Art. 218 c.d.s. — Sanzione accessoria della sospensione della patente

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Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente e' ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio di guida limitatamente al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato, con annotazione sul verbale di contestazione. L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura che l'ha rilasciata. Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati nella singola norma, e' determinato in relazione alla gravita' della violazione commessa ed alla entita' del danno apportato, nonche' al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. L'ordinanza e' notificata immediatamente all'interessato e comunicata al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Essa e' iscritta sulla patente. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente puo' ottenerne la restituzione da parte della prefettura. Quando le norme del presente codice dispongono che la durata della sospensione della patente di guida e' aumentata a seguito di piu' violazioni della medesima disposizione di legge, l'organo di polizia che accerta l'ultima violazione e che dalle iscrizioni sulla patente constata la sussistenza delle precedenti violazioni procede ai sensi del comma 1, indicando, anche nel verbale, la disposizione applicata ed il numero delle sospensioni precedentemente disposte; si applica altresi' il comma 2. Qualora la sussistenza delle precedenti sospensioni risulti successivamente, l'organo od ufficio che ne viene a conoscenza informa immediatamente il prefetto, che provvede a norma del comma 2. Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal prefetto. L'avvenuta restituzione viene comunicata al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., che la iscrive nei propri registri. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validita' della patente, circola abusivamente e' punito con l'arresto da uno ad otto mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.

Testo in vigore dal 18 maggio 1992 al 1 ottobre 1993

Corte costituzionale

7 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 197/2005

    Questione inammissibile
    10 maggio 2005

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui consente al prefetto di applicare la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida prima che il giudice in sede penale abbia valutato la colpevolezza dell'imputato in ordine all'infrazione al codice della strada (nella specie, guida in stato di ebbrezza) prevista come reato. Infatti l'ordinanza di remissione, in punto di non manifesta infondatezza della questione, è assolutamente priva di motivazione, poiché omette di spiegare le ragioni del ritenuto contrasto della norma denunciata con i parametri evocati e, in punto di rilevanza, essa, per un verso, si connota per scarsa chiarezza nell'esposizione oltre che per lacunosità nella individuazione della fattispecie oggetto del giudizio 'a quò e, per altro verso, censura una norma inconferente, posto che risulta denunciato l'art. 218 del codice della strada, relativo alla sospensione della patente di guida quale sanzione accessoria ad una sanzione amministrativa, là dove la sospensione della patente di guida quale sanzione accessoria ad un reato è disciplinata dall'art. 223, comma 3, dello stesso codice. - Sulla sospensione della patente di guida quale sanzione accessoria ad un reato, v. citate ordinanze n. 194/2004 e n. 217/2003.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 218 c.d.s. · Art. 186 c.d.s.

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  • Ordinanza n. 194/2004

    Questione inammissibile
    24 giugno 2004

    Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 218, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 20, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevate in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che l’opposizione avverso il provvedimento di sospensione della patente di guida non possa essere proposta e decisa in via autonoma nei casi in cui la predetta sanzione sia prevista come accessoria ad un illecito sanzionato penalmente. Le ordinanze di rimessione, infatti, oltre ad errare nel denunciare l’art. 218, comma 5, del d. lgs. n. 285 del 1992 (relativo all’opposizione avverso la sospensione della patente di guida quale sanzione accessoria ad una sanzione amministrativa), posto che l’opposizione alla sospensione della patente di guida quale sanzione accessoria ad una sanzione penale è regolata dall’art. 223, comma 5, dello stesso decreto, da un lato non indicano neppure i parametri costituzionali violati, e, conseguentemente, non motivano le ragioni del ritenuto contrasto con le norme denunciate, e, dall'altro lato, non danno sufficiente conto della fattispecie non consentendo quindi un'adeguata valutazione della rilevanza. – Sull'errata individuazione della norma impugnata v. le citate ordinanze n. 217/2003 e n. 230/2000. – Sulla inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con ordinanze prive di motivazione sulla rilevanza ovvero che contengano una insufficiente descrizione della fattispecie concreta, tale da non consentire un'adeguata valutazione della rilevanza, cfr. ordinanze, citate, n. 231, n. 141/2003, n. 495 e n. 385/2000.

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 111 cost. · Art. 218 c.d.s.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 217/2003

    Questione inammissibile
    18 giugno 2003

    Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 186, comma 5, e 218, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevata in riferimento agli articoli 3, 25 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono, rispettivamente, che l’opposizione avverso il provvedimento di sospensione della patente di guida non possa essere proposta nei casi in cui la predetta sanzione sia prevista come accessoria ad un illecito sanzionato penalmente e che nel caso di rifiuto dell’interessato di sottoporsi all’accertamento alcoolimetrico siano sufficienti i dati sintomatici riguardanti il comportamento del soggetto interessato. Le ordinanze di rimessione si connotano, infatti, per la scarsa chiarezza dell’esposizione e per la faticosa enucleazione delle questioni proposte, con assenza di motivazione relativamente ai parametri di cui agli articoli 25 e 111 della Costituzione e con generico riferimento, quanto all’art. 3 della Costituzione, ad una irragionevole disparità di trattamento tra cittadini, senza indicazione di alcun 'tertium comparationis'; nonché, riguardo al denunciato art. 218, comma 5, per erronea individuazione della disposizione oggetto della censura.

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 111 cost. · Art. 186 c.d.s.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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  7. 15 gennaio 2011 — 15 gennaio 2013per 2 anni
  8. 13 agosto 2010 — 15 gennaio 2011per 5 mesi
  9. 14 gennaio 2009 — 13 agosto 2010per un anno
  10. 14 gennaio 2007 — 14 gennaio 2009per 2 anni
  11. 14 gennaio 2005 — 14 gennaio 2007per 2 anni
  12. 30 giugno 2003 — 14 gennaio 2005per un anno
  13. 14 gennaio 2003 — 30 giugno 2003per 6 mesi
  14. 15 gennaio 2000 — 14 gennaio 2003per 3 anni
  15. 1 ottobre 1993 — 15 gennaio 2000per 6 anni
  16. 18 maggio 1992 — 1 ottobre 1993testo originarioper un anno

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art218 · fonte del testo

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