[1](( (Artt. 216 e 217 Cod. Str.) (Ritiro dei documenti di circolazione, della targa o della patente di guida - Sospensione della carta di circolazione))) Nei casi previsti dall'articolo 216, comma 1, del codice, di ritiro dei documenti di circolazione o della patente, l'organo accertatore deve consentire a che il veicolo sia condotto in un luogo di deposito o di custodia indicato dall'avente diritto o dal conducente del veicolo. All'uopo, l'agente rilascia permesso provvisorio di circolazione limitatamente al periodo di tempo necessario a condurre il veicolo nel suddetto luogo di custodia, usando la via piu' breve, con annotazione di essa sul verbale di contestazione. Ove l'avente diritto o il conducente non abbiano un luogo da indicare, l'organo accertatore procede alla custodia del veicolo, applicando, in quanto compatibili, le norme dell'articolo 394. Nei casi in cui la legge dispone il ritiro immediato di un documento di circolazione o della patente di guida, l'agente che accerta la violazione, per consentire al conducente di raggiungere col veicolo il luogo dallo stesso indicato, appone a tergo della copia del processo verbale di accertamento, la seguente annotazione debitamente sottoscritta:

[2]UFFICIO/COMANDO.......................... Il sottoscritto......................... dichiara di aver ritirato al retroscritto conducente: - la patente di guida cat........ n.......... - la carta di circolazione del veicolo targa .............; - ((il certificato di idoneita' tecnica n.))......... rilasciat............................. da................................ - ((...)) La presente annotazione e' redatta ai sensi e per gli effetti dell'articolo.... del Regolamento, per consentire il viaggio col veicolo fino alla localita' di................... Data.......... ................ (firma) Nell'ipotesi del ritiro della targa, previsto dall'articolo 216, comma 1, del codice, l'agente accertatore provvede a ritirarla dopo che il veicolo e' stato depositato in uno dei luoghi indicati dal comma 1, e la consegna all'ufficio o comando da cui dipende. Del ritiro e' redatto apposito verbale, di cui una copia e' consegnata all'avente diritto. Al deposito, in caso di ritiro di targa, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

Testo vigente dal 19 dicembre 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 dicembre 1996

Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1992 al 19 dicembre 1996. 14 parole tolte, 25 parole aggiunte in 2 capoversi.

aggiunto: (Artt. 216 e 217 Cod. Str.) (Ritiro dei documenti di circolazione, della targa o della patente di guida - Sospensione della carta di circolazione) Nei casi previsti dall'articolo 216, comma 1, del codice, di ritiro dei documenti …

UFFICIO/COMANDO.......................... Il sottoscritto......................... dichiara di aver ritirato al retroscritto conducente: - la patente di guida cat........ n.......... - la carta di circolazione del veicolo targa.............; - il certificato di tolto: circolazione aggiunto: idoneita' tecnica n..........tolto: ..... rilasciat............................. da................................ - tolto: il certificato di proprieta' del veicolo........................; per violazione all'articolo...... del codice della stradaaggiunto: ... La presente annotazione e' redatta ai sensi e per gli effetti dell'articolo.... del …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art399 · fonte del testo

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