Art. 80 c.c.i.i. — Omologazione del concordato minore

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[1]Il giudice, verificati la ammissibilita' giuridica e la fattibilita' economica del piano e il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79 in mancanza di contestazioni, omologa il concordato minore con sentenza, disponendo forme adeguate di pubblicita' e, se necessario, la sua trascrizione. Con la sentenza di omologazione, il giudice dichiara chiusa la procedura. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l'OCC, omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. Il giudice omologa altresi' il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione e' decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione e' conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, non puo' presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, ne' far valere cause di inammissibilita' che non derivino da comportamenti dolosi del debitore. Il giudice, se rigetta la domanda di omologa, dichiara con decreto motivato l'inefficacia delle misure protettive accordate e, su istanza del debitore, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi degli articoli 268 e seguenti. In caso di frode, l'istanza di cui al comma 5 puo' essere proposta anche da un creditore o dal pubblico ministero. Il decreto e' reclamabile ai sensi dell'articolo 50.

[2]-------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo.

Testo in vigore dal 14 febbraio 2019 al 15 luglio 2022

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 80 c.c.i.i., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 14555/2026

    16 maggio 2026

    L'omologazione del concordato minore mediante approvazione forzosa in mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria (cd. cram down), non è subordinata all'obbligatoria formulazione di una proposta di transazione fiscale ai sensi dell'art. 88 CCII, essendo applicabile, per la transazione fiscale nel concordato minore, un'autonoma e più semplificata procedura con il necessario intervento dell'OCC, che rende incompatibile, ai sensi dell'art. 74, comma 4, c.c.i.i., l'applicazione delle diverse e più rigide modalità di approvazione disposte nell'art. 88, comma 6, del medesimo codice, laddove è richiesto il previo "parere conforme" della Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, ove competente ad esprimere il voto sia una Direzione provinciale.

    Art. 80 c.c.i.i. · Art. 74 c.c.i.i. · Art. 88 c.c.i.i.

    Rassegna di maggio 2026, p. 40 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art80 · fonte del testo

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