Art. 101 codice dei beni culturali — Istituti e luoghi della cultura

Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali. Si intende per:

  • a)"museo", una struttura permanente che acquisisce, (( cataloga,)) conserva, ordina ed espone beni culturali per finalita' di educazione e di studio;
  • b)"biblioteca", una struttura permanente che raccoglie ((, cataloga)) e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
  • c)"archivio", una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalita' di studio e di ricerca.
  • d)"area archeologica", un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di eta' antica;
  • e)"parco archeologico", un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto;
  • f)"complesso monumentale", un insieme formato da una pluralita' di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico. Le strutture espositive e di consultazione nonche' i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilita' sociale.

Testo vigente dal 24 aprile 2008

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Che cosa è cambiato dal 24 aprile 2008

Confronto con la versione in vigore dal 24 febbraio 2004 al 24 aprile 2008. 2 parole aggiunte in 2 capoversi.

a) "museo", una struttura permanente che acquisisce, aggiunto: cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalita' di educazione e di studio;

b) "biblioteca", una struttura permanente che raccoglieaggiunto: , cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art101 · fonte del testo

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