Ai fini del presente testo unico si intende per:

  • a)DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attivita' amministrativa. Le relative modalita' di trasmissione sono quelle indicate al capo II, sezione III, del presente testo unico;
  • b)DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
  • c)DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare;
  • d)DOCUMENTO D'IDENTITA' la carta d'identita' ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalita' prevalente di dimostrare l'identita' personale del suo titolare;
  • e)DOCUMENTO D'IDENTITA' ELETTRONICO il documento analogo alla carta d'identita' elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di eta';
  • f)CERTIFICATO il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualita' personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche;
  • g)DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione del certificato di cui alla lettera f);
  • h)DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' il documento sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualita' personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal presente testo unico;
  • i)AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE, l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita' della persona che sottoscrive;
  • l)LEGALIZZAZIONE DI FIRMA l'attestazione ufficiale della legale qualita' di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonche' dell'autenticita' della firma stessa;
  • m)LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA l'attestazione, da parte di una pubblica amministrazione competente, che un'immagine fotografica corrisponde alla persona dell'interessato;
  • n)FIRMA DIGITALE e' un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrita' di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;
  • o)AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI le amministrazioni e, nei rapporti con l'utenza, i gestori di pubblici servizi che ricevono le dichiarazioni sostitutive di cui alle lettere g) e h) ovvero provvedono agli accertamenti d'ufficio ai sensi dell'articolo 43;
  • p)AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che detengono nei propri archivi le informazioni e i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive, o richiesti direttamente dalle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43 e 71;
  • q)GESTIONE DEI DOCUMENTI l'insieme delle attivita' finalizzate alla registrazione di protocollo e alla classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato; essa e' effettuata mediante sistemi informativi automatizzati;
  • r)SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI l'insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la gestione dei documenti;
  • s)SEGNATURA DI PROTOCOLLO l'apposizione o l'associazione, all'originale del documento, in forma permanente e non modificabile delle informazioni riguardanti il documento stesso;
  • t)(( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82));
  • u)(( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82));
  • v)(( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82));
  • z)(( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82));
  • aa)(( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82));
  • bb)(( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82));
  • cc)(( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82));
  • dd)(( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82));
  • ee)(( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82));
  • ff)(( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82));
  • gg)(( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82));
  • hh)(( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82));
  • ii)(( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82));
  • ll)(( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82));
  • mm)(( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82));
  • nn)(( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82));
  • oo)(( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82)).

Testo vigente dal 1 gennaio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 3 luglio 2003 al 1 gennaio 2006. 608 parole tolte, 170 parole aggiunte in 17 capoversi.

t) tolto: CERTIFICATI ELETTRONICI ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, gli attestati elettronici che collegano i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche ai titolari e confermano l'identita' dei titolari stessi aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82;

u) tolto: CERTIFICATORE ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che fornisco altri servizi connessi con queste ultime aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82;

v) tolto: CERTIFICATORE QUALIFICATO il certificatore che rilascia al pubblico certificati elettronici conformi ai requisiti indicati nel presente testo unico e nelle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2 aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82;

z) tolto: CERTIFICATORE ACCREDITATO ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, il certificatore accreditato in Italia ovvero in altri Stati membri dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva n. 1999/93/CE, nonche' ai sensi del presente testo unico aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82;

aa) tolto: CERTIFICATI QUALIFICATI ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, i certificati elettronici conformi ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva n. 1999/93/CE, rilasciati da certificatori che rispondono ai requisiti di cui all'allegato II della medesima direttiva aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82;

bb) tolto: CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalla pubblica amministrazione aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82;

cc) tolto: FIRMA ELETTRONICA ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82;

dd) tolto: FIRMA ELETTRONICA AVANZATA ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, creata con mezzi sui quali il firmatario puo' conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82;

Mostra gli altri 9 capoversi cambiati

ee) tolto: FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA la firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e creata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82;

ff) tolto: TITOLARE la persona fisica cui e' attribuita la firma elettronica e che ha accesso al dispositivo per la creazione della firma elettronica aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82;

gg) tolto: DATI PER LA CREAZIONE DI UNA FIRMA i dati peculiari, come codici o chiavi crittografiche private, utilizzati dal titolare per creare la firma elettronica aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82;

hh) tolto: DISPOSITIVO PER LA CREAZIONE DELLA FIRMA il programma informatico adeguatamente configurato (software) o l'apparato strumentale (hardware) usati per la creazione della firma elettronica aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82;

ii) tolto: DISPOSITIVO SICURO PER LA CREAZIONE DELLA FIRMA ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, l'apparato strumentale usato per la creazione della firma elettronica, rispondente ai requisiti di cui all'articolo 10 del citato decreto n. 10 del 2002, nonche' del presente testo unico aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82;

ll) tolto: DATI PER LA VERIFICA DELLA FIRMA i dati peculiari, come codici o chiavi crittografiche pubbliche, utilizzati per verificare la firma elettronica aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82;

mm) tolto: DISPOSITIVO DI VERIFICA DELLA FIRMA il programma informatico (software) adeguatamente configurato o l'apparato strumentale (hardware) usati per effettuare la verifica della firma elettronica aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82;

nn) tolto: ACCREDITAMENTO FACOLTATIVO ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, il riconoscimento del possesso, da parte del certificatore che la richieda, dei requisiti del livello piu' elevato, in termini di qualita' e di sicurezza aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82;

oo) tolto: PRODOTTI DI FIRMA ELETTRONICA i programmi informatici (software), gli apparati strumentali (hardware) e i componenti di tali sistemi informatici, destinati ad essere utilizzati per la creazione e la verifica di firme elettroniche o da un certificatore per altri servizi di firma elettronica aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;445~art1 · fonte del testo

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