Art. 121 c.p.c. — Libertà di forme
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 18 ottobre 2022. Leggi il testo vigente →
Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma piu' idonea al raggiungimento del loro scopo.
Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 18 ottobre 2022
