Art. 1 c.a.d. — Definizioni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 gennaio 2011 al 19 dicembre 2012. Leggi il testo vigente →

Ai fini del presente codice si intende per:

  • a)allineamento dei dati: il processo di coordinamento dei dati presenti in piu' archivi finalizzato alla verifica della corrispondenza delle informazioni in essi contenute;
  • b)autenticazione del documento informatico: la validazione del documento informatico attraverso l'associazione di dati informatici relativi all'autore o alle circostanze, anche temporali, della redazione;
  • c)carta d'identita' elettronica: il documento d'identita' munito ((di elementi per l'identificazione fisica)) del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalita' di dimostrare l'identita' anagrafica del suo titolare;
  • d)carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;
  • e)certificati elettronici: gli attestati elettronici che collegano all'identita' del titolare i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche;
  • f)certificato qualificato: il certificato elettronico conforme ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva 1999/93/CE, rilasciati da certificatori che rispondono ai requisiti di cui all'allegato II della medesima direttiva;
  • g)certificatore: il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi connessi con queste ultime;
  • h)chiave privata: l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico;
  • i)chiave pubblica: l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche;
  • i-bis)copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui e' tratto;
  • i-ter)copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui e' tratto;
  • i-quater)copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui e' tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari;
  • i-quinquies)duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario;
  • l)dato a conoscibilita' limitata: il dato la cui conoscibilita' e' riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o categorie di soggetti;
  • m)dato delle pubbliche amministrazioni: il dato formato, o comunque trattato da una pubblica amministrazione;
  • n)dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;
  • o)disponibilita': la possibilita' di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge;
  • p)documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
  • p-bis)documento analogico: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
  • q)firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica;
  • q-bis)firma elettronica avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario puo' conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati;
  • r)firma elettronica qualificata: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;
  • s)firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrita' di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;
  • t)fruibilita' di un dato: la possibilita' di utilizzare il dato anche trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di un'altra amministrazione;
  • u)gestione informatica dei documenti: l'insieme delle attivita' finalizzate alla registrazione e segnatura di protocollo, nonche' alla classificazione, organizzazione, assegnazione, reperimento e conservazione dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato, effettuate mediante sistemi informatici;
  • u-bis)gestore di posta elettronica certificata: il soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante la posta elettronica certificata;
  • u-ter)identificazione informatica: la validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne consentono l'individuazione nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell'accesso;
  • v)originali non unici: i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi;
  • v-bis)posta elettronica certificata: sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;
  • z)pubbliche amministrazioni centrali: le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici non economici nazionali, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  • aa)titolare: la persona fisica cui e' attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la creazione della firma elettronica;
  • bb)validazione temporale: il risultato della procedura informatica con cui si attribuiscono, ad uno o piu' documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi.

Testo in vigore dal 25 gennaio 2011 al 19 dicembre 2012

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 1 c.a.d., dalle Rassegne del Massimario e dalle pronunce segnalate.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 16186/2026

    25 maggio 2026

    In tema di liquidazione giudiziale, la notificazione del ricorso per l'apertura della procedura concorsuale - effettuata a cura della cancelleria a mezzo PEC ai sensi dell'art. 40, comma 6, CCII presso il domicilio digitale assegnato d'ufficio per la violazione dell'obbligo di tenere attiva la PEC precedentemente indicata - non viene inficiata da eventuali vizi della procedura di assegnazione prevista dall'art. 16, comma 6-bis, del d.l. n. 185 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 2 del 2009, ai quali nessuna rilevanza può essere attribuita ove la notificazione sia comunque avvenuta all'indirizzo PEC risultante dal registro delle imprese, facilmente (e doverosamente) consultabile dall'imprenditore presso il proprio cassetto digitale.

    Art. 1 c.a.d.

    Rassegna di maggio 2026, p. 57 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 13198/2025

    18 maggio 2025

    In tema di processo telematico, dal mancato deposito da parte del ricorrente della copia autentica del provvedimento impugnato non discende l'improcedibilità del ricorso qualora il controricorrente ne abbia depositato la copia informatica, recante la stampigliatura dei dati esterni concernenti la sua pubblicazione, o il duplicato informatico, il quale ha il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, dell'originale informatico e, per le sue caratteristiche intrinseche, non può recare alcuna sovrapposizione o annotazione che determini l'alterazione dell'originale; ne consegue che, anche quando dalla copia analogica del duplicato informatico non risulti la data del deposito, i dati necessari ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione sono comunque presenti nel documento informatico e sono leggibili mediante adeguati strumenti informatici.

