Art. 223 c.d.s. — Ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato
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Nelle ipotesi di reato per le quali e' prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validita' della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, e' comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e 3. La trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, e' effettuata dall'agente o dall'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilita', la sospensione provvisoria della validita' della patente di guida fino ad un massimo di tre anni. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 2 del presente articolo. 4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, e' ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 205
Testo in vigore dal 13 agosto 2010 al 25 marzo 2016
Il provvedimento di sospensione della patente previsto dall'art. 189 cod. strada, adottato in relazione alle ipotesi di reato ex art. 223 cod. strada, tra cui quella di omissione di soccorso, costituisce misura provvisoria di polizia volta cautelarmente ad impedire che il conducente costituisca fonte di pericolo per la circolazione in previsione dell'irrogazione della sanzione della sospensione o della revoca della patente, sicché integra gli estremi dell'atto dovuto, la cui discrezionalità è limitata alla durata della misura e che prescinde dall'accertamento degli elementi costitutivi del reato e da ogni indagine sull'elemento psicologico, poiché l'autorità amministrativa è tenuta a verificare soltanto che la violazione contestata rientri tra quelle previste.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.
Corte costituzionale
11 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Ordinanza n. 265/2011
Questione inammissibile
12 ottobre 2011
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 13, 24, 25 e 27 della Costituzione, dell'articolo 223, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), censurato sia nella parte in cui non prevede «che il provvedimento cautelare» della sospensione della patente «cessi comunque il proprio effetto con il superamento favorevole della visita medica obbligatoria» - così come stabilito, invece, dall'art. 187, comma 6, del codice della strada - , sia nella parte in cui prevede «che il Prefetto possa irrogare una sanzione superiore nel suo massimo al minimo previsto dagli artt. 186 e 187» dello stesso codice. Per un verso, infatti, permane il dubbio sul carattere ancipite del petitum dell'ordinanza di rimessione - atteso che il giudice a quo ha chiesto, ad un tempo, un intervento "additivo" ed uno "ablatorio" sul testo della norma censurata, senza che sia dato comprendere se le due richieste siano in un rapporto di alternatività irrisolta o di subordinazione -; per altro verso, l'ordinanza di rimessione difetta di una motivazione non meramente assertiva in ordine alle ragioni del contrasto della norma censurata con gli artt. 13, 24, 25 e 27 Cost. e dunque in ordine alla sua non manifesta infondatezza. - Sul carattere ancipite del petitum e sui conseguenti effetti, v., ex multis , la sentenza n. 355 del 2010, e le ordinanze numeri 230 e 98 del 2009, citate nella pronuncia. - Sul difetto di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza quale causa di inammissibilità della questione, v., da ultimo, le citate ordinanze numeri 203 e 180 del 2011.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 223, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 25 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida venga irrogata non quale conseguenza di un accertamento definitivo in sede penale del reato contestato, bensì anticipando gli effetti di una sentenza di condanna; l'ordinanza di rimessione, infatti, è totalmente carente nella descrizione della fattispecie, impedendo in tal modo ogni valutazione sulla rilevanza della questione. Sulla manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per carente descrizione della fattispecie, v., di recente, le ordinanze nn. 63, 65, 101 e 103 del 2011.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 223, commi 3 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, censurato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione, in quanto prevede che nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida il prefetto disponga la sospensione provvisoria della validità della patente, fino a un massimo di un anno (comma 3), e stabilisce che avverso il provvedimento prefettizio di sospensione può essere proposta opposizione innanzi all’autorità giudiziaria (comma 5), dando così luogo, secondo il rimettente, ad una irragionevole duplicazione di processi – posto che anche all’esito del processo volto all’accertamento del reato il giudice può disporre la medesima sanzione accessoria della sospensione del documento di guida –, con asserita conseguente lesione del principio della precostituzione per legge del giudice naturale, in quanto sarebbero individuati due giudici entrambi abilitati a decidere sulla medesima sanzione accessoria. Il remittente, infatti, muove dall’erroneo presupposto interpretativo che il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente, da adottarsi nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, abbia la stessa natura della sanzione accessoria della sospensione della patente, inflitta dal giudice penale in esito all’accertamento del reato, mentre, viceversa, pur costituendo anch’essa misura afflittiva, la sospensione provvisoria della patente di guida disposta dal prefetto è provvedimento amministrativo di natura cautelare, strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l’incolumità dei cittadini e l’ordine pubblico, impedendo che il conducente del veicolo continui nell’esercizio di un’attività potenzialmente creativa di ulteriori pericoli. - Sulla natura cautelare del provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida v. le citate ordinanze n. 170 e n. 167/1998.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità dell'art. 223, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto non prevede che il Prefetto disponga la sospensione provvisoria della patente di guida limitatamente ai soli conducenti di veicoli per i quali è obbligatorio il possesso della patente di guida. Infatti il rimettente omette completamente di descrivere la fattispecie sottoposta al suo giudizio e non specifica in alcun modo le ragioni che lo hanno indotto a dubitare della legittimità costituzionale della norma impugnata. - Sui requisiti dell'ordinanza di rimessione necessari per dare valido ingresso al giudizio di legittimità costituzionale, v. citate ordinanze n. 1/2003 e n. 499/2002.
