nell'ordinanza di

rimessione all'art. 27 del Patto suddetto risulta ininfluente, se non

addirittura controproducente, dal punto di vista del contenuto di

quest'ultimo, essendovi prevista la garanzia dell'uso della lingua

propria nella comunicazione tra i componenti della medesima

minoranza, come modo d'essere e strumento della propria identità

culturale, ma non la garanzia dell'uso esterno di quella lingua nei

rapporti con soggetti o autorità non appartenenti alla stessa

comunità, ciò che è, invece, il nucleo della questione in esame.

3. - La minoranza linguistica slovena è destinataria, oltre che

della protezione prevista in generale dall'art. 6 della Costituzione,

di quella disposta specificamente da altre norme. Alla decima

disposizione transitoria della Costituzione - che, per il periodo

anteriore all'approvazione dello statuto di autonomia speciale,

prevedeva che "alla Regione del Friuli-Venezia Giulia ... si

applica(ssero) provvisoriamente le norme generali del Titolo V della

parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche

in conformità con l'art. 6" - ha fatto seguito l'art. 3 di tale

statuto: "Nella Regione è riconosciuta parità di diritti e di

trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico

al quale appartengono, con la salvaguardia delle rispettive

caratteristiche etniche e culturali". A questa norma statutaria

sarebbe stato necessario che seguisse - e non è seguita - una

normativa di attuazione, dedicata al rapporto tra gli appartenenti

alla comunità di lingua slovena e le autorità italiane. Tale

carenza - che la Corte deve ancora una volta denunciare, a distanza

di più di trent'anni dall'entrata in vigore dello statuto speciale

della Regione Friuli-Venezia Giulia - se non la esonera dal

ricercare, nei limiti dei suoi poteri, le soluzioni possibili entro

le norme dell'ordinamento vigente, le rende tuttavia particolarmente

difficili.

Può, per il momento, almeno in parte supplire a tale carenza una

disposizione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica

socialista federativa di Jugoslavia firmato a Osimo il 10 novembre

1975 e reso esecutivo con la legge 14 marzo 1977, n. 73. Esso, dopo

aver confermato nel preambolo la "loyauté" delle due parti "envers

le principe de la protection la plus ample possible des citoyens

appartenant aux groupes ethniques (minorites), découlant de leurs

Constitutions et de leurs droits internes, que chacune des deux

Parties realise d'une maniere autonome, en s'inspirant egalement des

principes de la Charte des Nations Unies, de la Declaration

Universelle des Droits de l'Homme, de la Convention sur l'elimination

de toute forme de discrimination raciale et des Pactes Universels des

Droits de l'Homme", all'art. 8 stabilisce che "chaque Partie ...

maintiendra en vigueur les mesures internes déjà arretees en

application du Statut" "Special annexé au Memorandum d'Accord de

Londres du 5 octobre 1954" e che "assurera dans le cadre de son droit

interne le maintien du niveau de protection des membres des groupes

ethniques respectifs (des minorites respectives), prevu par les

normes du Statut Special echu".

Lo "Statuto speciale" allegato al Memorandum d'intesa fra i Governi

d'Italia, del Regno Unito, degli Stati Uniti e di Jugoslavia

concernente il Territorio Libero di Trieste, cui fa riferimento il

Trattato di Osimo nell'art. 8 citato, stabiliva a sua volta che "gli

appartenenti al gruppo etnico jugoslavo nella zona amministrata

dall'Italia e gli appartenenti al gruppo etnico italiano nella zona

amministrata dalla Jugoslavia godranno della parità di diritti e di

trattamento con gli altri abitanti delle due zone" (art. 2, primo

comma) e che "gli appartenenti al gruppo etnico jugoslavo nella zona

amministrata dall'Italia e gli appartenenti al gruppo etnico italiano

nella zona amministrata dalla Jugoslavia saranno liberi di usare la

loro lingua nei loro rapporti personali ed ufficiali con le Autorità

amministrative e giudiziarie delle due zone. Essi avranno il diritto

di ricevere risposta nella loro stessa lingua da parte delle

Autorità, nelle risposte verbali, direttamente o per il tramite di

un interprete; nella corrispondenza, almeno una traduzione delle

risposte dovrà essere fornita dalle Autorità. Gli atti pubblici

concernenti gli appartenenti ai due gruppi etnici, comprese le

sentenze dei Tribunali, saranno accompagnati da una traduzione nella

rispettiva lingua" (art. 5, commi primo e secondo).

