Art. 245 c.c.i.i. — Giudizio di omologazione

Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito. Se la proposta e' stata approvata, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al proponente, affinche' richieda l'omologazione del concordato nel termine di dieci giorni dalla comunicazione e ai creditori dissenzienti. Al debitore, se non e' possibile procedere alla comunicazione con modalita' telematica, la notizia dell'approvazione e' comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Con decreto da pubblicarsi a norma dell'articolo 45 fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata col suo parere definitivo. Se il comitato dei creditori non provvede nel termine, la relazione e' redatta e depositata dal curatore nei sette giorni successivi. La richiesta di omologazione si propone con ricorso a norma dell'articolo 124, comma 3. L'opposizione e' proposta con memoria depositata nel termine di cui al comma 2, terzo periodo. Il tribunale, verificata la regolarita' della procedura e l'esito della votazione, nonche', se sono state proposte opposizioni, il contenuto delle stesse, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio, omologa con decreto motivato il concordato. Nell'ipotesi di cui all'articolo 244, comma 1, secondo periodo, se un creditore appartenente a una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale omologa il concordato se ritiene che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alla prosecuzione della liquidazione giudiziale. Allo stesso modo provvede anche in caso di voto contrario da parte dell'amministrazione finanziaria ((, delle regioni e degli enti locali)) o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando il voto e' determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 244, comma 1, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente di cui all'articolo 240, comma 4, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione((, delle regioni e degli enti locali)) o dei predetti enti e' conveniente rispetto all'alternativa della prosecuzione della liquidazione giudiziale. Il decreto che provvede sulla omologazione e' pubblicato a norma dell'articolo 45.

Testo vigente dal 12 agosto 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 28 settembre 2024 al 12 agosto 2026. 12 parole aggiunte.

… Allo stesso modo provvede anche in caso di voto contrario da parte dell'amministrazione finanziariaaggiunto: , delle regioni e degli enti locali o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando il … indipendente di cui all'articolo 240, comma 4, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazioneaggiunto: , delle regioni e degli enti locali o dei predetti enti e' conveniente rispetto all'alternativa della prosecuzione della liquidazione giudiziale. Il decreto che provvede sulla omologazione e' pubblicato a norma dell'articolo 45.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art245 · fonte del testo

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