Art. 223 c.d.s. · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 223, comma 5, ultima parte, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, denunciate in riferimento all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui prevede che avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui al comma 3, è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 205 c.d.s. Nel quadro di un sistema che considera di carattere generale ed omnicomprensivo il rimedio oppositorio previsto dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, caratterizzato da particolari poteri ufficiosi (artt. 22 ss. l. cit. richiamati dall'art. 205 c.d.s.), non è infatti irragionevole la scelta effettuata dal legislatore di attribuire al giudice civile la competenza a conoscere della opposizione al provvedimento di cui si tratta (avente natura amministrativa e finalità di immediata tutela della incolumità pubblica): scelta che si iscrive in un indirizzo generale di alleggerire la giurisdizione penale da compiti non strettamente repressivi e punitivi. - v. le sentenze 330/1998 e 31/1996 sul giudizio di opposizione, 167/1998, 168/1998, 169/1998 e 889/1997 sul provvedimento di sospensione provvisoria della patente. M.R.M.
Art. 223 c.d.s. · Art. 3 cost. · Art. 22 Modifiche al sistema penale · Art. 189 c.d.s.
È manifestamente inammissibile, per carenza di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 223, comma 3, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata con riferimento agli artt. 3 e 25 Cost.. red.: S. Di Palma
Art. 223 c.d.s. · Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 23 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
È manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 4, 13, 16, 24, 27 e 35 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 223, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), "nella parte in cui consente all'autorità amministrativa di disporre provvisoriamente la sospensione della patente, e prima ancora che il giudice penale abbia non solo accertato che un reato sia stato commesso dal soggetto titolare della patente di guida, ma persino prima ancora che una notizia di reato sia iscritta a suo carico e che egli abbia assunto la qualifica di indagato", in quanto - posto che il rimettente muove dal presupposto che la denunciata disposizione contempli un procedimento, specificamente volto all'applicazione di una sanzione principale e di una accessoria, avente come unico oggetto l'accertamento di un reato, la cui esistenza dipende a sua volta dall'accertamento di una violazione non costituente reato; e che, invece, deve essere riaffermata la radicale differenza di finalità e presupposti tra il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida inflitta dal giudice penale all'esito del relativo processo - tutti gli asseriti profili d'incostituzionalità risultano denunciati esclusivamente sulla base di una premessa ermeneutica palesemente erronea. - S. nn. 194/1996, 330/1998; O. n. 170/1998.
Manifesta inammissibilità delle questioni per l'evidente irrilevanza nei giudizi 'a quibus', risultando palese dalla prospettazione che, rispetto allo specifico 'thema decidendum' dei predetti giudizi - concernente esclusivamente l'asserita assenza di responsabilità penale in relazione alle singole condotte dei ricorrenti - non possa comunque trovare applicazione la norma censurata, la quale afferisce soltanto alle procedure ed alle condizioni per l'adozione del provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente di guida, <<nelle ipotesi di reato per le quali sono previste le sanzioni accessorie di cui all'art. 222, commi 2 e 3>>: provvedimento autonomamente opponibile davanti al pretore ai sensi del combinato disposto degli artt. 205 e 223, comma 5 (v. sentenza n. 31 del 1996). - Cfr., 'ex plurimus', S. n. 89/1995 e O. n. 90/1998. red.: G. Leo
È manifestamente infondata, con riferimento all'art. 25 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 223, comma 3, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), "nella parte in cui prevede la competenza a conoscere di un reato ai fini dell'applicazione 'anticipatà della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida in capo al prefetto, autorità amministrativa, in luogo e vece del giudice naturale penale previsto per legge" (v. Massime, identiche, delle ord. nn. 167 e 169 del 1998). - S. n. 194/1996; O. n. 184/1997. red.: S. Di Palma
Art. 223 c.d.s. · Art. 25 cost. · Art. 220 c.d.s. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 186, quarto e sesto comma e 187, quarto comma nonché 223, terzo comma, e 224, primo comma, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in quanto per ciò che concerne la prima questione (indeterminatezza della fattispecie incriminatrice della guida sotto l'influenza dell'alcool, cagionata da mancata previsione dell'obbligo dell'uso dell'etilometro), gli articoli impugnati non risultano pertinenti, mentre, relativamente alla seconda (applicabilità della misura prefettizia provvisoria della sospensione della patente, nonché della relativa sanzione amministrativa accessoria, anche in caso di sospensione condizionale della pena), non sussiste nessuna motivazione circa la rilevanza ne' indicazione circa la fattispecie di causa. red.: A.M. Marini
