Art. 68 codice dei beni culturali — Attestato di libera circolazione

Chi intende far uscire in via definitiva dal territorio della Repubblica le cose indicate nell'articolo 65, comma 3, deve farne denuncia e presentarle al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuna di esse, il valore venale, al fine di ottenere l'attestato di libera circolazione. ((Il soggetto che presenta la denuncia e i suoi aventi causa possono ritirarla prima della notificazione della comunicazione dell'attestato di libera circolazione o del diniego)). L'ufficio di esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta presentazione della cosa, ne da' notizia ai competenti uffici del Ministero, che segnalano ad esso, entro i successivi dieci giorni, ogni elemento conoscitivo utile in ordine agli oggetti presentati per l'uscita definitiva. L'ufficio di esportazione, accertata la congruita' del valore indicato, rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l'attestato di libera circolazione, dandone comunicazione all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione accertano se le cose presentate, in relazione alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui fanno parte, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, a termini dell'articolo 10. Nel compiere tale valutazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti con decreto del Ministro, sentito il competente organo consultivo. L'attestato di libera circolazione ha validita' quinquennale ed e' redatto in tre originali, uno dei quali e' depositato agli atti d'ufficio; un secondo e' consegnato all'interessato e deve accompagnare la circolazione dell'oggetto; un terzo e' trasmesso al Ministero per la formazione del registro ufficiale degli attestati. Il diniego comporta l'avvio del procedimento di dichiarazione, ai sensi dell'articolo 14. A tal fine, contestualmente al diniego, sono comunicati all'interessato gli elementi di cui all'articolo 14, comma 2, e le cose sono sottoposte alla disposizione di cui al comma 4 del medesimo articolo. Per le cose di proprieta' di enti sottoposti alla vigilanza regionale, l'ufficio di esportazione acquisisce il parere della regione, che e' reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e, se negativo, e' vincolante.

Testo vigente dal 14 aprile 2026

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 51/2026

    Illegittimità dichiarata
    14 aprile 2026

    Sono dichiarate inammissibili, per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Lazio, sez. seconda quater, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 9, primo comma, Cost., del combinato disposto degli artt. 70, 68 e 65, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 42 del 2004, che consente l’acquisto coattivo delle cose in esportazione, stabilmente presenti in Italia, ove il trasferimento all’estero riguardi un’opera che sia di autore non più vivente, la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni (c.d. oggetti di arte antica) di valore superiore a euro 13.500, escludendo, in tal modo, la medesima tipologia di oggetti, di valore inferiore (c.d. sotto soglia). Il rimettente, da un lato, non espone i motivi della asserita lesione del compito della Repubblica di promuovere lo sviluppo della cultura; quanto, poi, alla doglianza di disparità di trattamento, si limita a dedurre che per le ulteriori tipologie di cose elencate dall’art. 65, comma 3, alle lett. b) e c), sottoposte, al pari di quelle oggetto della norma censurata, all’acquisto coattivo non è prevista alcuna soglia di valore ma non argomenta in merito alla evocata lesione del principio di eguaglianza né descrive la consistenza delle categorie di oggetti di rilievo culturale poste a raffronto né indaga il contesto normativo in cui si colloca tale differenziazione sul piano economico. (Precedenti: S. 5/2025 - mass. 46615; S. 112/2024 - mass. 46246; S. 198/2023 - mass. 45835; S. 108/2023 - mass. 45553).

    Art. 72 codice dei beni culturali · Art. 10 Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri · Art. 65 codice dei beni culturali · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 aprile 2026

Confronto con la versione in vigore dal 29 agosto 2017 al 14 aprile 2026. 25 parole aggiunte.

… ciascuna di esse, il valore venale, al fine di ottenere l'attestato di libera circolazione. aggiunto: Il soggetto che presenta la denuncia e i suoi aventi causa possono ritirarla prima della notificazione della comunicazione dell'attestato di libera circolazione o del diniego. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta presentazione della cosa, ne da' notizia …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art68 · fonte del testo

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