Corte costituzionale

Sentenza n. 276/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/07/1998 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 218, comma 2,

del codice della strada (emanato con decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285 e successive modificazioni), promossi con ordinanze,

emesse l'8 maggio 1997 dal pretore di Bassano del Grappa nei

procedimenti civili vertenti tra Manfrotto Abramo e la prefettura di

Vicenza e tra Taddei Martina e la prefettura di Vicenza, iscritte ai

nn. 507 e 562 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 36 e 38, prima serie

speciale, dell'anno 1997;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1998 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con due ordinanze di identico tenore emesse l'8 maggio 1997,

il pretore di Bassano del Grappa ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 218, comma 2, del codice della strada

(emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), nella parte

in cui non prevede, per la notifica dell'ordinanza prefettizia di

sospensione della patente di guida, un termine perentorio la cui

inosservanza sia sanzionata a pena di nullità.

La norma impugnata stabilisce che, in ipotesi di violazioni

comportanti la sanzione amministrativa accessoria della sospensione

della patente di guida, l'agente accertatore procede al ritiro della

patente stessa ed al suo invio, entro i cinque giorni successivi,

alla prefettura del luogo della commessa violazione. Il prefetto, nei

successivi quindici giorni, emette il provvedimento di sospensione,

che deve essere "notificato immediatamente all'interessato".

2. - Secondo il giudice a quo la mancata previsione di un preciso

termine per la notifica, la cui inosservanza sia sanzionata a pena di

nullità, si traduce in una compromissione del diritto di difesa del

trasgressore, che viene privato della possibilità di ricorrere

immediatamente all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 205 del

codice della strada e di richiedere ed ottenere, concorrendo gravi

motivi, la sospensione del provvedimento prefettizio, ai sensi

dell'art. 22, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Può infatti accadere - come nei casi di specie - che l'ordinanza

del prefetto sia notificata quando è già interamente decorso il

periodo di sospensione della patente.

Pertanto, se permane l'interesse del trasgressore all'impugnazione

del provvedimento, al fine della cancellazione della sua annotazione

sulla patente di guida, egli deve scontare in tutto o in parte la

sanzione inflittagli, senza poter sollecitare un previo controllo

giurisdizionale sulla sua legittimità e fondatezza.

In tal modo, secondo il rimettente, viene innanzitutto violato il

diritto di difesa, garantito dall'art. 24 della Costituzione. Ma

viene violato anche l'art. 3, sotto due profili: in primo luogo, si

produce un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto

all'ipotesi di irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie,

disciplinata dagli artt. 201 del codice della strada e 14 della legge

n. 689 del 1981, ove si prevede - in caso di impossibilità di

contestazione immediata - la notificazione degli estremi della

violazione al trasgressore entro un dato termine, la cui inosservanza

comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta. In

secondo luogo, appare irragionevole che la norma impugnata stabilisca

un termine perentorio per l'emissione del provvedimento prefettizio

di sospensione della patente e non anche per la notifica dello

stesso.

3. - È intervenuto nei due giudizi il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, la quale ha eccepito l'inammissibilità della questione, per

difetto di motivazione in ordine alla rilevanza, poiché il pretore

di Bassano del Grappa avrebbe dovuto prima accertare se gli opponenti

si siano resi o meno colpevoli della violazione di eccesso di

velocità contestata loro dal prefetto e abbiano quindi subito un

pregiudizio dalla tardiva notifica del provvedimento sanzionatorio.

In ogni caso, la difesa erariale ritiene che la questione sia

manifestamente infondata.

A suo avviso, infatti, la norma impugnata non lede il diritto di

difesa, poiché stabilisce in modo puntuale termini molto brevi ed

anche perentori per le varie fasi del procedimento amministrativo

preordinato all'emanazione del provvedimento di sospensione: cinque

giorni per la trasmissione al prefetto della patente ritirata,

quindici giorni per l'emissione del provvedimento prefettizio, con

l'implicita decadenza dell'autorità amministrativa dal potere di

provvedere ad irrogare la sospensione, decorso inutilmente detto

termine. Pertanto, attualmente la norma garantirebbe il diritto di

difesa più efficacemente di quanto potrebbe fare la previsione di un

termine perentorio per la notifica, in quanto disporrebbe

direttamente la restituzione del documento al titolare, una volta

trascorsi i quindici giorni previsti per l'emanazione del

provvedimento prefettizio.

Inoltre, il diritto di difesa non sarebbe violato, poiché

l'interessato potrebbe proporre opposizione al pretore direttamente

avverso il verbale di accertamento dell'infrazione e di ritiro della

patente, chiedendone la sospensione ai sensi dell'art. 22, ultimo

comma, della legge n. 689 del 1981. Nel comportamento materiale di

ritiro della patente, infatti, sarebbe implicitamente configurabile

il provvedimento di sospensione da parte del prefetto, in quanto tale

atto è vincolato nell'adozione e discrezionale soltanto nella

determinazione della durata.

