Codice dei beni culturali e del paesaggio

Art. 65 codice dei beni culturali — Uscita definitiva

E' vietata l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni culturali mobili indicati nell'articolo 10, commi 1, 2 e 3. E' vietata altresi' l'uscita:

  • a)delle cose mobili appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, fino a quando non sia stata effettuata la verifica prevista dall'articolo 12.
  • b)dei beni, a chiunque appartenenti, che rientrino nelle categorie indicate all'articolo 10, comma 3, e che il Ministero, sentito il competente organo consultivo, abbia preventivamente individuato e, per periodi temporali definiti, abbia escluso dall'uscita, perche' dannosa per il patrimonio culturale in relazione alle caratteristiche oggettive, alla provenienza o all'appartenenza dei beni medesimi. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, e' soggetta ad autorizzazione, secondo le modalita' stabilite nella presente sezione e nella sezione II di questo Capo, l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica:
  • a)delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore ((a euro 50.000));
  • a-bis)((dei beni librari, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore a euro 13.500));
  • b)degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti a privati, che presentino interesse culturale;
  • c)delle cose rientranti nelle categorie di cui all'articolo 11, comma 1, lettere f), g) ed h), a chiunque appartengano. Non e' soggetta ad autorizzazione l'uscita:
  • a)delle cose di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d);
  • b)delle cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore ((a euro 50.000)), fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1;
  • b-bis)((dei beni librari, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1, sia inferiore a euro 13.500)). Nei casi di cui al comma 4, l'interessato ha l'onere di comprovare al competente ufficio di esportazione, mediante dichiarazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che le cose da trasferire all'estero rientrino nelle ipotesi per le quali non e' prevista l'autorizzazione, secondo le procedure e con le modalita' stabilite con decreto ministeriale. Il competente ufficio di esportazione, qualora reputi che le cose possano rientrare tra quelle di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d-bis), avvia il procedimento di cui all'articolo 14, che si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione. ((La validita' temporale delle dichiarazioni di cui al comma 4-bis e' pari alla durata della validita' dell'attestato di libera circolazione, determinata ai sensi dell'articolo 68, comma 5)).

Testo vigente dal 14 aprile 2026

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 51/2026

    Illegittimità dichiarata
    14 aprile 2026

    Sono dichiarate inammissibili, in ragione dell’evocazione generica e assertiva dei parametri, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Lazio, sez. seconda quater, in riferimento agli artt. 2 e 97, secondo comma, Cost., del combinato disposto degli artt. 72 e 65, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 42 del 2004 che, nel disciplinare la certificazione di ingresso temporaneo dall’estero delle cose di rilievo culturale, non prevedono nel suo ambito applicativo le cose temporaneamente importate che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente, la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni (c.d. cose d’arte antica), e il cui valore sia inferiore ad euro 13.500 (sotto-soglia). Il rimettente si limita a denunciare in maniera generica e assertiva la compressione dell’autonomia negoziale e l’irragionevolezza di un intervento pubblico nel contesto in esame.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 9 cost. · Art. 41 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 160/2025

    Questione infondata
    31 ottobre 2025

    Nel giudizio costituzionale in via incidentale sono inammissibili, per carente motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni relative a censure prive di qualsiasi illustrazione delle ragioni di contrasto tra la norma censurata e il parametro evocato. (Precedenti: S. 88/2025 - mass. 46790; S. 112/2024 - mass. 46246; S. 198/2023 - mass. 45832; S. 108/2023 - mass. 45553).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per carente motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di Stato, sez. sesta, in riferimento agli artt. 9, primo comma, e 97, secondo comma, Cost., dell’art. 65, comma 4-bis, secondo periodo, cod. beni culturali, come aggiunto dall'art. 1, comma 175, lett. g, n. 3, della legge n. 124 del 2017, che disciplina il procedimento per la dichiarazione dell’interesse culturale nel caso in cui le cose oggetto del procedimento semplificato di esportazione presentino un interesse culturale eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione. Quanto alla lesione del buon andamento, il rimettente si limita a richiamarne la definizione, senza esporre gli argomenti per i quali la norma censurata ne sarebbe lesiva mentre, quanto alla violazione del compito della Repubblica di promuovere lo sviluppo della cultura, non vi è alcuna esposizione delle ragioni della sua violazione.)

    Art. 9 cost. · Art. 97 cost. · Art. 3 cost. · Art. 65 codice dei beni culturali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 14 aprile 2026

Confronto con la versione in vigore dal 29 agosto 2017 al 14 aprile 2026. 7 parole tolte, 133 parole aggiunte in 4 capoversi.

… eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore tolto: ad aggiunto: a euro 50.000;

aggiunto: a-bis) dei beni librari, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore a euro 13.500;

b) delle cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore tolto: ad euro 13.500 aggiunto: a euro 50.000, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1tolto: . 4-bis.aggiunto: ;

aggiunto: b-bis) dei beni librari, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1, sia inferiore a euro 13.500. Nei casi di cui al comma 4, l'interessato ha l'onere di comprovare al … all'articolo 14, che si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazioneaggiunto: . La validita' temporale delle dichiarazioni di cui al comma 4-bis e' pari alla durata della validita' dell'attestato di libera circolazione, determinata ai sensi dell'articolo 68, comma 5.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

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Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art65 · fonte del testo

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