Si può discutere, come in effetti si è discusso in dottrina e in

giurisprudenza, sul valore nel diritto pubblico interno del

Memorandum d'intesa e dello "Statuto speciale" ad esso allegato,

trattandosi di testi comunicati alle due Camere e da esse discussi,

ma senza addivenire ad alcuna deliberazione in vista della loro

ratifica ed esecuzione nell'ordinamento interno. Tuttavia, il rinvio

che il Trattato di Osimo - esso sì per certo divenuto legge interna

- fa, per assicurarne il rispetto, al "niveau de protection des

membres des groupes ethniques respectifs..., prevu par les normes du

Statut Special echu" comporta che - dal punto di vista interno,

l'unico che rileva nel presente giudizio - quel "livello di

protezione" faccia oggi certamente parte del vigente ordinamento

nazionale.

Questo è il quadro degli elementi normativi da considerare per la

risoluzione dei problemi posti con la questione di costituzionalità

in esame. Anche alla stregua delle precedenti pronunce di questa

Corte in tema di protezione della lingua della minoranza slovena -

alla quale si è riconosciuto (a iniziare dalla sentenza n. 28 del

1982) lo status di "minoranza riconosciuta" e quindi anche la

titolarità, attraverso i suoi singoli appartenenti, di pretese di

tutela secondo le norme costituzionali e statutarie richiamate - le

conseguenze che devono trarsene sono quelle indicate di seguito.

4. - La giurisprudenza di questa Corte in tema di tutela delle

minoranze linguistiche (sentenze n. 62 del 1992 e n. 28 del 1982) ha

riconosciuto alle norme costituzionali e statutarie una duplice

natura. Innanzitutto, quella di principi direttivi, richiedenti

l'apprestamento sia di norme ulteriori di svolgimento sia di

strutture o istituzioni finalizzate alla loro concreta operatività.

La misura concreta di effettività di tali principi di tutela delle

minoranze è infatti condizionata all'esistenza di leggi e misure

amministrative e dipende perciò, per questo aspetto, da iniziative

essenzialmente politiche: iniziative rispetto alle quali le norme

costituzionali pongono le linee direttrici ma non possono

rappresentare un surrogato alternativo, attivabile attraverso il

ricorso alla Corte costituzionale.

In secondo luogo, però, l'esistenza di norme, ancorché norme di

principio, le quali - come l'art. 3 dello statuto della Regione

Friuli-Venezia Giulia - proclamano veri e propri diritti

costituzionali, non può ridursi al semplice auspicio di un

intervento futuro dell'autorità politico-amministrativa, come

suggerirebbe il concetto di norme meramente programmatiche. Dalle

norme costituzionali in questione deriva sempre e necessariamente

l'obbligo di ricercare una "tutela minima", immediatamente operativa,

sottratta alla vicenda politica e direttamente determinabile

attraverso l'interpretazione costituzionale dell'ordinamento, anche

per mezzo della valorizzazione di tutti gli elementi normativi

esistenti, suscettibili di essere finalizzati allo scopo indicato

dalla Costituzione.

Nel ribadire le linee argomentative ora ricordate, la Corte rileva

che tali elementi, assumibili come una sia pur parziale attuazione

della norma statutaria rispetto alla tutela della minoranza

linguistica slovena, possono essere rinvenuti per l'appunto nell'art.

8 del Trattato di Osimo, che, richiamando l'indicazione dell'art. 5

dello "Statuto speciale" del 1954, trasferisce in una norma interna

immediatamente applicabile il relativo assetto di tutela. Per quanto

riguarda l'oggetto del presente giudizio, tale articolo riconosce

agli appartenenti alla comunità slovena: a) la libertà di usare la

loro lingua nei loro rapporti personali e ufficiali con le autorità

giudiziarie; b) il diritto di ricevere risposta nella loro stessa

lingua: nelle risposte verbali, direttamente o per il tramite di un

interprete; nella corrispondenza, per mezzo della traduzione delle

risposte; c) la pretesa che le sentenze dei Tribunali concernenti gli

appartenenti alla loro comunità linguistica siano accompagnate da

una traduzione.

In base a tale impostazione e con palese e quasi testuale

riferimento alla predetta normativa, questa Corte, nella sentenza n.