L'anzidetta efficacia della tutela attualmente prevista renderebbe

ugualmente insussistente la violazione dell'art. 3 della

Costituzione, sotto il profilo della disparità di trattamento,

parametro che comunque non potrebbe essere richiamato, in quanto

l'art. 201 e l'art. 218 del codice della strada disciplinano ipotesi

diverse. Quanto all'ulteriore profilo della irragionevolezza, il

giudice a quo non avrebbe indicato la norma costituzionale violata e,

comunque, avrebbe "inteso invadere il merito legislativo". Considerato in diritto

1. - Il pretore di Bassano del Grappa ha sollevato, nell'ambito di

due diversi giudizi, la medesima questione di legittimità

costituzionale, dubitando della conformità agli artt. 3 e 24 della

Costituzione dell'art. 218, comma 2, del codice della strada (emanato

con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), nella parte in cui

non prevede, per la notifica dell'ordinanza prefettizia di

sospensione della patente di guida, un termine perentorio la cui

inosservanza sia sanzionata a pena di nullità. I due giudizi

incidentali devono, quindi, essere riuniti e decisi con un'unica

pronuncia.

2. - Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di

inammissibilità della questione, per difetto di motivazione in

ordine alla rilevanza, sollevata dall'Avvocatura dello Stato, secondo

cui il pretore avrebbe dovuto prima accertare se gli opponenti si

siano resi o meno colpevoli della violazione di eccesso di velocità

contestata loro dal prefetto e abbiano, quindi, subito un pregiudizio

dalla tardiva notifica del provvedimento sanzionatorio.

L'eccezione non può essere accolta.

Il giudice a quo chiarisce, infatti, di essere chiamato a

pronunciarsi, in entrambi i giudizi principali, sulla legittimità

delle ordinanze prefettizie di sospensione della patente, sulla base

delle domande delle parti che eccepiscono, tra l'altro, la tardività

della loro notifica: per rispondere a tale censura egli deve

applicare la norma impugnata, della cui legittimità costituzionale,

però, dubita. Perciò il pretore di Bassano del Grappa, prima di

pronunciarsi sul merito della controversia, ha sospeso i due giudizi

e rimesso la questione alla Corte costituzionale.

3. - Nel merito la questione non è fondata.

L'art. 218, comma 2, del codice della strada dispone che, in

ipotesi di violazioni comportanti la sanzione amministrativa

accessoria della sospensione della patente di guida, l'agente

accertatore procede al ritiro della patente stessa ed al suo invio,

entro i cinque giorni successivi, alla prefettura del luogo della

commessa violazione. Il prefetto, nei successivi quindici giorni,

emette il provvedimento di sospensione, che deve essere notificato

immediatamente all'interessato e che viene iscritto sul documento di

guida. Qualora l'ordinanza prefettizia non venga emessa entro i

termini indicati, il titolare della patente può ottenere la

restituzione di quest'ultima.

Il diritto di difesa dell'interessato non risulta compresso,

anzitutto perché, nel solco della giurisprudenza di questa Corte (v.

le sentenze n. 31 del 1996, n. 437 del 1995, n. 255 e n. 311 del

1994), occorre affermare che egli può immediatamente proporre

opposizione al pretore avverso il verbale di accertamento

dell'infrazione e di ritiro della patente, chiedendone la sospensione

ai sensi dell'art. 22, ultimo comma, della legge n. 689 del 1981.

Qualora preferisca, invece, attendere di conoscere l'ordinanza

prefettizia e questa non gli venga notificata entro venti giorni

dalla data di ritiro della patente (termine risultante dalla somma di

quelli stabiliti nel comma 2, dell'art. 218 cod. strada), egli potrà

richiedere la riconsegna del documento di guida. A quel punto, potrà

agevolmente verificare se sia stato emesso o meno un provvedimento di

sospensione della patente: in caso affermativo, infatti, la patente

stessa non verrà restituita o, quand'anche lo fosse, riporterà

l'annotazione della sospensione, sì che, in entrambi i casi,

l'interessato potrà richiedere immediatamente copia del

provvedimento prefettizio ed eventualmente impugnarlo avanti

l'autorità giudiziaria.

4. - Per le anzidette ragioni non sussiste neppure una violazione

dell'art. 3 della Costituzione, non rinvenendosi alcuna

irragionevolezza nella scelta legislativa di stabilire un termine

perentorio entro cui deve essere emesso il provvedimento prefettizio

di sospensione della patente e non anche un preciso termine entro cui

il provvedimento stesso va notificato.

Ugualmente, non sussiste alcuna disparità di trattamento rispetto

all'ipotesi di irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie,

disciplinata dagli artt. 201 del codice della strada e 14 della legge

n. 689 del 1981, ove si prevede - in caso di impossibilità di

contestazione immediata - la notificazione degli estremi della

violazione al trasgressore entro un dato termine, la cui inosservanza

comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta. A

parte il fatto che in questa seconda ipotesi il termine risulta

notevolmente più lungo - e quindi il presunto trasgressore si trova

in una condizione meno favorevole -, la fattispecie ivi disciplinata

non è comparabile con quella regolata dalla norma impugnata,

considerata, soprattutto, la circostanza che nel caso previsto

dall'art. 201 del codice della strada non si può procedere

all'immediata contestazione dell'infrazione commessa, come avviene,

invece, in quello oggetto dell'art. 218.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 218, comma 2, del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),

sollevata dal pretore di Bassano del Grappa, in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione, con le ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1998:276 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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