Art. 121 c.p.c. — Libertà di forme

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[1]((Chiarezza e sinteticita' degli atti)). 171

[2]Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma piu' idonea al raggiungimento del loro scopo. ((Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico.)) 171

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

171

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Testo in vigore dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 121 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 11984/2026

    30 aprile 2026

    In tema di udienza "cartolare" prevista dalla normativa emergenziale, il deposito dell'atto d'appello in luogo delle "note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni", previste dagli artt. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020 (conv. con modif. con l. n. 27 del 2020) e 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020), non determina l'improcedibilità dell'appello, ex art. 348 c.p.c., non potendo il deposito di un atto "eccedente" rispetto al minimum voluto dal legislatore essere considerato alla stregua della sua omissione e, cioè, come un'inattività qualificata, significativa di un disinteresse alla prosecuzione del giudizio.

    Art. 121 c.p.c. · Art. 83 cura italia · Art. 221 rilancio · Art. 348 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 281 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 8309/2026

    3 aprile 2026

    È nulla la sentenza la cui motivazione è solo apparente, in quanto priva di riferimenti ai fatti dedotti in causa e fondata esclusivamente su una valutazione astratta dei principi generali della materia e della relativa normativa applicabile, non consentendo di individuare le ragioni della decisione e il percorso logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che, in tema di concessione di permesso di soggiorno allo straniero extracomunitario, aveva escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, limitandosi a una generica esposizione delle regole e dei principi in materia di protezione internazionale, stereotipata e standardizzata, senza prendere in considerazione le concrete ragioni della migrazione, pur indicate dallo straniero nel proprio racconto, qualificando la migrazione come motivata da sole ragioni economiche e trascurando i plurimi elementi dedotti dal richiedente che imponevano la verifica della possibile sussistenza di tratta per sfruttamento lavorativo e vincolo debitorio.).

    Art. 121 c.p.c. · Art. 132 c.p.c. · Art. 111 cost.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 76 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 802/2026

    14 gennaio 2026

    La sola violazione dei limiti dimensionali ex art 3, comma 1, del d.m. n. 110 del 2023 - che non si risolva in un'esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o non pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata - non comporta l'inammissibilità del ricorso, ma giustifica un'adeguata modulazione della liquidazione delle spese processuali ex art. 46, comma 6, disp. att. c.p.c. (In applicazione di tale principio, la S.C., nel dichiarare inammissibile un ricorso di circa 120 pagine e 200.000 caratteri, che - senza indicazione alcuna delle ragioni della deroga ex art. 5 del d.m. n. 110 del 2023 - non rispettava il limite di 30 pagine di esposizione introduttiva, ha liquidato le spese in misura pari ai valori massimi dei parametri in relazione al valore di causa).

    Art. 121 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 366 c.p.c.

    Rassegna di gennaio 2026, p. 22 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 33933/2025

    23 dicembre 2025

    Il ricorso per cassazione che eccede i limiti dimensionali previsti dal d.m. giustizia n. 110 del 2023 non è, per ciò solo, inammissibile a meno che non violi le regole di contenuto-forma dell'art. 366 c.p.c. e sia, quindi, privo di specificità o incomprensibile.

    Art. 121 c.p.c. · Art. 366 c.p.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 126 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 ottobre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 18 ottobre 2022. 17 parole aggiunte in 2 capoversi.

aggiunto: Chiarezza e sinteticita' degli atti.

Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma piu' idonea al raggiungimento del loro scopoaggiunto: . Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art121 · fonte del testo

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