Art. 223 c.d.s. — Ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato

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Nelle ipotesi di reato per le quali sono previste le sanzioni accessorie di cui all'art. 222, commi 2 e 3, l'agente o l' organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro trasmette entro dieci giorni, copia del rapporto e del verbale della violazione contestata, tramite il proprio comando o ufficio, al prefetto del luogo della commessa violazione. Copia dello stesso rapporto e' trasmessa, contestualmente, all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Il prefetto, appena ricevuti gli atti, sentito il competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., che deve esprimere parere entro quindici giorni dalla ricezione del rapporto, dispone, ove sussistano fondati elementi di una evidente responsabilita', la sospensione provvisoria della validita' della patente fino ad un massimo di un anno ed ordina all'intestatario di consegnare la patente, entro cinque giorni dalla comunicazione dell' ordinanza, presso il proprio ufficio; il provvedimento e' iscritto sulla patente e comunicato all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Nelle altre ipotesi di reato per le quali e' prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente od organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validita' della patente di guida, fino ad un massimo di un anno. Il provvedimento e' iscritto sulla patente e comunicato all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Se il ritiro immediato non e' possibile, per qualsiasi motivo, il verbale di contestazione e' trasmesso, senza indugio, al prefetto che ordina all'autore della violazione di consegnare la patente entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, presso il proprio ufficio. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nel comma 1. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui al comma 2, e' ammesso ricorso al Ministro dei trasporti, nel termine di venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza stessa. Il Ministro provvede nei qurantacinque giorni successivi. Il provvedimento del Ministro e' comunicato all'interessato ed ai competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. Se il ricorso e' accolto, la patente e' restituita all'interessato. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui al comma 3, e' ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 205.

Testo in vigore dal 1 ottobre 1993 al 3 marzo 1994

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 223 c.d.s., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 16091/2026

    25 maggio 2026

    Il provvedimento di sospensione della patente previsto dall'art. 189 cod. strada, adottato in relazione alle ipotesi di reato ex art. 223 cod. strada, tra cui quella di omissione di soccorso, costituisce misura provvisoria di polizia volta cautelarmente ad impedire che il conducente costituisca fonte di pericolo per la circolazione in previsione dell'irrogazione della sanzione della sospensione o della revoca della patente, sicché integra gli estremi dell'atto dovuto, la cui discrezionalità è limitata alla durata della misura e che prescinde dall'accertamento degli elementi costitutivi del reato e da ogni indagine sull'elemento psicologico, poiché l'autorità amministrativa è tenuta a verificare soltanto che la violazione contestata rientri tra quelle previste.

    Art. 223 c.d.s. · Art. 189 c.d.s.

    Rassegna di maggio 2026, p. 108 ↗

Tutte le 12 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

11 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 265/2011

    Questione inammissibile
    12 ottobre 2011

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 13, 24, 25 e 27 della Costituzione, dell'articolo 223, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), censurato sia nella parte in cui non prevede «che il provvedimento cautelare» della sospensione della patente «cessi comunque il proprio effetto con il superamento favorevole della visita medica obbligatoria» - così come stabilito, invece, dall'art. 187, comma 6, del codice della strada - , sia nella parte in cui prevede «che il Prefetto possa irrogare una sanzione superiore nel suo massimo al minimo previsto dagli artt. 186 e 187» dello stesso codice. Per un verso, infatti, permane il dubbio sul carattere ancipite del petitum dell'ordinanza di rimessione - atteso che il giudice a quo ha chiesto, ad un tempo, un intervento "additivo" ed uno "ablatorio" sul testo della norma censurata, senza che sia dato comprendere se le due richieste siano in un rapporto di alternatività irrisolta o di subordinazione -; per altro verso, l'ordinanza di rimessione difetta di una motivazione non meramente assertiva in ordine alle ragioni del contrasto della norma censurata con gli artt. 13, 24, 25 e 27 Cost. e dunque in ordine alla sua non manifesta infondatezza. - Sul carattere ancipite del petitum e sui conseguenti effetti, v., ex multis , la sentenza n. 355 del 2010, e le ordinanze numeri 230 e 98 del 2009, citate nella pronuncia. - Sul difetto di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza quale causa di inammissibilità della questione, v., da ultimo, le citate ordinanze numeri 203 e 180 del 2011.

