[1]Competenza territoriale inderogabile

[2]1. Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni e' inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale e' comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede. 2. Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti e' inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale e' situata la sede di servizio. 3. Negli altri casi e' inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma e, per gli atti dei soggetti pubblici a carattere ultra regionale, il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto. ((4. La competenza di cui al presente articolo e all'articolo 14 e' inderogabile anche in ordine alle misure cautelari.)) ((4-bis. La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere attrae a se' anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza.))

Testo vigente dal 18 settembre 2012

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Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 92/2016

    Questione inammissibile
    22 aprile 2016

    È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 4- bis , del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 [introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. a ), numero 2), del d.lgs. n. 160 del 2012], impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, e 111 Cost., in quanto, secondo l'interpretazione assunta dal diritto vivente, attrae alla competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento, anche nel caso di connessione fra atto principale e atti consequenziali, fatta solamente eccezione per l'impugnazione di atti normativi o generali. Infatti, il rimettente non deve fare applicazione della norma sospettata di illegittimità costituzionale poiché, ai sensi del successivo art. 16, comma 3, la pronuncia sulla competenza resa dal Consiglio di Stato vincola i tribunali amministrativi regionali e, come in ogni ipotesi di regolamento di competenza o di giurisdizione, la questione decisa dal giudice superiore non è più oggetto della cognizione devoluta al giudice del rinvio. Da altra angolazione, il quesito si traduce nella richiesta alla Corte di operare una sorta di revisione in grado ulteriore della sentenza che ha dato origine al giudizio a quo , e cioè di svolgere un ruolo di giudice dell'impugnazione che non le compete. Per il costante orientamento secondo cui, laddove il giudice del rinvio sia vincolato dalla decisione del giudice superiore e non debba applicare le norme oggetto di tale decisione, ogni ulteriore indagine sul punto deve ritenersi definitivamente preclusa, sicché nessuna influenza potrebbe avere una qualsiasi pronuncia della Corte nel giudizio a quo , v. le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 270/2014, 294/1995, 247/1995, 25/1989, 237/1976 e 116/1974; ordinanza n. 332/1987. Sull'inammissibilità di una questione che si risolva nella richiesta alla Corte di operare una sorta di revisione in grado ulteriore della sentenza che ha dato origine al giudizio a quo , e cioè di svolgere un ruolo di giudice dell'impugnazione che non le compete, v. la citata sentenza n. 294/1995.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 261/2014

    Questione inammissibile
    20 novembre 2014

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, 14, 15 e 16 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, impugnati, in riferimento all'art. 76 Cost., in quanto, nel dettare la complessiva disciplina della competenza nel processo amministrativo, avrebbero ecceduto l'ambito della delega legislativa di cui all'art. 44 della legge n. 69 del 2009, limitata al riordino delle norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo. La questione è identica, anche nella sua formulazione letterale, ad altra sollevata dal medesimo rimettente e decisa dalla sentenza n. 174 del 2014 nel senso dell'inammissibilità per difetto di rilevanza. L'identità delle questioni e delle relative argomentazioni, già valutate nella richiamata pronuncia, impone la medesima decisione di inammissibilità. - Per l'inammissibilità di identica questione, v. la citata sentenza n. 174/2014.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 77 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 182/2014

    Questione infondata
    23 giugno 2014

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 4, e 15, comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, impugnati, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui inibiscono al giudice adito di pronunciarsi su istanze cautelari, nelle more della pronuncia del giudice competente sulla controversia. Infatti, proprio l'eventuale accoglimento della questione prospettata - che consentirebbe alla parte di adire un giudice incompetente in violazione di qualsiasi criterio di riparto della competenza individuato e di ottenere da questi una pronuncia cautelare - comporterebbe la lesione, tra gli altri, dei parametri costituzionali menzionati.

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 76 cost. · Art. 125 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Che cosa è cambiato dal 18 settembre 2012

Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 2010 al 18 settembre 2012. 8 parole tolte, 64 parole aggiunte.

… il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto. 4. La competenza tolto: territoriale del tribunale amministrativo regionale non e' derogabile aggiunto: di cui al presente articolo e all'articolo 14 e' inderogabile anche in ordine alle misure cautelari. 4-bis. La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere attrae a se' anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art13 · fonte del testo

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