28 del 1982, ha ritenuto che la "operatività minima" della tutela

delle minoranze riconosciute - e, nella specie, di quella slovena -

implichi, oltre all'inammissibilità di qualsiasi sanzione che

colpisca l'uso della propria lingua da parte degli appartenenti alla

minoranza protetta, il diritto "già ora... di usare la lingua

materna e di ricevere risposte dalle autorità in tale lingua: nelle

comunicazioni verbali, direttamente o per il tramite di un

interprete; nella corrispondenza, con il testo italiano accompagnato

da traduzione in lingua slovena"; e, nella sentenza n. 62 del 1992,

ha affermato che il "nucleo minimale di tutela per gli appartenenti

alla minoranza riconosciuta" comprende "il 'diritto' di usare la

lingua materna nei rapporti con le autorità giurisdizionali e di

ricevere risposte da quelle autorità nella stessa lingua",

specificando questa affermazione (in relazione al procedimento di

opposizione a ordinanza-ingiunzione davanti al pretore, regolato

dagli articoli 22 e 23 della legge n. 689 del 1981) con il

riconoscimento della "facoltà..., nei giudizi davanti all'autorità

giudiziaria avente competenza su un territorio dov'è insediata la

minoranza slovena, di usare, a... richiesta, la lingua materna nei

propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua

ufficiale, oltreché di ricevere in traduzione nella propria lingua

gli atti dell'autorità giudiziaria e le risposte della controparte".

Le proposizioni ora richiamate esigono una duplice precisazione.

La tutela nel processo dell'identità linguistica dell'appartenente

alla comunità di lingua slovena riguarda gli atti, provenienti

dall'interessato, non solo ufficiali (cioè quelli previsti dalla

legge processuale i quali confluiscono, insieme a quelli delle altre

parti e del giudice, nel processo), ma anche personali (v. art. 5,

primo comma, dello "Statuto speciale" del 1954). Ciò vale a

escludere gli atti processuali compiuti per il tramite di avvocati e

procuratori, i quali, nel processo civile, normalmente fungono da

tramite tra la parte e il giudice. Nell'esercizio di una professione

come quella legale, che sicuramente presenta aspetti pubblicistici,

l'obbligo dell'uso della lingua ufficiale non appare discutibile. Né

una deroga a tale obbligo potrebbe farsi derivare dalla circostanza

che il patrocinio si svolga a favore di un soggetto di identità

linguistica diversa e protetta, come quella slovena. Di per sé,

infatti, la tutela dell'identità linguistica è personale, poiché

solo la persona appartenente alla comunità di lingua diversa da

quella dominante può avvertire come una menomazione della propria

dignità l'imposizione, che fosse eventualmente stabilita nei

rapporti con l'autorità, della lingua ufficiale di questa.

Inoltre, si deve rilevare che, mentre l'art. 5 dello "Statuto

speciale" citato si riferisce espressamente ai soli rapporti

"verticali" tra il singolo appartenente alla comunità slovena e

l'autorità giudiziaria, questa Corte, nelle formulazioni della

sentenza n. 62 del 1992, vi ha inclusi i rapporti "orizzontali",

affermando che la tutela dell'appartenente a quella comunità

comprende anche la ricezione nella sua propria lingua delle risposte

della controparte. Così facendo, si è valorizzata la forza

espansiva dei principi costituzionali e statutari

nell'interpretazione della disposizione dell'art. 5 dello "Statuto

speciale" e si è considerato che la tutela dell'identità

linguistica abbia una sua ragione d'essere in rapporto non tanto al

giudice, quanto alla funzione giudiziaria e quindi debba poter essere

fatta valere nei confronti di tutti gli atti attraverso i quali tale

funzione si svolge nel processo, cioè necessariamente anche nei

confronti degli atti provenienti dalle altre parti.

5. - Alla stregua delle considerazioni che precedono e della

ricostruzione delle norme relative al caso in esame, l'intento del

giudice rimettente, favorevole alla tutela della lingua slovena nel

procedimento svolgentesi di fronte a lui, appare dunque pienamente

giustificato. Ma ciò non significa anche che la questione ch'egli ha

sollevata sia da dichiarare fondata. Infatti, il censurato articolo

122, primo comma, del codice di procedura civile non si oppone

affatto alla traduzione in pratica di tale intento. Esso contiene una

disposizione alla quale le norme di tutela della minoranza

linguistica - come individuate nel complesso costituito dagli art. 6

della Costituzione, 3 dello statuto speciale del Friuli-Venezia

Giulia e 8 del Trattato di Osimo - possono essere combinate; non una

norma incompatibile che si debba rimuovere.

Una cosa è infatti la disciplina della lingua del processo;

un'altra è la garanzia dei diritti degli appartenenti alla comunità

linguistica slovena nel processo. Né l'articolo 6 della

Costituzione, né l'art. 3 dello statuto speciale del Friuli-Venezia

Giulia, né l'articolo 5 dello "Statuto speciale" del 1954 si

occupano del processo; essi si preoccupano di garantire questi

diritti nel (momento del) processo. Le due prospettive possono

essere compatibili.

La lingua ufficiale del processo continua a essere una, ma

l'interessato può chiedere di fare uso della propria lingua, con la

conseguenza che gli atti suoi, espressi in sloveno, saranno tradotti

in lingua italiana, e gli atti altrui, espressi in italiano, saranno

tradotti in lingua slovena. Una - quella italiana - è, a norma

dell'art. 122, la lingua nella quale si formano e si esprimono gli

atti del processo. L'altra - nella specie, la slovena - è la lingua

che si aggiunge alla prima, come modo di tutela dell'identità

linguistica del soggetto appartenente alla comunità di minoranza.

L'atto che nasce in lingua straniera, dovrebbe dirsi nullo o

irricevibile, alla stregua dell'art. 122 cod. proc. civ.. Ma se la

lingua è quella della minoranza slovena, in quanto "riconosciuta",

esso sarà tradotto per essere acquisito al processo. Viceversa, se

si forma nella lingua italiana - come atto del giudice, ovvero di una

parte e di un testimone non facenti parte della minoranza di lingua

slovena - apparterrà validamente ab origine al processo ma dovrà

essere portato a conoscenza dell'interessato che ne abbia fatta

richiesta nella traduzione in lingua slovena. Sulla traduzione di

atti scritti o orali, dall'italiano allo sloveno e dallo sloveno

all'italiano, disporrà il giudice nell'ambito dei suoi poteri di

utilizzazione di interpreti e traduttori (artt. 122, secondo comma,

e 123 cod. proc. civ.).

L'anzidetta valenza aggiuntiva o esterna al processo delle norme,

costituzionali e non, di tutela della minoranza linguistica risulta

del resto chiara dal loro stesso tenore. Da nessuna di esse, infatti,

può trarsi un qualsiasi intento innovativo rispetto alle procedure

giudiziarie e alle loro forme. Non varrebbe in senso contrario il

riferimento alla situazione determinatasi nella Regione Trentino-Alto

Adige, ove, a seguito dell'applicazione degli articoli 20 e 21 del

d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello statuto

speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della

lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con

la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari), può

accadere o che il processo sia bilingue o che la lingua tedesca sia

integralmente sostituita (non aggiunta) a quella italiana, come

lingua ufficiale del processo. Questa più intensa tutela si

giustifica (pur non essendo concettualmente necessaria, come mostrano

gli articoli 38-40 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4,

contenente lo statuto speciale per la Valle d'Aosta) in presenza

della norma statutaria (art. 99 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670)

che espressamente "parifica" - cioè rende fungibile - la lingua

minoritaria a quella ufficiale dello Stato. Nel caso della minoranza

slovena, invece, l'art. 3 dello statuto speciale della Regione

Friuli-Venezia Giulia afferma non la parità delle lingue ma l'assai

diversa parità dei diritti dei cittadini appartenenti a diverse

comunità linguistiche, dal punto di vista della salvaguardia delle

rispettive caratteristiche etniche e culturali.

6. - Come questa Corte, nelle sue decisioni sopra citate (cui adde

sentenza n. 271 del 1994), ha già precisato, l'art. 6 della

Costituzione e le altre norme che si pongono a tutela delle minoranze

linguistiche, da un lato, e l'art. 24 della Costituzione, dall'altro,

hanno àmbiti di applicazione diversi. Mentre i diritti della difesa

in giudizio, sotto il profilo in questione, sono finalizzati alla

"adeguata comprensione degli aspetti processuali", potendosi supporre

che questa venga a mancare "quando l'interessato non abbia in

concreto una perfetta conoscenza della lingua ufficiale", "la

garanzia dell'uso della lingua materna a favore dell'appartenente a

una minoranza linguistica riconosciuta è, in ogni caso, la

conseguenza di una speciale protezione costituzionale, accordata al

patrimonio culturale di un particolare gruppo etnico e, pertanto,

prescinde dalla circostanza concreta che l'appartenente alla

minoranza stessa conosca o meno la lingua ufficiale" (sentenza n. 62

del 1992). Conseguenze sulla validità degli atti processuali del

mancato rispetto delle norme di garanzia ricollegabili al principio

dell'art. 6 della Costituzione si potranno dunque avere solo nel caso

di "interferenza" tra i due ordini di problemi, quando cioè, oltre

ad appartenere alla minoranza linguistica, non si sia nelle

condizioni di comprendere il contenuto di atti altrui compiuti nella

lingua ufficiale e si sia così menomati nei propri diritti di azione

e di difesa. Vi potrebbe allora essere nullità per mancanza dei

requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo

(art. 156, secondo comma, codice di procedura civile) ma in tal caso

i problemi ex art. 6 perderebbero ogni autonomo rilievo, finendo per

essere assorbiti in quelli ex art. 24 della Costituzione.