Non sono fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate con riferimento agli artt. 3, 24 e 102 Cost., dell'art. 223 comma 5 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada), come integrato e modificato dal d.lgs. 10 settembre 1993 n. 360 - nella parte in cui esclude la tutela giurisdizionale ordinaria contro i provvedimenti prefettizi di sospensione provvisoria della validità della patente di guida in caso di lesioni personali od omicidio colposi derivanti dalla violazione di norme del codice della strada - in quanto (in ossequio al generale principio ermeneutico, secondo cui il giudice, nel procedere alla ricognizione del contenuto normativo della disposizione da applicare, deve costantemente essere guidato dalla preminente esigenza del rispetto dei principi costituzionali e quindi, ove un'interpretazione si riveli confliggente con alcuno di essi, è tenuto ad adottare le possibili letture alternative ritenute aderenti al parametro costituzionale, altrimenti vulnerato) al complessivo sistema di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e di quelle accessorie, conseguenti a violazioni delle norme di disciplina della circolazione stradale, risulta intimamente riconnessa (sulla base del combinato disposto degli artt. 203, comma 3, così come integrato e modificato dal d.lgs. n. 360 del 1993, e 218 d.lgs. n. 285 del 1992) la generale previsione del rimedio immediato dell'opposizione regolata dagli artt. 22 e 23 l. n. 689 del 1981; ed in quanto un'interpretazione della disposizione denunciata, nel senso di escludere tale tutela per i soli casi in cui dalla violazione delle norme di circolazione stradale siano derivati lesioni personali od omicidio colposi, colliderebbe palesemente con la predetta omogeneità della previsione di accesso a siffatta forma di tutela giurisdizionale, determinando una divaricazione delle forme di ricorso al giudice, tanto più ingiustificata, in ragione della maggiore complessità dell'attività istruttoria di ricostruzione e di valutazione (anche tecnico-peritale) del fatto riproduttivo delle lesioni o dell'omicidio colposi, rispetto a quella concernente le altre ipotesi di reato indicate nella disposizione medesima. - Sent. nn. 149/94, 255/94, 311/94, 499/94; ord. n. 315/95. red.: S. Di Palma
Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 2003 al 13 agosto 2010. 279 parole tolte, 117 parole aggiunte.
Nelle ipotesi di reato per le qualitolto: sono previste le sanzioni accessorie di cui all'art. 222, commi 2 e 3, l'agente o l' organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro trasmette entro dieci giorni, copia del rapporto e del verbale della violazione contestata, tramite il proprio comando o ufficio, al prefetto del luogo della commessa violazione. Copia dello stesso rapporto e' trasmessa, contestualmente, all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il prefetto, appena ricevuti gli atti, sentito il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che deve esprimere parere entro quindici giorni dalla ricezione del rapporto, dispone, ove sussistano fondati elementi di una evidente responsabilita', la sospensione provvisoria della validita' della patente fino ad un massimo di un anno ed ordina all'intestatario di consegnare la patente, entro cinque giorni dalla comunicazione dell' ordinanza, presso il proprio ufficio; il provvedimento e' iscritto sulla patente e comunicato all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nelle altre ipotesi di reato per le quali e'aggiunto: e' prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agentetolto: od organoaggiunto: o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefetturatolto: delaggiunto: -ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validita' della patente di guida, fino ad un massimo ditolto: un annoaggiunto: due anni. Il provvedimentotolto: e' iscritto sulla patente e comunicato all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri. Se il ritiro immediato non e' possibile, per qualsiasi motivo, ilaggiunto: , per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, e' comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e 3. La trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazionetolto: e' trasmesso, senza indugio, al prefetto che ordina all'autore della violazione di consegnare la patente entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, presso il proprio ufficioaggiunto: , e' effettuata dall'agente o dall'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilita', la sospensione provvisoria della validita' della patente di guida fino ad un massimo di tre anni. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti … di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 etolto: 3. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui al comma 2, e' ammesso ricorso al Ministro dei trasporti, nel termine di venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza stessa. Il Ministro provvede nei qurantacinque giorni successivi. Il provvedimento del Ministro e' comunicato all'interessato ed ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri. Se il ricorso e' accolto, la patente e' restituita all'interessatoaggiunto: 2 del presente articolo. 4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cuitolto: al comma 3aggiunto: ai commi 1 e 2 del presente articolo, e' ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 205tolto: .
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art223 · fonte del testo
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