    Art. 1 c.a.d. · Art. 369 c.p.c. · Art. 22 c.a.d.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 223 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 12971/2024

    13 maggio 2024

    La Sezione Terza Civile, in tema di improcedibilità dell’impugnazione per cassazione per deposito di copia della sentenza impugnata priva di “dati identificativi”, premesse le nozioni di “copia informatica di documento informatico” e di “duplicato informatico”, secondo le definizioni contenute nell’art. 1, comma 1, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e richiamate le disposizioni speciali per il processo civile in tema di attestazione di conformità nonché la nozione di “contrassegno elettronico”, “timbro digitale”, “codice bidimensionale”, “glifo” ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis, C.A.D., alla luce delle linee guida emanate dall’AgID con circolare n. 62 del 30 aprile 2013, ha enunciato i seguenti principi di diritto: a) in regime di deposito telematico degli atti, l’onere del deposito di copia autentica del provvedimento impugnato imposto, a pena di improcedibilità del ricorso dall’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., è assolto non solo dal deposito della relativa copia informatica, recante la stampigliatura solo rappresentativa dei dati esterni (numero cronologico e data) concernenti la sua pubblicazione, ma anche dal deposito del duplicato informatico di detto provvedimento, il quale ha il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, dell’originale informatico e che, per sue caratteristiche intrinseche, non può recare alcuna sovrapposizione o annotazione (e, dunque, la stampigliatura presente nella copia informatica) che ne determinerebbe, di per sé, l’alterazione. Ne consegue che, ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione, i dati relativi alla pubblicazione, ove non evincibili tramite i sistemi informatici in uso alla Corte di cassazione e in contestazione, vanno attinti attraverso la consultazione del fascicolo di merito acquisito d’ufficio ai sensi dell’art. 137-bis c.p.c. per i giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023, ovvero, per i giudizi precedentemente introdotti, tramite richiesta di attestazione dei dati stessi alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, in presenza di istanza del ricorrente ai sensi dell’art. 369, ultimo comma, c.p.c., nella formulazione antecedente all’abrogazione disposta dal d.lgs. n. 149 del 2022; b) nel regime in cui è consentito il deposito di copia analogica del provvedimento impugnato redatto come documento informatico nativo digitale e così depositato in via telematica, ove detta copia analogica sia tratta dal duplicato informatico depositato nel fascicolo informatico, l’onere di cui all’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., è assolto tramite l’attestazione di conformità della copia al duplicato apposta dal difensore. Ne consegue che, ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione, i dati relativi alla pubblicazione del provvedimento impugnato, ove in contestazione, vanno attinti tramite richiesta di attestazione dei dati stessi alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, in presenza di istanza del ricorrente ai sensi dell’art. 369, ultimo comma, c.p.c., nella formulazione antecedente all’abrogazione disposta dal d.lgs. n. 149 del 2022.

    Art. 1 c.a.d. · Art. 23 c.a.d. · Art. 369 c.p.c.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗ e maggio 2026 ↗; e pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 97/2018

    Altra decisione
    11 maggio 2018

    dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2018. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Giancarlo CORAGGIO, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria l'11 maggio 2018. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

    Art. 118 cost. · Art. 120 cost. · Art. 119 cost. · Art. 1 c.a.d.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 25 gennaio 2011

Confronto con la versione in vigore dal 14 maggio 2006 al 25 gennaio 2011. 49 parole tolte, 280 parole aggiunte in 15 capoversi.

b) autenticazione tolto: informatica aggiunto: del documento informatico: la validazione tolto: dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne distinguono l'identita' nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell'accesso aggiunto: del documento informatico attraverso l'associazione di dati informatici relativi all'autore o alle circostanze, anche temporali, della redazione;

c) carta d'identita' elettronica: il documento d'identita' munito di tolto: fotografia aggiunto: elementi per l'identificazione fisica del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalita' di dimostrare l'identita' anagrafica del suo titolare;

e) certificati elettronici: gli attestati elettronici che collegano all'identita' del titolare i dati utilizzati per verificare le firme elettronichetolto: ...aggiunto: ;

aggiunto: i-bis) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui e' tratto;

aggiunto: i-ter) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui e' tratto;

aggiunto: i-quater) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui e' tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari;

aggiunto: i-quinquies) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario;

aggiunto: p-bis) documento analogico: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

Mostra gli altri 7 capoversi cambiati

tolto: raggiunto: q-bis) firma elettronica tolto: qualificata: la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce aggiunto: avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatariotolto: ..., creataaggiunto: , creati con mezzi sui quali il firmatario puo' conservare un controllo esclusivo tolto: e collegataaggiunto: , collegati ai dati ai quali aggiunto: detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificatitolto: ,aggiunto: ;

aggiunto: r) firma elettronica qualificata: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firmatolto: ...;

s) firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica tolto: qualificata aggiunto: avanzata basata su un aggiunto: certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che …

aggiunto: u-bis) gestore di posta elettronica certificata: il soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante la posta elettronica certificata;

aggiunto: u-ter) identificazione informatica: la validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne consentono l'individuazione nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell'accesso;

v) originali non unici: i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di aggiunto: terzi;

aggiunto: v-bis) posta elettronica certificata: sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari