Art. 125 c.c.i.i. — Nomina del curatore

Il curatore e' nominato con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, osservati gli articoli 356 e 358. Si applicano agli esperti nominati ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera b), le disposizioni del comma 1 e degli articoli 123 e da 126 a 136 in quanto compatibili. Al curatore, agli esperti nominati ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera b), ed al coadiutore nominato a norma dell'articolo 129, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto. I provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali confluiscono nel registro nazionale ((gia')) istituito presso il Ministero della giustizia. Nel registro vengono altresi' annotati i provvedimenti di chiusura ((della liquidazione giudiziale)) e di omologazione del concordato, nonche' l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse ((e i provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale in favore di ciascuno dei soggetti di cui al primo periodo)). Il registro e' tenuto con modalita' informatiche ed e' accessibile al pubblico.

Testo vigente dal 15 luglio 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 luglio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 14 febbraio 2019 al 15 luglio 2022. 43 parole tolte, 26 parole aggiunte in 2 capoversi.

… nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali confluiscono nel registro nazionale aggiunto: gia' istituito presso il Ministero della giustizia. Nel registro vengono altresi' annotati i provvedimenti di chiusura tolto: del fallimento aggiunto: della liquidazione giudiziale e di omologazione del concordato, nonche' l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse aggiunto: e i provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale in favore di ciascuno dei soggetti di cui al primo periodo. Il registro e' tenuto con modalita' informatiche ed e' accessibile al pubblicotolto: .

tolto: -------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art125 · fonte del testo

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