Art. 11 codice dei beni culturali — Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela

Sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti tipologie di cose:

  • a)gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'articolo 50, comma 1;
  • b)gli studi d'artista, di cui all'articolo 51;
  • c)le aree pubbliche di cui all'articolo 52;
  • d)le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre ((settanta)) anni, a termini degli articoli 64 e 65, comma 4;
  • e)le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, a termini dell'articolo 37;
  • f)le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c);
  • g)i mezzi di trasporto aventi piu' di settantacinque anni, a termini degli articoli 65, comma 3, lettera c), e 67, comma 2;
  • h)i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi piu' di cinquanta anni, a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c);
  • i)le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'articolo 50, comma 2. Per le cose di cui al comma 1, resta ferma l'applicabilita' delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, qualora sussistano i presupposti e le condizioni stabiliti dall'articolo 10.

Testo vigente dal 29 agosto 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 agosto 2017

Confronto con la versione in vigore dal 24 aprile 2008 al 29 agosto 2017. 8 parole tolte, 1 parola aggiunta in 2 capoversi.

tolto: Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutelaSono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti tipologie di cose:

d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre tolto: cinquanta aggiunto: settanta anni, a termini degli articoli 64 e 65, comma 4;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art11 · fonte del testo

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