Art. 2 codice dei beni culturali — Patrimonio culturale

Il patrimonio culturale e' costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civilta'. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettivita', compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.

Testo vigente dal 24 febbraio 2004

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art2 · fonte del testo

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