Né, d'altra parte, l'affermato carattere esterno, rispetto alla

disciplina degli atti del processo, della protezione degli

appartenenti alla minoranza di lingua slovena può essere messo in

contraddizione logica con l'attuale disciplina dell'art. 109 del

codice di procedura penale ove l'osservanza delle regole dettate a

favore di cittadini appartenenti a una minoranza linguistica

riconosciuta, quando tale osservanza richiedano, è disposta in ogni

caso - indipendentemente cioè dalla conoscenza o dall'ignoranza

della lingua italiana - a pena di nullità. Questa disciplina

dimostra soltanto che, per il processo penale, il legislatore ha

inteso andare più in là di quanto costituisce il nucleo minimo

necessario della tutela della lingua, secondo una sua scelta

discrezionale che non è necessario trovi corrispondenza nel processo

civile.

7. - L'attuazione pratica dei diritti delle minoranze linguistiche

e, tra esse, di quella slovena, implica, oltre alla specificazione

normativa delle modalità di garanzia di tali diritti, anche

l'esistenza di strutture organizzative pubbliche, a disposizione dei

giudici e a favore dei soggetti interessati, idonee a fornire

gratuitamente le prestazioni richieste dalla necessità di convertire

da una lingua all'altra atti scritti e orali. La gratuità - tanto

per chi utilizza la lingua minoritaria, quanto per chi usa la lingua

ufficiale - è da ritenersi condizione necessaria dell'attuazione dei

diritti delle minoranze linguistiche nel processo (si vedano gli

artt. 20, comma 2, e 25 del già citato d.P.R. 15 luglio 1988, n.

574). Se così non fosse, non solo si renderebbe oneroso l'esercizio

dei diritti di azione e di difesa in giudizio del cittadino

appartenente alla minoranza linguistica, con violazione del principio

di parità rispetto ai cittadini di lingua italiana, principio

stabilito specificamente dallo stesso art. 3 dello statuto speciale,

ma anche si renderebbe la posizione della parte di lingua italiana in

giudizio con una controparte appartenente alla comunità linguistica

slovena irragionevolmente deteriore rispetto al caso normale di

giudizio tra parti utilizzanti tutte la lingua ufficiale. Per questo

motivo, i diritti in questione appartengono alla categoria di quelli

che costano alla collettività, richiedendo azioni positive da parte

di strutture pubbliche ad hoc o di soggetti privati chiamati a

svolgere una funzione pubblica.

La legge 14 luglio 1967, n. 568 ha previsto il conferimento della

funzione di traduttore e interprete nei distretti di Corte d'appello

ove le esigenze di servizio lo richiedano e leggi successive hanno

determinato la misura dei compensi relativi. Non spetta a questa

Corte valutare la sufficienza di queste previsioni ai fini

dell'attuazione dei diritti in questione. Si può tuttavia aggiungere

che, pur vertendosi su una materia prossima a quella giurisdizionale

ma che, per i motivi anzidetti, giurisdizionale propriamente non è,

non esistono ragioni per escludere una competenza anche del

legislatore regionale, quantomeno nell'apprestamento di mezzi e

nell'organizzazione di strutture volte a rendere effettivi i diritti

linguistici delle minoranze situate sul territorio della regione, la

cui costituzione in autonomia speciale è giustificata per l'appunto,

come nel caso del Friuli-Venezia Giulia, dall'esistenza di comunità

etnico-linguistiche minoritarie e dall'esigenza di norme particolari

di garanzia (cfr. sentenze nn. 289 del 1987 e 312 del 1983).

8. - Le argomentazioni che precedono mostrano come alla protezione

dei diritti della minoranza linguistica slovena nei processi civili

non osti l'impugnato art. 122, primo comma, del codice di rito. A

diversa soluzione - l'illegittimità parziale, come affermata nella

sentenza n. 62 del 1992 di questa Corte, in tema di uso della lingua

nello speciale procedimento pretorile di opposizione a

ordinanze-ingiunzioni amministrative - si potrebbe eventualmente

addivenire solo di fronte a contrastanti orientamenti dei giudici di

merito, come fu in quella circostanza. Ma, in assenza di tale

condizione, non c'è ragione di un'ulteriore dichiarazione

d'incostituzionalità, in sé non necessaria.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 122, primo comma, del codice di procedura civile,

sollevata, in riferimento agli articoli 6 e 10 della Costituzione e 3

della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale

per la Regione Friuli-Venezia Giulia), dal Pretore di Trieste con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:15 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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