    Art. 223 c.d.s. · Art. 13 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 125/2011

    Questione inammissibile
    11 aprile 2011

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 223, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 25 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida venga irrogata non quale conseguenza di un accertamento definitivo in sede penale del reato contestato, bensì anticipando gli effetti di una sentenza di condanna; l'ordinanza di rimessione, infatti, è totalmente carente nella descrizione della fattispecie, impedendo in tal modo ogni valutazione sulla rilevanza della questione. Sulla manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per carente descrizione della fattispecie, v., di recente, le ordinanze nn. 63, 65, 101 e 103 del 2011.

    Art. 223 c.d.s. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 344/2004

    Questione infondata
    12 novembre 2004

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 223, commi 3 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, censurato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione, in quanto prevede che nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida il prefetto disponga la sospensione provvisoria della validità della patente, fino a un massimo di un anno (comma 3), e stabilisce che avverso il provvedimento prefettizio di sospensione può essere proposta opposizione innanzi all’autorità giudiziaria (comma 5), dando così luogo, secondo il rimettente, ad una irragionevole duplicazione di processi – posto che anche all’esito del processo volto all’accertamento del reato il giudice può disporre la medesima sanzione accessoria della sospensione del documento di guida –, con asserita conseguente lesione del principio della precostituzione per legge del giudice naturale, in quanto sarebbero individuati due giudici entrambi abilitati a decidere sulla medesima sanzione accessoria. Il remittente, infatti, muove dall’erroneo presupposto interpretativo che il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente, da adottarsi nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, abbia la stessa natura della sanzione accessoria della sospensione della patente, inflitta dal giudice penale in esito all’accertamento del reato, mentre, viceversa, pur costituendo anch’essa misura afflittiva, la sospensione provvisoria della patente di guida disposta dal prefetto è provvedimento amministrativo di natura cautelare, strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l’incolumità dei cittadini e l’ordine pubblico, impedendo che il conducente del veicolo continui nell’esercizio di un’attività potenzialmente creativa di ulteriori pericoli. - Sulla natura cautelare del provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida v. le citate ordinanze n. 170 e n. 167/1998.

    Art. 223 c.d.s. · Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (8)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 1 ottobre 1993

Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 1992 al 1 ottobre 1993. 83 parole tolte, 222 parole aggiunte.

Nelle ipotesi di reato per le quali sono previste le sanzioni accessorie di cui all'art. 222, commi 2 e 3, l'agente tolto: od organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette aggiunto: o l' organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro trasmette entro dieci giorni, copia del rapporto e del verbale della violazione contestata, tramite il proprio comando o ufficio, tolto: alla prefettura competente. Se il ritiro immediato non e' per qualsiasi ragione possibile, il verbale di contestazione e' trasmesso senza indugio alla prefettura competente aggiunto: al prefetto del luogo della commessa violazione. Copia dello stesso rapporto e' trasmessa, contestualmente, all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Il prefetto, appena tolto: ricevuta la patente ai sensi del comma 1, ne dispone, aggiunto: ricevuti gli atti, sentito il competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., che deve esprimere parere entro quindici giorni dalla tolto: richiesta aggiunto: ricezione del rapporto, dispone, ove sussistano fondati elementi di una evidente responsabilita', la sospensione provvisoria della validita' tolto: fino al aggiunto: della patente fino ad un massimo di un anno ed ordina all'intestatario di consegnare la patente, entro cinque giorni dalla comunicazione dell' ordinanza, presso il proprio ufficio; il provvedimento e' iscritto sulla patente e comunicato all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Nelle altre ipotesi di reato per le quali e' prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente od organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validita' della patente di guida, fino ad un massimo di un anno. Il provvedimento e' iscritto sulla patente e comunicato all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Se tolto: la patente non e' stata ritirata, il prefetto, appena ricevuto aggiunto: il ritiro immediato non e' possibile, per qualsiasi motivo, il verbale di contestazionetolto: , emette l'ordinanza di sospensione provvisoria ed ordina all'intestatario aggiunto: e' trasmesso, senza indugio, al prefetto che ordina all'autore della violazione di consegnare la patentetolto: , entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza tolto: stessa, presso il proprio ufficiotolto: ; anche questo provvedimento e' iscritto e comunicato come sopra disposto. Il cancelliere del giudice che ha tolto: emanato aggiunto: pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi tolto: dell'art. aggiunto: dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette … cui al comma 2, e' ammesso ricorso al Ministro dei trasporti, nel termine di tolto: giorni venti aggiunto: venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza stessa. Il Ministro provvede nei tolto: trenta aggiunto: qurantacinque giorni successivi. Il provvedimento del Ministro e' comunicato all'interessato ed ai competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. Se il ricorso e' accolto, la patente e' restituita all'interessatoaggiunto: . Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui al comma 3, e' ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 205.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art223 · fonte del testo

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