Art. 224 c.d.s. — Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente

Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche a pena condizionalmente sospesa, il prefetto, se e' previsto dal presente codice che da esso consegua la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, adotta il relativo provvedimento per la durata stabilita dall'autorita' giudiziaria e ne da' comunicazione al competente ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri. Quando la sanzione amministrativa accessoria e' costituita dalla revoca della patente, il prefetto, entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza o del decreto di condanna irrevocabile, adotta il relativo provvedimento di revoca comunicandolo all'interessato e all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria. 174 Salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione della patente all'intestatario. L'ordinanza di estinzione e' comunicata all'interessato e all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri. Essa e' iscritta nella patente.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

174

La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 30 giugno 2022, n. 163 (in G.U. 1ª s.s. 06/07/2022, n. 27), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 224, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, nel caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool di cui all'art. 186, comma 2, lettere b) e c), del medesimo decreto legislativo, per esito positivo della messa alla prova, il prefetto, applicando la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, ne riduca la durata della meta'".

Testo vigente dal 7 luglio 2022

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 163/2022

    Ha colpito questo articolo
    30 giugno 2022

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 224, comma 3, cod. strada, nella parte in cui non prevede che, nel caso di estinzione, per esito positivo della messa alla prova, del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool di cui all'art. 186, comma 2, lett. b ) e c ), del medesimo d.lgs., il prefetto, applicando la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, ne riduca la durata della metà. Pur considerata la discrezionalità del legislatore nella determinazione del trattamento sanzionatorio dei fatti di reato, la norma censurata dal Giudice di pace di Forlì è manifestamente irragionevole considerato che invece il giudice può operare tale riduzione, in caso di esito positivo del lavoro di pubblica utilità, se dal reato non sia derivato un incidente (art. 186, comma 9- bis , cod. strada). Ciò nonostante, la piena omogeneità delle situazioni poste a raffronto - consistendo entrambe in attività non retribuita in favore della collettività -, il medesimo effetto estintivo del reato e il fatto che la messa alla prova costituisca, peraltro, misura più articolata ed impegnativa dell'altra, comportando anche condotte riparatrici dell'imputato e il suo affidamento al servizio sociale. ( Precedenti: S. 75/2020 - mass. 42220; S. 76/2019 - mass. 42122; S. 134/2017 - mass. 41295; S. 236/2016 - mass. 39110 ).

    Art. 224 c.d.s. · Art. 186 c.d.s.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 146/2026

    Questione infondata
    23 luglio 2026

    È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal Giudice di pace di Ancona in riferimento all’art. 2 Cost. – degli artt. 189, comma 6, e 224, comma 3, del d.lgs. n. 285 del 1992, nella parte in cui non prevedono, per il reato di inosservanza dell’obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alla persona, che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida sia ridotta della metà, in caso di estinzione per esito positivo dei lavori di pubblica utilità o della messa alla prova. La violazione del parametro evocato è infatti solo apoditticamente prospettata dal rimettente senza alcuna adeguata e autonoma illustrazione delle ragioni di contrasto con le disposizioni censurate. (Precedente: S. 54/2026 - mass. 47321).

    Art. 189 c.d.s. · Art. 224 c.d.s. · Art. 2 cost. · Art. 49 c.d.s.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 210/2023

    Altra decisione
    30 novembre 2023

    A fronte del sopraggiungere di pronunce di illegittimità costituzionale, spetta al giudice rimettente valutarne in concreto l’incidenza, sia in ordine alla rilevanza, sia in riferimento alla non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate. (Precedenti: O. 184/2020 - mass. 43308; O. 183/2020 - mass. 43344; O. 49/2020 - mass. 42496; O. 182/2019 - mass. 42310; O. 154/2018 - mass. 40019).(Nel caso di specie, è ordinata la restituzione degli atti al Giudice di pace di La Spezia per un nuovo esame, alla luce del mutato contesto normativo, della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale – sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 16, 27, terzo comma, 34 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 8, 11 e 29 della Dichiarazione universale dei diritti umani e agli artt. 47 e 49, comma 3, CDFUE – dell’art. 224, comma 3, cod. strada, nella parte in cui non prevede che, in caso di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza a seguito di esito positivo della messa alla prova, il prefetto, previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge, disponga la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente di guida, così come stabilito dall’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, aggiunto dall’art. 33, comma 1, lett. d, della legge n. 120 del 2010. Il presupposto interpretativo da cui muove il rimettente risulta modificato dalla sentenza n. 163 del 2022, pubblicata successivamente all’ordinanza di rimessione, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata, ravvisandone l’irragionevolezza nei limiti dei casi regolati dall’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, che ammette il lavoro di pubblica utilità, cui si correla la funzione premiale del suo positivo svolgimento, nelle sole ipotesi di reato di guida in stato di ebbrezza diverse da quelle contemplate dal comma 2-bis, cui invece – per quanto si evince dall’ordinanza – è riconducibile la fattispecie oggetto del giudizio a quo).

    Art. 224 c.d.s. · Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 16 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 luglio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 2003 al 7 luglio 2022.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 30 giugno 2022, n. 163 (in G.U. 1ª s.s. 06/07/2022, n. 27), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 224, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, nel caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool di cui all'art. 186, comma 2, lettere b) e c), del medesimo decreto legislativo, per esito positivo della messa alla prova, il prefetto, applicando la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, ne riduca la durata della meta'".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art224 · fonte del testo

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