Art. 71 codice dei beni culturali — Attestato di circolazione temporanea

Chi intende far uscire in via temporanea dal territorio della Repubblica, ai sensi degli articoli 66 e 67, le cose e i beni ivi indicati, deve farne denuncia e presentarli al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale e il responsabile della sua custodia all'estero, al fine di ottenere l'attestato di circolazione temporanea. L'ufficio di esportazione, accertata la congruita' del valore indicato, rilascia o nega, con motivato giudizio, l'attestato di circolazione temporanea, dettando le prescrizioni necessarie e dandone comunicazione all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa o del bene. Avverso il provvedimento di diniego di uscita temporanea e' ammesso ricorso amministrativo nei modi previsti dall'articolo 69. (( Qualora per l'uscita temporanea siano presentate cose che rivestano l'interesse indicato dall'articolo 10,)) contestualmente alla pronuncia positiva o negativa sono comunicati all'interessato, ai fini dell'avvio del procedimento di dichiarazione, gli elementi indicati all'articolo 14, comma 2, e l'oggetto e' sottoposto alle misure di cui all'articolo 14, comma 4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato, gli uffici di esportazione si attengono ad indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero, sentito il competente organo consultivo. Per i casi di uscita temporanea disciplinati dall'articolo 66 e dall'articolo 67, comma 1, lettere b) e c), il rilascio dell'attestato e' subordinato all'autorizzazione di cui all'articolo 48. L'attestato indica anche il termine per il rientro delle cose o dei beni, che e' prorogabile su richiesta dell'interessato, ma non puo' essere comunque superiore a diciotto mesi dalla loro uscita dal territorio nazionale, salvo quanto disposto dal comma 8. Il rilascio dell'attestato e' sempre subordinato all'assicurazione dei beni da parte dell'interessato per il valore indicato nella domanda. Per le mostre e le manifestazioni promosse all'estero dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti pubblici, dagli istituti italiani di cultura all'estero o da organismi sovranazionali, l'assicurazione puo' essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 48, comma 5. Per i beni culturali di cui all'articolo 65, comma 1, nonche' per le cose o i beni di cui al comma 3, l'uscita temporanea e' garantita mediante cauzione, costituita anche da polizza fidejussoria, emessa da un istituto bancario o da una societa' di assicurazione, per un importo superiore del dieci per cento al valore del bene o della cosa, come accertato in sede di rilascio dell'attestato. La cauzione e' incamerata dall'amministrazione ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non rientrino nel territorio nazionale nel termine stabilito. La cauzione non e' richiesta per i beni appartenenti allo Stato e alle amministrazioni pubbliche. Il Ministero puo' esonerare dall'obbligo della cauzione istituzioni di particolare importanza culturale. Le disposizioni dei commi da 5 a 7 non si applicano ai casi di uscita temporanea previsti dall'articolo 67, comma 1.

Testo vigente dal 24 aprile 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 aprile 2008

Confronto con la versione in vigore dal 24 febbraio 2004 al 24 aprile 2008. 9 parole tolte, 7 parole aggiunte.

… diniego di uscita temporanea e' ammesso ricorso amministrativo nei modi previsti dall'articolo 69. Qualora tolto: la cosa o il bene presentati per l'uscita temporanea tolto: rivestano l'interesse richiesto aggiunto: siano presentate cose che rivestano l'interesse indicato dall'articolo 10, contestualmente alla pronuncia positiva o negativa sono comunicati all'interessato, ai fini …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art71 · fonte del testo

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