Art. 128 codice dei beni culturali — Notifiche effettuate a norma della legislazione precedente

I beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, per i quali non sono state rinnovate e trascritte le notifiche effettuate a norma delle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 11 giugno 1922, n. 778, sono sottoposti al procedimento di cui all'articolo 14. Fino alla conclusione del procedimento medesimo, dette notifiche restano comunque valide agli effetti di questa Parte. Conservano altresi' efficacia le notifiche effettuate a norma (( dell'articolo 22 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006,)) degli articoli 2, 3, 5 e 21 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e le dichiarazioni adottate e notificate a norma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e degli articoli 6, 7, 8 e 49 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. In presenza di elementi di fatto sopravvenuti ovvero precedentemente non conosciuti o non valutati, il Ministero puo' rinnovare, d'ufficio o a richiesta del proprietario, possessore o detentore interessati, il procedimento di dichiarazione dei beni che sono stati oggetto delle notifiche di cui al comma 2, al fine di verificare la perdurante sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento dei beni medesimi alle disposizioni di tutela. Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del procedimento di dichiarazione, prodotta ai sensi del comma 3, ovvero avverso la dichiarazione conclusiva del procedimento medesimo, anche quando esso sia stato avviato d'ufficio, e' ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 16.

Testo vigente dal 24 aprile 2008

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 24 aprile 2008

Confronto con la versione in vigore dal 24 febbraio 2004 al 24 aprile 2008. 9 parole aggiunte.

… valide agli effetti di questa Parte. Conservano altresi' efficacia le notifiche effettuate a norma aggiunto: dell'articolo 22 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, degli articoli 2, 3, 5 e 21 della legge 1 giugno 1939, n. …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art128 · fonte del testo

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