Art. 178 codice dei beni culturali — Contraffazione di opere d'arte
Articolo abrogato dalla l. 9 marzo 2022, n. 22.
Abrogato dal 23 marzo 2022
Articolo abrogato dalla l. 9 marzo 2022, n. 22.
Abrogato dal 23 marzo 2022
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2 versioni dal 2004
Confronto con la versione in vigore dal 24 febbraio 2004 al 23 marzo 2022. 282 parole tolte, 9 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: E' punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e con la multa da euro 103 a euro 3.099:
tolto: a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffa', altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichita' o di interesse storico od archeologico;
tolto: b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichita', o di oggetti di interesse storico od archeologico;
tolto: c) chiunque, conoscendone la falsita', autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti;
tolto: d) chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri od etichette o con qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsita', come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti. Se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attivita' commerciale la pena e' aumentata e alla sentenza di condanna consegue l'interdizione a norma dell'articolo 30 del codice penale. La sentenza di condanna per i reati previsti dal comma 1 e' pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse localita'. Si applica l'articolo 36, comma 3, del codice penale. E' sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel comma 1, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate e' vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 MARZO 2022, N. 22
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art178 · fonte del testo
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