Art. 10 codice dei beni culturali — Beni culturali

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Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonche' ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. Sono inoltre beni culturali:

  • a)le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico;
  • b)gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico;
  • c)le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente e istituto pubblico ((, ad eccezione delle raccolte delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di quelle ad esse assimilabili)). Sono altresi' beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:
  • a)le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
  • b)gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
  • c)le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
  • d)le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identita' e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
  • e)le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, (( ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica,)) rivestono come complesso un eccezionale interesse ((...)). Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):
  • a)le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civilta';
  • b)le cose di interesse numismatico (( che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonche' al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarita' o di pregio, anche storico));
  • c)i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonche' i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarita' e di pregio;
  • d)le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarita' e di pregio;
  • e)le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarita' e di pregio;
  • f)le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
  • g)le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
  • h)i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
  • i)le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;
  • l)(( le architetture rurali)) aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

Testo in vigore dal 12 maggio 2006 al 24 aprile 2008

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 10 codice dei beni culturali, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 135/2015

    Parametro
    7 luglio 2015

    riuniti i giudizi, dichiara estinti i processi. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 maggio 2015. F.to: Marta CARTABIA, Presidente Aldo CAROSI, Redattore Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2015. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella Paola MELATTI

    Art. 9 cost. · Art. 117 cost. · Art. 10 codice dei beni culturali · Art. 135 codice dei beni culturali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 12 maggio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 24 febbraio 2004 al 12 maggio 2006. 7 parole tolte, 64 parole aggiunte in 4 capoversi.

c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente e istituto pubblicotolto: .aggiunto: , ad eccezione delle raccolte delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di quelle ad esse assimilabili. Sono altresi' beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:

e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, aggiunto: ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestono come complesso un eccezionale interesse tolto: artistico o storicoaggiunto: .... Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):

b) le cose di interesse numismatico aggiunto: che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonche' al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarita' o di pregio, anche storico;

l) le tolto: tipologie di architettura rurale aggiunto: architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale. Salvo quanto disposto …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art10 · fonte del testo

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